Anziana catanzarese imputata per truffa, assolta con formula piena

Difesa dagli avvocati Matteo Caridi e Vincenzo Caridi, del foro di Catanzaro, indagata per truffa aggravata ai danni dello Stato è stata assolta.

Irma Battista, difesa dagli avvocati Matteo Caridi e Vincenzo Caridi, del foro di Catanzaro, indagata per truffa aggravata ai danni dello Stato è stata assolta. Il Tribunale del Riesame già nel novembre del 2019 aveva annullato il sequestro preventivo su alcuni dei suoi beni il quale verteva sui medesimi motivi riportati pedissequamente nell’ordinanza di convalida del sequestro preventivo d’urgenza del gip che oggi si impugna. E’ necessario sottolineare che il Tribunale del Riesame, infatti, ha annullato il primo sequestro sia per vizi formali (accogliendo l’eccezione di nullità motivata in base alla mancata autorizzazione da parte del pm procedente nei confronti della difesa dell’indagata, ad estrarre copia dagli atti dei fascicoli del cd-rom contenente prova videografica dei fatti contestati alla Battista, in tempo utile per l’udienza di riesame svoltasi il 5.11.2019), sia entrando nel merito della questione. Con nuova ordinanza del 5 dicembre 2019 il Tribunale del Riesame di Catanzaro, presieduto da Cappai, con giudice estensore Valenzi, ha annullato nuovamente il sequestro preventivo accogliendo pienamente le eccezioni di diritto degli avvocati Vincenzo e Matteo Caridi sull’inutilizzabilità della videoregistrazione eseguite presso l’abitazione della signora Battista poiché effettuate nel domicilio dell’indagata in violazione dell’art. 14 della Costituzione.

I video inutilizzabili

I video inutilizzabili

A nulla è valso il tentativo fuorviante da parte dei verbalizzanti di indicare l’unico ingresso dell’appartamento come androne dell’edificio. Nel caso di specie il collegio ha correttamente evidenziato che i militari hanno violato gli artt. 266 e ss. del codice di procedura penale, giacché le videoregistrazioni audio-video, in cui vi è un colloquio tra gli operanti e l’indagata, ignara delle videoriprese e perpetrante un comportamento “comunicativo”, soggiacciono alla disciplina delle intercettazioni ambientali. Infatti, come noto, in mancanza di richiesta del pm ed eventuale acutizzazione del gip vi è una inutilizzabilità ex articolo 271 del codice di procedura penale. Tutto ciò perché i video sono stati effettuati nell’androne delle scale di proprietà esclusiva della Battista, come dimostrato dai legali. Tutto ciò era già stato sancito dalle Sezioni Unite (Cass. sez. un. 28 marzo 2006, n. 26795) che hanno specificato che “in sostanza, il discrimine della liceità delle videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi ruota intorno alla nozione di “domicilio” rilevante ex art. 14 Cost.. Al riguardo la stessa Corte ha precisato che il concetto di domicilio individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza (Cass. sez. un. 28 marzo 2006, n. 26795)”.

Lo stabile oggetto di intercettazioni

Sta, comunque, di fatto che in giurisprudenza sono stati considerati luoghi destinati a privata dimora anche quegli spazi, quali i cortili e i giardini, che costituiscono parte integrante dell’abitazione, della quale sono destinati al servizio o al migliore godimento (Cfr. Trib. Genova, 7 Novembre 2005, M.R., Massima redazionale, 2005). I legali hanno prodotto la perizia giurata dal dottor Durante dinnanzi al Tribunale di Catanzaro il quale afferma che “si intende far notare l’appartamento nonostante faccia parte di uno stabile a tre piani fuori terra è completamente autonomo e distaccato dal resto del fabbricato, come si può tranquillamente notare che all’esterno del portone esiste solo ed esclusivamente il citofono della stessa (Battista) e la cassetta della posta è a nome della sola famiglia. Quindi si tiene a precisare che la scala di accesso interna all’abitazione è collegata all’appartamento stesso, infatti entrando dal portone del piano terra si è già all’interno della casa (foto 5 e 6)”, nonché l’attestazione della Polizia Municipale del Comune di Stalettì n. prot. 13925 del 13.11.2019 che “attesta che al numero civico 10 di Via Italia di questo Comune esiste una sola abitazione con accesso diretto dalla citata via. In fase di sopralluogo è stata effettuata documentazione fotografica agli atti di questo Ufficio”.

All’udienza del 23 novembre 2021 il gup Antonella De Simone ha assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” l’imputata a seguito di rito abbreviato. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni, facendo proprie le eccezioni formulate dalla difesa avverso le richieste di integrazione istruttoria fatte dalla Procura. Gli avvocati Matteo e Vincenzo Caridi con soddisfazione hanno affermato che “si conclude così un iter giudiziario che ha interessato una persona di 86 anni, di grande levatura morale, che oltre alle sofferenze fisiche, ha subito un grave vulnus nella propria sfera soggettiva e psicologica. L’assoluzione con la formula più ampia conferma lo spessore morale del soggetto e la sua riconosciuta dignità ed onestà intellettuale”.

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