Appalti Calabria, Cassazione: “Mancano indizi gravi su Oliverio”

Giovanni Di Cicco

“Assenza di gravità indiziaria” e “chiaro pregiudizio accusatorio”: sono gli elementi che hanno spinto la Corte di Cassazione, il 20 marzo scorso, ad annullare nella sua totalità, e non solo per la parte cautelare, l’ordinanza che imponeva al governatore della Calabria, Mario Oliverio, l’obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore (Cs), suo comune di residenza, nell’ambito dell’inchiesta “Lande Desolate” che lo vede indagato per presunte irregolarità nella gestione di alcuni appalti. A Oliverio viene contestato il reato di abuso d’ufficio. La misura restrittiva gli fu notificata il 17 dicembre scorso.

Le motivazioni della sentenza sono state rese note oggi ed evidenziano “l’esclusione della gravità indiziaria per l’abuso di ufficio”, richiamando il fatto che, rispetto ai lavori di Lorica, Oliverio “non era a conoscenza delle modalità ingannevoli di redazione dei Sal con cui erano stati disposti i pagamenti ed autorizzati i finanziamenti per i lavori complementari sulla base della stipula dell’atto di sottomissione approvato”. Tesi ribadite più volte dagli avvocati difensori del presidente della Regione, Vincenzo Belvedere e Armando Veneto, fino a spingere la Suprema Corte a sostenere che “il ricorso è fondato sia con riferimento alle censure che attengono alla gravità indiziaria e sia con riguardo a quelle che investono la valutazione delle esigenze cautelari”.

Le motivazioni della sentenza sono state rese note oggi ed evidenziano “l’esclusione della gravità indiziaria per l’abuso di ufficio”, richiamando il fatto che, rispetto ai lavori di Lorica, Oliverio “non era a conoscenza delle modalità ingannevoli di redazione dei Sal con cui erano stati disposti i pagamenti ed autorizzati i finanziamenti per i lavori complementari sulla base della stipula dell’atto di sottomissione approvato”. Tesi ribadite più volte dagli avvocati difensori del presidente della Regione, Vincenzo Belvedere e Armando Veneto, fino a spingere la Suprema Corte a sostenere che “il ricorso è fondato sia con riferimento alle censure che attengono alla gravità indiziaria e sia con riguardo a quelle che investono la valutazione delle esigenze cautelari”.

Tra gli aspetti principali richiamati nella motivazioni, anche il fatto che “le conversazioni intercettate, alle quali non prende mai parte il ricorrente, vengono lette ed interpretate senza considerare, come pure espressamente sollecitato dalla difesa in sede di riesame, la intonazione canzonatoria e irriverente assunta dagli interlocutori sintomatica del compiacimento per essere riusciti a persuadere il presidente della Regione della bontà dei loro progetti e della serietà dell’ operazione imprenditoriale nel suo complesso, tanto da avere anche raccolto l’entusiasmo del suo appoggio “politico” per incrementare l’opera con ulteriori lavori ritenuti funzionali allo sviluppo turistico della zona”.

Secondo la Cassazione, dunque, “la chiave di lettura delle conversazioni muove dal chiaro pregiudizio accusatorio che anche il ricorrente avesse condiviso le modalità fraudolente con cui dovevano essere finanziate le opere appaltate, e che il riferimento degli interlocutori allo scarso apporto del capitale privato fosse stato compreso effettivamente dal ricorrente per la valenza criminosa che aveva e non anche come una interlocuzione scherzosa intercorsa tra i funzionari pubblici, a commento dell’incontro positivo – spiegano i giudici – avuto con il presidente della regione, per la soddisfazione di essere sostanzialmente riusciti a raggirarlo”.

Le motivazioni definiscono come un “ulteriore errore di valutazione” quello che “emerge dall’enfatizzazione del ruolo di ‘unico proponente’ della delibera di competenza della Giunta regionale, trattandosi di un dato solo formale, non adeguatamente approfondito sotto il profilo della rilevanza del concreto ruolo svolto dal ricorrente nella verifica della correttezza dell’iter amministrativo seguito, tenuto conto che con la stessa delibera sono stati approvati stanziamenti analoghi che hanno riguardato secondo quanto emerge dalla produzione documentale allegata al ricorso numerosissimi progetti”.

La delibera a cui fa riferimento la Cassazione, è la numero 159 del 13 maggio 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato lo stanziamento in bilancio dell’importo di 4.200.000 euro per lavori complementari, sebbene fosse a conoscenza – era l’accusa – sia dello stallo dei lavori e della crisi finanziaria della società aggiudicatrice e sia della pretestuosa e fittizia rappresentazione delle nuove opere come complementari. Tesi, quest’ultima, ribaltata dalla Suprema Corte.

© Riproduzione riservata

TI POTREBBE INTERESSARE
Nel corso dell'incontro sarà presentato il dossier elaborato dai circoli locali di Legambiente basato sulla campagna di monitoraggio effettuata su alcune aste fluviali
Messa in sicurezza l’area, è stato chiuso al traffico il tratto interessato dal rogo per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento
Il governatore: "La nostra terra ha vitigni eccellenti e tante piccole cantine"
Ordinato sacerdote nel 1936 fu membro per sedici anni della Compagnia di Gesù, insegnando filosofia e teologia
Sul posto il personale medico del 118 ed i carabinieri per i rilievi del caso, assieme a squadre dell'Anas
Le osservazioni in vista della conferenza di impatto ambientale
L'aspirante primo cittadino parla anche delle "condizioni disagevoli per l’erogazione delle prestazioni" e del "sovraccarico di lavoro"
Il più grande festival della regione, dall’anima itinerante e dal respiro internazionale, sarà inaugurato lunedì 15 aprile
Intanto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è in contatto con i prefetti delle città italiane
L'uomo non ha saputo specificare la provenienza del denaro che per gli investigatori sarebbe frutto di illeciti
RUBRICHE

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Catanzaro n.1 del Registro Stampa del 7/02/2019.

Direttore Responsabile Mimmo Famularo
Caporedattore Gabriella Passariello

Calabria7 S.r.l. | P.Iva 03674010792

2024 © All rights reserved