Il Tar Catanzaro, con la sentenza pubblicata in data odierna, ha accolto il ricorso proposto da un candidato all’esame di abilitazione alla professione di avvocato, annullando il verbale della IX sottocommissione presso la Corte d’Appello di Palermo, con il quale era stata dichiarata l’inidoneità dello stesso alla prima prova orale.
Nessuna domanda su leggi speciali o complementari
Nessuna domanda su leggi speciali o complementari
Il Tar Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto dall’avvocato Paolo Pitaro, ha affermato che, nel corso della prima prova orale, la commissione d’esame non possa rivolgere ai candidati, per come stabilito dal bando e dalle linee generali dettate dal Ministero della Giustizia, domande e/o quesiti vertenti su leggi speciali o complementari al codice penale e al codice civile. Il Tar ha, per l’effetto, disposto la rinnovazione della prima prova orale del candidato dichiarato inidoneo e ha, altresì, condannato il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese legali.