Catanzaro, si vede rifiutare 5 buoni fruttiferi dalle Poste: anziana vedova vince la battaglia

Si conclude a lieto fine la vicenda che ha visto suo malgrado protagonista una risparmiatrice, oggi vedova, che si è rivolta all'avvocato Elena Mancuso
Poste Italiane

Si conclude a lieto fine la vicenda che ha visto suo malgrado protagonista una risparmiatrice, oggi vedova, che nel 2019 – quando era ancora in vita il coniuge – si è vista rifiutare da Poste Italiane il rimborso di 5 buoni fruttiferi della serie AF sottoscritti nel 2001.

La vicenda

La vicenda

La risparmiatrice si era recata presso uno sportello dell’intermediario per ottenere il rimborso dei titoli e in quella data ha appreso con stupore che i BFP appartenevano alla serie ‘AA1’, scaduta nel 2007, in quanto sugli stessi era stata annotata a penna la serie di appartenenza (AA1) e il rendimento. La donna, anche consigliata dal marito e lamentando l’illegittimità di tale annotazione, si è rivolta all’Adusbef-sede di Catanzaro dalla delegata, avvocato Elena Mancuso, responsabile regionale dell’associazione dei consumatori, facendo valere le proprie ragioni con un reclamo. In un secondo momento, dato il continuo diniego delle Poste, sempre tramite l’Adusbef la risparmiatrice ha portato la vicenda innanzi all’ABF.

Ricorso accolto e disposto il pagamento dei buoni

L’Arbitro del collegio di Bari con decisione del 14 ottobre 2021 ha accolto il ricorso disponendo il pagamento dei buoni. “L’Arbitro ha evidenziato, infatti, a sostegno dell’accoglimento del ricorso – si legge in una nota dell’associazione – che la correzione apposta a mano sui titoli non è stata validata con il timbro dell’ufficio e non risulta apposta la firma dell’impiegato. Si ritiene in conclusione che debbano applicarsi le condizioni originariamente previste della serie ‘AF’ e, dunque, di avere diritto all’importo dei buoni. I Collegi dell’ABF hanno già avuto modo di affrontare situazioni di questo genere e secondo il più recente orientamento assunto in tali ipotesi, si deve avere riguardo del principio di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore sancito da Cass. SS.UU. n. 13979/2007”.

“Con riferimento alla prescrizione, l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 – prosegue la nota – ha stabilito il principio generale secondo cui ‘I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi’. Sulla questione del dies a quo del termine di prescrizione, per tali tipologie di buoni il Collegio di Bari ha in più occasioni stabilito che il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del titolo”.

Prescrizione decennale non ancora compiuta

“Nel caso in esame, i buoni sono stati emessi in data 15/02/2001 e hanno un termine di scadenza massimo di 14 anni, quindi il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, seguendo l’orientamento di questo Collegio, si deve calcolare dal 15/02/2015 e pertanto la prescrizione decennale si deve considerare non ancora compiuta. In conclusione quando le modifiche apportate in peius dalle Poste non hanno nella forma il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge ,il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e pertanto i relativi possessori hanno diritto al rimborso”.

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