Emergenza Covid, in Calabria scuole chiuse solo se lo dispongono i Comuni

Le attività scolastiche in presenza restano sospese in Calabria se la sospensione è stata disposta da ordinanze comunali. È dovuto intervenire l’ufficio stampa della Giustizia amministrativa per mettere ordine nel settore della scuola in Calabria, in questi ultimi giorni in preda a una grande confusione per l’accavallarsi di provvedimenti provenienti da livelli istituzionali diversi e con tempistiche differenti e per una decisione del Tar Calabria che aveva ingenerato immotivati dubbi interpretativi. Il tutto ha preso le mosse con il Dpcm dello scorso 3 novembre che, con riferimento alle regioni “zona rossa” come la Calabria, ha sospeso fino al 3 dicembre le attività didattiche in presenza nelle seconde e terze classi della scuola media e nelle scuole superiori, consentendole negli asili nido e nelle elementari e nella prima media. Il 14 novembre, intervenendo in senso più restrittivo, un’ordinanza del presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, ha sostanzialmente chiuso in Calabria, fino al 28 novembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado: nel frattempo molti sindaci della regione hanno adottato autonome ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Contro l’ordinanza di Spirlì alcuni genitori hanno proposto ricorso al Tar ie il Tribunale amministrativo regionale, il 23 novembre, con un decreto cautelare ha disposto la sospensione del provvedimento della Regione parlando di “grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari del servizio scolastico”. Per evitare equivoci interpretativi, l’ufficio stampa della Giustizia amministrativa ha precisato che “con il decreto il Tar Calabria ha sospeso l’ordinanza regionale del 14 novembre scorso con la quale era stata vietata la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. La sospensione decisa dal Tar, riguardando un atto generale (un’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione), ha effetto su tutto il territorio regionale, e riguarda ovviamente la sola parte dell’ordinanza con la quale il divieto è disposto”.

Contro l’ordinanza di Spirlì alcuni genitori hanno proposto ricorso al Tar ie il Tribunale amministrativo regionale, il 23 novembre, con un decreto cautelare ha disposto la sospensione del provvedimento della Regione parlando di “grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari del servizio scolastico”. Per evitare equivoci interpretativi, l’ufficio stampa della Giustizia amministrativa ha precisato che “con il decreto il Tar Calabria ha sospeso l’ordinanza regionale del 14 novembre scorso con la quale era stata vietata la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. La sospensione decisa dal Tar, riguardando un atto generale (un’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione), ha effetto su tutto il territorio regionale, e riguarda ovviamente la sola parte dell’ordinanza con la quale il divieto è disposto”.

Nella nota l’ufficio stampa della Giustizia amministrativa ricorda che “il contenzioso deciso con il decreto cautelare del Tar è stato sollevato da un gruppo di genitori con riguardo alla sola ordinanza regionale, e non ha effetto su altre ordinanze (ad esempio comunali) con le quali, a quanto si apprende dalla stampa, alcuni sindaci di comuni calabresi hanno autonomamente provveduto a vietare la didattica in presenza sul territorio comunale, poiché da nessuno impugnate”. In estrema sintesi: in Calabria riaprono asili, elementari e prime classi delle scuole medie a meno che nei singoli Comuni siano vigenti ordinanze di segno opposto.

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