Dimensionamento scolastico, Tar rigetta ricorso Comune Simeri Crichi

Provincia di Catanzaro

Di seguito la nota diramata dal vicepresidente della Provincia, Antonio Montuoro, e dai consiglieri provinciali Baldassarre Arena, Marziale Battaglia, Nicola Azzarito Cannella, Giovanni Costanzo, Gregorio Gallello, Luigi Levato, Filippo Mancuso, Giuseppe Pisano, Ezio Praticò e Fernando Sinopoli:

“Esprimiamo grande soddisfazione per la sentenza del Tar che, in data 23 aprile 2020, ha rigettato il ricorso del Comune di Simeri Crichi che chiedeva “l’annullamento, previa sospensione  cautelare, della delibera della Giunta Regionale n. 1 del 16.1.2020 di approvazione del piano della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria per l’anno scolastico 2020/2021, nella parte in cui – in recepimento della delibera n. 106 del 27.11.2019 della Provincia di Catanzaro – dispone l’accorpamento amministrativo dell’Istituto Scolastico di Simeri Crichi con quello di Cropani”.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la sentenza del Tar che, in data 23 aprile 2020, ha rigettato il ricorso del Comune di Simeri Crichi che chiedeva “l’annullamento, previa sospensione  cautelare, della delibera della Giunta Regionale n. 1 del 16.1.2020 di approvazione del piano della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria per l’anno scolastico 2020/2021, nella parte in cui – in recepimento della delibera n. 106 del 27.11.2019 della Provincia di Catanzaro – dispone l’accorpamento amministrativo dell’Istituto Scolastico di Simeri Crichi con quello di Cropani”.

Il Comune di Simeri Crichi – secondo quanto scritto nella sentenza – lamentava che l’accorpamento non teneva conto del fatto che, in sede di conferenza di servizi tenutasi il 5.11.2019 con le varie istituzioni, era stato valutato di mantenere l’autonomia dell’Istituto di Simeri Crichi. Lamentava inoltre la violazione del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni”. Quello che ci teniamo a dire e a ribadire, e che abbiamo provato a far comprendere anche ai rappresentanti del Comune di Simeri Crichi, è che la nostra Amministrazione, sotto l’intransigente guida del nostro presidente Sergio Abramo, ha operato con grande senso di serietà e di responsabilità al fine di rispettare tutte le regole che hanno portato all’approvazione del piano di dimensionamento scolastico. Purtroppo, i nostri colleghi non hanno voluto ascoltare le nostre motivazioni, la cui bontà è ora ufficializzata da questa sentenza del Tar. Come riportato anche nel corpo della sentenza, vogliamo ricordare che la  delibera 106/2019, recepita poi dal provvedimento di approvazione del piano, dà atto delle linee guida della Regione Calabria, relative al  dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell’offerta formativa  per il quinquennio 2017-2018/2022, nella parte in cui prevedono i limiti minimi e  massimi per il mantenimento dell’autonomia scolastica. “In particolare – si legge -poiché il  limite minimo è costituito in linea generale da 600 alunni, è evidente il sottodimensionamento dell’Istituto di Simeri Crichi, con 481 alunni. Ciò posto, la delibera evidenzia che “tra gli obiettivi principali di attuazione del  dimensionamento scolastico vi è quello di abbattere il ricorso all’istituto della reggenza”, il che permette di evincere una preferenza dell’accorpamento solo amministrativo rispetto alla soppressione delle scuole. Proprio in virtù di tale obiettivo, per superare il sottodimensionamento degli Istituti di Simeri Crichi e di  Cropani, si è provveduto ad accorpare la dirigenza presso quest’ultimo, eliminando la reggenza nel primo Istituto. L’alternativa emersa alla conferenza del 5.11.2019 consisteva nell’accorpamento amministrativo dell’Istituto di Cropani all’Istituto di Sersale, e, al contempo, nell’accorpamento materiale delle scuole di Zagarise (provenienti dall’Istituto di Sersale) a Simeri Crichi. Ne consegue che siffatta alternativa non avrebbe soddisfatto l’obiettivo prefissato, che – come visto – predilige l’accorpamento amministrativo all’accorpamento materiale. Non risulta violato il principio di leale collaborazione, atteso che, come evidenziato nella delibera n. 106/2019, “in esito al percorso di analisi e confronto territoriale sulla proposta di offerta formativa 2020-2021, discussa, per ultimo,  nella riunione tenutasi presso la sede del Consiglio provinciale, appositamente convocata in data 5 novembre 2019, cui sono stati invitati tutti i Comuni della provincia e tutti i dirigenti scolastici del II ciclo di istruzione, nonché i rappresentanti degli Uffici scolastici regionale e provinciale, si è formulata l’ipotesi di procedere con gli aggiornamenti rispetto all’offerta vigente, che anche successivamente a tale data si è proseguito con le attività di concertazione con le Istituzioni Scolastiche e i Comuni”.  Inoltre, non è documentato che il Comune di Simeri Crichi abbia presentato una proposta alternativa rispetto alla decisione assunta, sicché non può ora lamentare l’insufficiente coinvolgimento nella procedura decisionale. Infine, è infondata la censura relativa all’addotta irragionevolezza della scelta. Infatti, stante la natura esclusivamente amministrativa dell’accorpamento senza soppressione materiale dell’Istituto Scolastico, non rileva che i Comuni interessati non siano finitimi e dotati di adeguati sistemi di collegamento, posto che non sarà richiesto alcuno spostamento né agli alunni né al personale insegnante”.

“Pur rispettando gli interessi di parte – concludono i consiglieri -, bisogna avere fiducia nell’azione amministrativa della Provincia quando questa è improntata sul rispetto delle regole e sulla tutela degli interessi generali di tutti gli 80 Comuni della provincia”.

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