di Sergio Pelaia – Dopo l’analisi del voto è l’ora dei ricorsi. Immancabili, tornata dopo tornata, scandiscono sempre la fase post elettorale contraddistinta tanto da aspettative deluse quanto da recriminazioni a volte anche legittime. Se lo siano o meno spetta alla giustizia amministrativa stabilirlo e spesso passano dei mesi prima di arrivare a una sentenza. Intanto, specie nell’area del collegio Catanzaro-Crotone-Vibo, sul responso delle elezioni regionali aleggiano i primi sospetti e cominciano a circolare ipotesi più o meno fondate di contenziosi che punterebbero a modificare la composizione del consiglio regionale per come emersa dalle assegnazioni indicate dal Viminale a scrutinio concluso.
La proclamazione e l’assegnazione dei seggi
La proclamazione e l’assegnazione dei seggi
Il primo accenno di chiarezza va fatto su questo: il numero di seggi che sul portale istituzionale Eligendo vengono affiancati a ogni forza politica è provvisorio, l’assegnazione ufficiale è competenza della Corte d’Appello di Catanzaro che proclamerà sia il presidente della Giunta che i componenti del consiglio regionale. È dalla proclamazione, che avverrà presumibilmente nelle prossime settimane una volta confluiti dai Tribunali del territorio tutti i verbali elettorali, che si saprà come sarà composto il nuovo consiglio regionale. La Corte d’Appello è chiamata anche a correggere eventuali errori nella ripartizione dei seggi ed è questa una delle ipotesi che circola, ma che è ancora tutta da verificare, rispetto a un seggio che ballerebbe tra la lista “de Magistris presidente” – che ha eletto Antonio Lo Schiavo e Ferdinando Laghi – e quella del M5S, che reclamerebbe un seggio nel collegio reggino a scapito di uno dei due eletti con l’ex sindaco di Napoli.
La differenza tra ineleggibilità e incompatibilità
Tutt’altro discorso è quello riguardante le eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità. È bene chiarire che l’ineleggibilità si ha per cause che impediscono la candidatura e dipende da situazioni non rimovibili se non, appunto, prima di presentare le candidature. Situazione diversa è quella di incompatibilità, condizione che attiene ad un conflitto tra due cariche (da elezione o da nomina) e che può essere facilmente rimossa rinunciando ad una di esse. In sostanza l’ineleggibilità non è sanabile dopo l’elezione e comporta la decadenza, l’incompatibilità invece può essere rimossa entro un termine assegnato.
I casi di Comito e Fedele
Se ne fa un gran parlare, in queste ore, soprattutto in relazione ad alcuni eletti del centrodestra nel collegio della Calabria centrale, in particolare i forzisti Michele Comito e Valeria Fedele, che ricoprono rispettivamente delle cariche in seno all’Asp di Vibo Valentia e alla Provincia di Catanzaro. Vengono in proposito citati alcuni riferimenti normativi: la legge 165/2004, che però detta in realtà solo norme di principio da definirsi con legge regionale (cosa puntualmente non definita), e la 154/81 che disciplina incompatibilità e ineleggibilità a consigliere regionale e incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale. La seconda individua come ineleggibili “i dipendenti dell’unità sanitaria locale facenti parte dell’ufficio di direzione (che non esiste più, ndr) ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende”.
Cosa dice la legge
Il riferimento, dunque, in questo caso è limitato all’elezione al Comune che coincide o in cui è compreso dalle attuali Asp e non pare applicabile al caso di Comito. Lo stesso articolo fa poi riferimento all’ineleggibilità dei “titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici”. Questo passaggio potrebbe a prima vista far pensare alla situazione di Fedele, che è dg della Provincia, ma in realtà si sarebbe potuto applicare nel caso di elezioni provinciali col vecchio sistema a elezione diretta. Infine c’è da considerare un’altra questione che non è proprio un dettaglio: c’è un’ampia giurisprudenza che dice che le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, essendo limitative di diritti, sono di stretta interpretazione. Di tutt’altra natura, invece, è il discorso riguardante l’opportunità politica di lasciare o meno determinati incarichi prima di imbarcarsi in un’avventura elettorale.