Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha accolto il ricorso presentato dalla senatrice Bianca Laura Granato e dal vicepresidente nazionale del Codacons Francesco Di Lieto e ha annullato limitatamente al punto 1 l’ordinanza del 5 marzo scorso del Presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, con cui, è stata disposta la sospensione, in presenza delle attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.
Come è noto, il Tar Calabria ha già annullato analoghe ordinanze, delineando i limiti entro i quali è
Come è noto, il Tar Calabria ha già annullato analoghe ordinanze, delineando i limiti entro i quali è
possibile disporre la sospensione della didattica in presenza. I ricorrenti hanno contestato la violazione dell’art. 34 Cost., che garantisce il diritto all’istruzione, e hanno dedotto che il provvedimento impugnato si pone in contrasto rispetto alle misure di mitigazione del rischio da epidemia di Covid-19 assunte da ultimo con il Dpcm del 2 marzo 2021; e hanno ulteriormente evidenziato “l’eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa, il travisamento dei fatti, la motivazione inesistente o comunque contraddittoria.
In sostanza, il provvedimento adottato, oggetto dell’impugnazione, mancherebbe di proporzionalità in relazione sia alla concreta situazione epidemiologica della Regione Calabria, sia al fatto che nessuna altra attività è stata oggetto di misure restrittive; e detterebbe una disciplina del tutto difforme da quella
stabilita a livello statale, elaborata sulla base di approfonditi esami condotti dal Comitato Tecnico Scientifico all’uopo istituito, che dimostra un evidente favore per la didattica in presenza. La decisione della Regione Calabria, inoltre, secondo i ricorrenti non ha tenuto conto delle difficoltà che “nel sud del Paese ci sono per l’accesso alla rete Internet e trascurerebbe completamente le esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali”.
La Regione Calabria, si è costituita in giudizio difendendo la legittimità dei provvedimenti impugnati.
“In particolare, le ordinanze impugnate sarebbero conformi alle disposizioni nazionali emergenziali, le quali sarebbero improntate al contenimento ed alla mitigazione dell’epidemia in tutto il territorio nazionale, perseguendo il “principio di massima precauzione sanitaria” a scapito “della temporanea compressione dei
diritto degli scolari alla frequenza in presenza”.
Tuttavia, secondo il Tar La Regione Calabria scegliendo la strada del “rischio zero” per l’intera comunità scolastica “in esito ad istruttoria sommaria e carente in punto di specifica situazione di rischio – tra l’altro senza accompagnare la scelta a concorrenti misure di restrizione di sorta per le comunità adulte ove il virus circola maggiormente – ha certamente violato il parametro della proporzionalità: la sospensione del servizio scolastico in presenza tout court, il cui rischio risulta già sotto controllo con le misure nazionali in atto, ha leso oltre misura il diritto all’istruzione per i cittadini più giovani arrecando non solo pregiudizio formativo, ma anche psicologico, educativo e di socializzazione essendo la loro personalità in via di costruzione, costruzione che la Costituzione vuole avvenga anche ed obbligatoriamente nella “formazione sociale” della Scuola”. Per tali ragioni ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Condannata la Regione Calabria al pagamento delle spese. Intanto il vicepresidente del Codacons Di Lieto fa sapere che presenterà un esposto alla Corte dei Conti per valutare un eventuale danno erariale. (bru. mir.)