Cassazione respinge ricorso Fondazione Betania contro Asp

Traffico di droga nel Catanzarese, revocata la misura cautelare per Notarianni

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Fondazione Betania contro l’ASP n.7 / di Catanzaro (ASP difesa dall’Avv. Giacomo Carbone) e la Regione Calabria. La Fondazione Betania aveva richiesto nei confronti dell’Azienda Sanitaria , il pagamento di prestazioni riabilitative effettuate per la somma di euro 2.039.769,81.

a titolo di maggiorazione del 30% della retta base per il servizio di assistenza residenziale e semiresidenziale prestato a soggetti portatori di plurimi handicap dal 3 giugno 1997 e sino al 31 dicembre 1999 La richiesta veniva fondata in base ad una convenzione stipulata con la USSL (ora ASP) di Catanzaro in data 29 luglio 1993- e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il presunto avvenuto riconoscimento dei debiti da parte dell’ASP CZ, a mezzo in particolare di due “note” del 25 maggio 2001 e 1° ottobre 2001 e di iscrizione a bilancio del presunto debito con atto n. 676 del 16.10.2006. Dal canto suo l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro sosteneva che la convenzione era stata oggetto di disdetta in relazione alla maggiorazione del 30%, nonché contestava la sussistenza di alcuna ricognizione di debito, facendo rilevare che le suddette note afferissero alla riscontrata regolarità della trasmissione di meri dati contabili e non potesse assurgere al rango di riconoscimento dell’effettiva erogazione delle prestazioni dedotte.

a titolo di maggiorazione del 30% della retta base per il servizio di assistenza residenziale e semiresidenziale prestato a soggetti portatori di plurimi handicap dal 3 giugno 1997 e sino al 31 dicembre 1999 La richiesta veniva fondata in base ad una convenzione stipulata con la USSL (ora ASP) di Catanzaro in data 29 luglio 1993- e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il presunto avvenuto riconoscimento dei debiti da parte dell’ASP CZ, a mezzo in particolare di due “note” del 25 maggio 2001 e 1° ottobre 2001 e di iscrizione a bilancio del presunto debito con atto n. 676 del 16.10.2006. Dal canto suo l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro sosteneva che la convenzione era stata oggetto di disdetta in relazione alla maggiorazione del 30%, nonché contestava la sussistenza di alcuna ricognizione di debito, facendo rilevare che le suddette note afferissero alla riscontrata regolarità della trasmissione di meri dati contabili e non potesse assurgere al rango di riconoscimento dell’effettiva erogazione delle prestazioni dedotte.

Le pretese della Fondazione erano state rigettate già dalla Corte di Appello di Catanzaro
Da qui il ricorso per cassazione della Fondazione Betania, giudizio dove l’AZIENDA SANITARIA era difesa dall’Avv. Giacomo CarboneE, che ha visto riconoscere le proprie ragioni e quindi rigettare ogni richiesta di pagamento della Fondazione Betania, tranne una diversa regolamentazione delle spese giudiziali tra Regione e Fondazione medesima.

In sede di Cassazione, l’Asl a mezzo de proprio difensore aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, nonchè che in quelle note alle quali faceva riferimento la Fondazione Betania venivano calcolate e contabilizzate soltanto le somme “eventualmente ” da liquidare a Villa Betania, ma non vi era alcun riconoscimento dell’obbligo di corrispondere la maggiorazione del 30%, così come richiesto dalla ricorrente, nonchè rilevando che l’applicabilità dell’art. 1988 cc. nei confronti della pubblica

amministrazione è subordinata al rispetto dei requisiti formali e procedimentali prescritti per l’attività negoziale degli enti pubblici (, con la precisazione chel’osservanza di tali requisiti assume rilievo anche in sede processuale, circoscrivendo l’ambito deimezzi di prova deducibili a sostegno dell’asserita ricognizione del debito. Si è così affermato che, in tema di obbligazioni degli enti locali, il riconoscimento di debiti non può costituire esso stessofonte di obbligazione, ma presuppone necessariamente l’esistenza di un’obbligazione validamenteassunta dall’ente locale in quanto finanche il riconoscimento di debito fuori bilancio non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la stipulazione dei contratti da parte della pubblicaamministrazione, né introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi.

La Cassazione ha accolto le difese della Azienda Sanitaria respingendo il ricorso sotto ogni profilo tranne la regolamentazione delle spese giudiziali tra Regione e Fondazione stessa, comunque ininfluente nel merito del giudizio.

Redazione Calabria 7

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