E’ stato accolto il ricorso di Antonello Talerico, primo dei non eletti nella circoscrizione Centro (Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia) alle scorse elezioni regionali della Calabria. L’attuale presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro entra in Consiglio regionale al posto di Valeria Fedele, seconda degli eletti alle spalle di Michele Comito nelle liste di Forza Italia. Il Tribunale di Catanzaro (prima sezione civile) presieduto da Francesca Garofalo ha dichiarato la decadenza di Valeria Fedele dalla carica di consigliere regionale disponendo, per effetto, la surroga al candidato “illegittimamente proclamato”. Rigettata la domanda da parte dello stesso Talerico al pagamento degli arretrati delle indennità e delle spettanze dovute per la carica di consigliere. Valeria Fedele, però, dovrà pagare a Talerico le spese di lite, cioè oltre 7mila euro. Il suo collegio difensivo, guidato dall’avvocato Oreste Morcavallo, ha già annunciato ricorso in appello. Si tratta quindi di un primo round che per il momento non produrrà effetti in Consiglio regionale. Talerico non potrà ancora fare ingresso a Palazzo Campanella. Tutto è rimandato all’esito del secondo grado di giudizio.
Le motivazioni del ricorso
Le motivazioni del ricorso
Antonello Talerico – con l’assistenza degli avvocati Luisa Torchia, Anselmo Torchia e Jole Le Pera – si era rivolto al Tribunale ordinario per chiedere l’ineleggibilità e la conseguente decadenza da consigliere regionale della manager entrata a Palazzo Campanella come seconda eletta, sorpassando proprio Talerico. Le motivazioni alla base del ricorso sono analoghe a quelle sollevate nei confronti del medico vibonese Comito. Fedele è infatti – come sostenuto nel ricorso – direttore generale della Provincia di Catanzaro e, pur essendosi candidata alle Regionali del 3-4 ottobre, non ha cessato le proprie funzioni “in violazione – si legge – dell’articolo 2 comma 2 della citata Legge n.154/1981”.
Lo stesso articolo al comma 1 prevede che non siano eleggibili alla carica di consigliere regionale “i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici”.
Le competenze della Provincia
Nel ricorso si osservava come il dg della Provincia esercitasse una funzione di controllo istituzionale sull’Amministrazione dell’Ente oltre che di coordinamento, e che la stessa Provincia “esercitasse anche funzioni delegate dalla Regione, avesse piena competenza sui Comuni e sui territori ricompresi nella circoscrizione elettorale di centro ove la Valeria Fedele è stata prima candidata e, poi eletta”.
A questo proposito veniva richiamato l’articolo 2 della legge 165/2004 secondo cui “è costituzionalmente legittima la sussistenza di una causa di ineleggibilità ‘qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati”.
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