Aziende crotonesi danneggiate da urgano, esito TAR Lazio

L'imprenditore è stato rinviato a giudizio con l’accusa di calunnia ai danni di un suo concorrente

Le sottoscritte aziende crotonesi Graziani Francesco srl, Metal Carpenteria srl, IRON Immobiliare srl, CARMET srl, Elettrica Sud srl e GardenLand – tutte colpite dagli eventi meteorologici del 15 novembre 2018 e gravemente danneggiate da questi – ritengono opportuno dare rilievo e diretta notizia dell’esito della discussione cautelare che si è tenuta il 14 settembre 2019 dinanzi alla Prima Sezione Quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, a seguito del Ricorso promosso dall’Avvocato Dell’Elce. Il Giudice Amministrativo ha – infatti – respinto la richiesta di sospensione del provvedimento con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile Nazionale non ha ritenuto sussistere i presupposti per la declaratoria dello stato di emergenza [ai sensi dell’articolo 7, comma I, lettera c) del D.Lgs. N. 1/2018].

La decisione in sé non suscita eccessiva sorpresa, trattandosi di un provvedimento di segno negativo rispetto al quale il provvedimento di sospensione cautelare non assume un connotato tipico. In realtà, la motivazione della decisione, sebbene succinta e provvisoria, indica con evidenza che la condotta del/degli Ente/i pare aver determinato l’epilogo negativo della procedura per il riconoscimento dello stato di emergenza. Vi si legge, invero, che il provvedimento non appare “incompleto od incoerente” (ad una prima delibazione sommaria) e – soprattutto – che non risulta dimostrata l’ inefficacia dei sopralluoghi, come predisposti. Ebbene, la “predisposizione” dei sopralluoghi, la celebrazione di essi, la supervisione e la partecipazione tecnica sono state tutte attività compiute dai tecnici del dipartimento nazionale della Protezione Civile, unitamente a quelli regionali ed alle figure incaricate dal Comune di Crotone.

La decisione in sé non suscita eccessiva sorpresa, trattandosi di un provvedimento di segno negativo rispetto al quale il provvedimento di sospensione cautelare non assume un connotato tipico. In realtà, la motivazione della decisione, sebbene succinta e provvisoria, indica con evidenza che la condotta del/degli Ente/i pare aver determinato l’epilogo negativo della procedura per il riconoscimento dello stato di emergenza. Vi si legge, invero, che il provvedimento non appare “incompleto od incoerente” (ad una prima delibazione sommaria) e – soprattutto – che non risulta dimostrata l’ inefficacia dei sopralluoghi, come predisposti. Ebbene, la “predisposizione” dei sopralluoghi, la celebrazione di essi, la supervisione e la partecipazione tecnica sono state tutte attività compiute dai tecnici del dipartimento nazionale della Protezione Civile, unitamente a quelli regionali ed alle figure incaricate dal Comune di Crotone.

Il quale parrebbe non aver curato per nulla la verbalizzazione e le rilevazioni compiute in quella occasione e neppure la trasmissione delle schede relative ai danni fatte pervenire tempestivamente – con le modalità definite dallo stesso Ente – dalle scriventi (a da altre) aziende danneggiate. Deve essere rappresentato che la Regione Calabria non ha neppure curato al costituzione nel procedimento promosso dalle aziende dinanzi al TAR Lazio e che il Comune di Crotone, costituitosi con una posizione “adesiva” alle nostre tesi di ricorrenti, non ha prodotto la documentazione che attesterebbe la trasmissione tempestiva dei documenti ricevuti e relativi ai danni, pur enunciandola in atto.

Conclusivamente, la decisione provvisoria e cautelare assume il valore di una prima e sommaria analisi dell’azione amministrativa di Comune e Regione Calabria, con un esito del tutto negativo e carente. Dal quale potrebbe derivare un profilo di responsabilità risarcitoria nei confronti delle aziende danneggiate. Questo aspetto è oggetto in queste ore di una più approfondita valutazione giuridica da parte dei nostri avvocati, che preluderà ad ogni ulteriore ed eventuale iniziativa, senza alcuna rinuncia (allo stato) al procedimento incardinato dinanzi al TAR Lazio per la discussione e la decisone di merito.

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