Messo prima a disposizione in quanto “non consono all’attività dell’Emergenza Urgenza del territorio” e poi successivamente trasferito dalla postazione Suem del 118 di Montepaone Lido alla Pet di Isca. E’ iniziata così l’odissea di dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro inquadrato come “operatore tecnico specializzato” con qualifica di “autista soccorritore”. Nessuna ulteriore spiegazione da parte dell’Asp sul provvedimento adottato dai vertici aziendali neanche dopo un’apposita istanza con la quale si chiedeva l’ostensione del parere del Capo del dipartimento e l’accesso agli atti per vagliare la determinazione assunta nei suoi confronti. Silenzio assoluto. Così G. V., queste le iniziali dell’autista del 118, destinatario del provvedimento adottato dall’Asp di Catanzaro, ha deciso di ricorrere al Tar. Assistito dal suo legale, l’avvocato Vincenzo Varano, ha fatto valere le proprie ragioni e i giudici amministrativi hanno condannato l’Azienda sanitaria provinciale (costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso) anche al pagamento delle spese processuali. Sancito il diritto del dipendente ad accedere alla documentazione alla base del trasferimento da un servizio a un altro.
Il verdetto del Tar
Il verdetto del Tar
Il dispositivo della sentenza è chiaro. L’interesse del ricorrente era quello di riprendere la propria mansione di autista del Sue 118 nella postazione di Montepaone Lido avendo dichiarato di godere di tutti i benefici previsti dalla legge 104 e quindi di lavorare in una sede più vicina al proprio domicilio. In più, G. V. ha dimostrato di avere un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti con i quali l’Asp aveva disposto il trasferimento. Il verdetto del Tar autorizza l’accesso agli atti con il diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti.