Fase 2, depositato al Tar il ricorso del Governo contro l’ordinanza della Calabria

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È stato depositato al Tar della Calabria il ricorso del governo contro l’ordinanza numero 37 del 29 aprile del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nella parte in cui consente “la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismi con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”.

Il ricorso del governo è stato elaborato dall’Avvocatura generale dello Stato sulla base della memoria del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Nella memoria, i cui contenuti sono stati anticipati oggi dal “Corriere della Calabria”, il ministro Boccia sottolinea l’ordinanza regionale “contiene sia misure in contrasto con le disposizioni del Dpcm del 10 aprile 2020 (efficaci fino al 3 maggio 2020), sia misure in contrasto con le disposizioni del Dpcm del 26 aprile 2020 (efficaci a partire dal 4 maggio 2020). In particolare alcune previsioni dell’ordinanza regionale anticipano l’efficacia di disposizioni di allentamento delle misure restrittive di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 che il Dpcm del 26 aprile 2020 introduce solo a partire dal 4 maggio 2020”.

Il ricorso del governo è stato elaborato dall’Avvocatura generale dello Stato sulla base della memoria del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Nella memoria, i cui contenuti sono stati anticipati oggi dal “Corriere della Calabria”, il ministro Boccia sottolinea l’ordinanza regionale “contiene sia misure in contrasto con le disposizioni del Dpcm del 10 aprile 2020 (efficaci fino al 3 maggio 2020), sia misure in contrasto con le disposizioni del Dpcm del 26 aprile 2020 (efficaci a partire dal 4 maggio 2020). In particolare alcune previsioni dell’ordinanza regionale anticipano l’efficacia di disposizioni di allentamento delle misure restrittive di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 che il Dpcm del 26 aprile 2020 introduce solo a partire dal 4 maggio 2020”.

Nella memoria si osserva che il potere di ordinanza delle Regioni, in condizioni di rischio sanitario, è circoscritto “all’introduzione di misure ulteriormente restrittive, non consentendo l’adozione di misure ampliative, come invece avvenuto nel caso di specie”, e si parla di “illogicità manifesta nell’azione amministrativa della Regione Calabria, che ha sempre riconosciuto la competenza statale in materia”.

Inoltre, secondo il governo – si legge ancora nella memoria ministeriale – l’ordinanza del presidente della Regione Calabria lede il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni perché “risulta emanata senza alcuna previa interlocuzione formale con il governo”, inoltre – è scritto ancora nell’atto del ministro Boccia – “ferma restando la radicale carenza di potere, il presidente della Regione Calabria contrappone un iter istruttorio lacunoso e carente, privo di alcuna argomentazione scientifica “, Quanto al “periculum in mora”, nella memoria del ministro Boccia si rileva che “l’allentamento delle misure di contenimento del contagio” sotteso all’ordinanza di Santelli “rischia di provocare danni incalcolabili per la popolazione italiana in termini di vite umane, ancor più alla luce delle note croniche carenze del sistema sanitario calabrese.

A ciò va aggiunto il rischio emulativo da parte di altre Regioni, che potrebbero mettere in discussione il ruolo del governo nella gestione della crisi”. Il ricorso del governo, di tipo ordinario, è stato assegnato alla prima sezione del Tar Calabria.

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