Coronavirus, Comune di Corigliano-Rossano: “Quarantena per chi arriva dalle zone rosse”

coronavirus corigliano-rossano

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha emesso una importante ordinanza per tutte quelle persone che provengono in queste ore dalle zone a rischio riguardo il coronavirus.

“È obbligatoria la quarantena con sorveglianza attiva per chiunque arrivi sul territorio

“È obbligatoria la quarantena con sorveglianza attiva per chiunque arrivi sul territorio
comunale o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone
a rischio epidemiologico come identificate dall’O.M.S. e nella regione Lombardia
nonché nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro
e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Chiunque si trovi in queste
condizioni deve comunicare tale circostanza direttamente – ovvero attraverso il
proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure telefonando al
numero verde regionale 800767676 – al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda
Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste
nell’ordinanza n. 1/2020. – La quarantena obbligatoria, così come previsto dalla procedura, è
estesa a tutte le persone che hanno avuto contatti o che li avranno dopo l’arrivo sul territorio
comunale, con conseguente comunicazione obbligatoria al Medico di Famiglia ed al Dipartimento
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria.

Chiunque arrivi sul territorio comunale o vi abbia fatto ingresso dal 1 febbraio 2020 soggiornando
o transitando negli interi territori regionali di Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Lazio,
anche fuori dalle zone indicate dal DPCM dell’8/3/2020, deve comunicare tale circostanza al
proprio medico di medicina generale oltre che all’Ufficio di Protezione Civile Comunale ai recapiti
sotto riportati, se non direttamente registrati dagli agenti della Polizia Municipale (o di altre forze
dell’ordine) posti presso le fermate delle autolinee e delle stazioni ferroviarie. – Tutte le aziende di
autolinee che svolgono corse che provengono dalle aree indicate dal DPCM 8/3/2020 nonché dalle
regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, nonché corse dagli Aeroporti di
Lamezia Terme e Bari, nonché corse di collegamento con le principali linee ferroviarie devono
comunicare all’ufficio di Protezione Civile Comunale la partenza della corsa e l’orario di arrivo; i
contenuti della presente ordinanza a tutti i passeggeri prima di dare avvio alle corse; in partenza
l’elenco dei passeggeri; limitare le fermate di arrivo sul territorio comunale alle seguenti aree
Corigliano, AGIP e Rossano, Stazione ferroviaria per consentire la verifica del rispetto della
presente ordinanza. – Tutti gli operatori di esercizi commerciali, supermercati e centri commerciali
devono procedere alla sanificazione dei locali ed utilizzare guanti ed ogni altra misura di

È quanto prescrive l’ordinanza contingibile ed urgente che integra la precedente del 24 febbraio
scorso e recepisce quanto previsto nell’ordinanza della Presidente della Regione Jole Santelli,
firmata in data odierna (domenica 8 marzo) dal Sindaco Flavio Stasi riunito da stamani nella sede
del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, alla presenza, tra gli altri, delle società di
autolinee che, convocate ad hoc, hanno dimostrato stanno già garantendo ampia e proficua
collaborazione rispetto all’applicazione delle prescrizioni previste.

Recependo quanto previsto nel decreto odierno del Presidente del Consiglio Dei Ministri, l’ordinanza prescrive inoltre il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; che sono soppresse le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; che sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione; che, presso gli esercizi commerciali (diversi dalle attività di ristorazione e bar),
all’aperto e al chiuso, il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un
accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare
assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro tra i visitatori; che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento
dei predetti eventi e competizioni, all’interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero
all’aperto senza la presenza di pubblico.

È fatta espressa raccomandazione – continua l’ordinanza – a tutte le persone anziane o affette da
patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e
di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro: di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche
ai casi strettamente necessari. – Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitate
al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante.

A tutti viene quindi raccomandata l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria: lavarsi spesso le mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono
disinfezioni respiratorie acute; evitare abbracci e strette di mano; mantenimento, nei contatti
sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; igiene respiratoria (starnutire e/o
tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); evitare l’uso
promiscuo di bottiglie e bicchieri; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e
naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la
mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Viene infine disposto che la Polizia Municipale, di concerto con le tutte le forze dell’ordine presenti
sul territorio, presidi le fermate delle autolinee tenute attive dalla presente ordinanza e le stazioni
ferroviarie per garantire la corretta esecuzione delle predette misure, nonché accertino il rispetto
delle quarantene obbligatorie come da ordinanza regionale; che si provveda alla immediata
sanificazione di tutti gli uffici comunali; che tutti gli uffici competenti si accertino della corretta
esecuzione delle disposizioni, anche valutando l’eventuale sospensione o limitazione delle attività
oppure, laddove possibile, l’attivazione di procedure di smart working, nonché del rispetto delle
prescrizioni adottate dal Consiglio dei Ministri in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e negli
spazi pubblici”.

Redazione Calabria 7

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