Chi è stato soggetto alla sorveglianza speciale può riavere la patente di guida anche senza provvedimenti riabilitativi ma devono essere trascorsi tre anni dalla cessazione della misura. Lo ha ribadito il Tar di Catanzaro accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Salvatore Staiano, Vincenzo Cicino, Maria Iva Leonardo e Pierpaolo Nocito per conto di un pregiudicato di Soriano Calabro nei confronti del quale la Prefettura di Vibo Valentia aveva negato il rilascio del necessario titolo abilitativo alla guida revocato in precedenza.
La sorveglianza speciale e la revoca della patente
La sorveglianza speciale e la revoca della patente
La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale (presidente Giancarlo Pennetti, estensore Arturo Levato) ha annullato quanto deciso in precedenza dall’Ufficio territoriale di Governo che non aveva dato il nulla-osta al conseguimento della patente a sua volta revocata nel 2012 per via della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno disposta dal Tribunale di Vibo Valentia. Gli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione erano tuttavia cessanti nel 2018 e decorso il termine triennale il 54enne di Soriano si è iscritto ad un’autoscuola per riavere la patente. Superata la prova scritta, si è quindi rivolto alla Motorizzazione Civile per l’ammissione a sostenere l’esame di guida pratica. Richiesta bocciata per insussistenza dei “requisiti morali”. Da qui è partita una vera e propria battaglia giudiziaria con tanto di ricorso al Tar contro il Ministero dell’Infrastrutture, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Vibo per illegittimità del provvedimento e per omessa motivazione.
Il verdetto del Tar
Superato lo scoglio dell’inammissibilità eccepita dalle amministrazioni resistenti, i giudici sono entrati nel merito della vicenda richiamando una precedente sentenza del Tar di Catanzaro affermando che “la concessione del nuovo titolo abilitante è subordinato al solo decorso del termine di tre anni dalla cessione della misura di prevenzione o penale, senza alcun richiamo ad ulteriori circostanze e quindi a provvedimenti riabilitativi” specificando che “il nuovo conseguimento del titolo di guida in esito alla revoca è infatti differente al primo rilascio che richiede sia intervenuto il provvedimento riabilitativo”. Il nulla-osta della Prefettura nella fattispecie in esame è dunque illegittimo. Ergo: ricorso fondato e annullamento del parere negativo della Prefettura nonché del provvedimento della Motorizzazione civile. (mi.fa.)