Corte Costituzionale, illegittima la legge regionale sui compensi ai commissari straordinari

"La disposizione impugnata comporta la possibilità di incrementare notevolmente il compenso attribuibile al commissario straordinario"
Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, numero 17, recante “Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, numero  24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)“. Il testo esaminato dalla Corte costituzionale modificava una precedente norma, prevedendo nella nuova formulazione l’equiparazione dei compensi per i commissari straordinari nominati dalla Regione ai compensi previsti per i dirigenti di settore della Giunta regionale della Calabria, sostituendo al termine “trattamento tabellare” il termine “trattamento economico” e specificando che la modifica non comportava “nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale”.

Nel dispositivo della sentenza, la Corte Costituzionale evidenzia che la relazione illustrativa della legge regionale impugnata afferma che la disciplina proposta “si rende necessaria al fine di uniformare il trattamento economico dei Commissari straordinari al compenso dei dirigenti di settore della Giunta regionale della Calabria”, osservando che  “la retribuzione della dirigenza si compone delle seguenti voci: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianità ove acquisita; 3) retribuzione di posizione; 4) retribuzione di risultato, ove spettante”.

Nel dispositivo della sentenza, la Corte Costituzionale evidenzia che la relazione illustrativa della legge regionale impugnata afferma che la disciplina proposta “si rende necessaria al fine di uniformare il trattamento economico dei Commissari straordinari al compenso dei dirigenti di settore della Giunta regionale della Calabria”, osservando che  “la retribuzione della dirigenza si compone delle seguenti voci: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianità ove acquisita; 3) retribuzione di posizione; 4) retribuzione di risultato, ove spettante”.

“Priva di fondamento”

Considerando che – sottolinea la Corte Costituzionale – lo stipendio tabellare, precedente limite per la retribuzione dei commissari, diventa dunque la base di partenza della nuova retribuzione, pertanto “risulta palese che la disposizione impugnata comporta la possibilità di incrementare notevolmente il compenso attribuibile al commissario straordinario, individuato al di fuori della dirigenza regionale, in quanto riferito al complessivo ‘trattamento economico’ del dirigente di settore della Giunta regionale, al quale concorrono le voci retributive ulteriori rispetto al solo stipendio tabellare”.

Per la Corte Costituzionale dunque – è riportato nella sentenza – “risulta priva di fondamento l’affermazione del legislatore regionale, nel senso della neutralità finanziaria della disposizione impugnata, così come la relazione tecnico-finanziaria, secondo cui la proposta di legge ‘ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario'”, perché di fatto la legge della Regione Calabria avrebbe comportato nuove spese per l’ente. Per i giudici costituzionali ne consegue allora la violazione dell’articolo 81 della Costituzione, che tra l’altro dispone che “ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”: da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, numero 17.

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