“Non sono emersi elementi dai quali poter evincere che la società fosse, all’epoca della consumazione dei reati fiscali contestati, uno schema fittizio attraverso il quale gli imprenditori agivano come effettivi titolari dei beni”. E’ la motivazione con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro, presidente Ermanna Grossi, a latere Simona Manna e Valeria Isabella Valenzi, ha accolto con ordinanza l’appello proposto dall’avvocato Valerio Murgano, disponendo la restituzione dei beni mobili e immobili sequestrati alla curatela fallimentare “Colao Costruzioni srl”, società di costruzioni con sede a Simeri Crichi nel Catanzarese.
Sequestro di circa 700mila euro
Sequestro di circa 700mila euro
Il gip aveva disposto un decreto di sequestro preventivo per equivalente sino alla concorrenza di 672.105.00 euro, datato 23 dicembre 2015, nei confronti di Bernardo Colao (amministratore unico dal 28 novembre 2001 al 6 dicembre 2012) ed ex presidente del Catanzaro Calcio e Nicola Anania (amministratore unico dal 2012 in poi), all’epoca dei fatti finiti in un’inchiesta della Procura per evasione fiscale, sottoponendo a vincolo reale i beni della “Colao Costruzioni srl”e, precisamente, un bene immobile ubicato a Catanzaro in corso di costruzione, conto correnti bancari, titoli azionari e una quota di partecipazione societaria (nel cui patrimonio figura un Resort ubicato a Squillace Lido, il tutto sino alla concorrenza di 672.105.00 euro.
Le vicende giudiziarie della “Colao Costruzioni”
La Colao Costruzioni, è stata poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catanzaro emessa nel 2018 e, a novembre dello stesso anno, la difesa della curatela aveva avanzato al Tribunale competente la restituzione all’avente diritto delle cose sottoposte a sequestro, sul presupposto che i beni elencati sono sempre appartenuti alla società e non ai suoi ex rappresentanti legali e che i beni non sono mai stati indicati come provento diretto e mediato delle condotte illecite contestate nel processo penale. Richiesta bocciata dal Tribunale visto che “non può univocamente dirsi venuta meno la funzione preventiva del provvedimento cautelare reale, salve risultanze dibattimentali diverse”. L’ordinanza di rigetto era stata impugnata dalla curatela davanti al Tribunale del riesame di Catanzaro, il quale aveva dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che il curatore fallimentare non fosse legittimato ad avanzare istanze sul provvedimento di sequestro preventivo emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell’impresa. (g. p.)