Il Comune di Badolato “riconosce” il debito nei confronti della farmacia Ceccotti

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Con la deliberazione numero n. 17 del 18 dicembre scorso il Comune di Badolato ha preso atto della sentenza del Tar Calabria (682/2020) che ha condannato l’ente al pagamento delle spese per contributi unificati della dottoressa Carla Ceccotti per un valore di 1.300, 00 euro. Nella delibera approvata dal comune del Basso jonio catanzarese vengono ricomprese anche le spese da riconoscere all’avvocato Alfredo Gualtieri per un valore di 3.568,24 euro. Un debito fuori bilancio di complessivi 5.468, 24 euro che andranno a gravare sulle casse di un Comune già alle prese con notevoli problematiche di carattere finanziario.

I fatti

Ceccotti è titolare di una farmacia nel centro storico del Comune di Badolato (o Badolato Superiore). All’interno dello stesso Comune, ma nella Frazione Marina, si trova altra farmacia, di titolarità del dott. Pasquale Carella. In passato, poiché la zona di insistenza della farmacia della ricorrente comprendeva l’intero territorio comunale (ciò in base alla determina comunale n. 583 del 23.12.2011), la dott.ssa Ceccotti aveva più volte richiesto – senza successo – l’autorizzazione al trasferimento della farmacia alla frazione marina, stante il progressivo spopolamento del centro storico. Con determina n. 11 del 24.1.2018, il Comune di Badolato ha riperimetrato le zone di competenza delle farmacie limitando quella intestata dalla ricorrente al territorio comunale ma con eccezione della Frazione Marina, che è rimasta assegnata al dott. Carella. Tale provvedimento è stato annullato dal Tar con la sentenza n. 1069/2018, che l’ha ritenuto viziato per eccesso di potere, sub specie illogicità manifesta e irragionevolezza, atteso che l’amministrazione non aveva tenuto in considerazione la rilevante differenza di popolazione residente nelle due zone, pari a 341 abitanti in Badolato Superiore e a 2.633 abitanti nella Frazione Marina. La sentenza è stata appellata dal controinteressato dott. Carella, senza domanda di sospensione degli effetti, sicché essa è oggi pienamente esecutiva. Successivamente, la dott.ssa Ceccotti ha presentato nuova istanza di trasferimento della farmacia, rigettata con determinazione n. 21 del 25.2.2019 stante la pendenza di un nuovo procedimento di riperimetrazione delle zone, avviato in esecuzione della sentenza n. 1069/2018. Con delibera comunale n. 36 del 27.3.2019, il Comune ha provveduto alla riperimetrazione, confermando l’assegnazione alla dott.ssa Ceccotti di “tutto il territorio comunale ad eccezione della Fraz. Marina” e al dott. Carella della Frazione Marina, la cui estensione è stata però leggermente ridotta rispetto a quanto stabilito con l’annullata determina n. 11/2018, mediante abbassamento di circa 400 m del confine sud della zona assegnata alla ricorrente.

Tali ultimi provvedimenti sono stati gravati in ottemperanza dalla ricorrente per violazione/elusione della sentenza n. 1069/2018. Con sentenza n. 951/2019, questo T.A.R., rilevando la permanenza di uno spazio di discrezionalità amministrativa nella suddivisione delle zone farmaceutiche, ha rigettato le domande in ottemperanza e ne ha disposto la conversione in domande di legittimità ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm. La dott.ssa Ceccotti ha pertanto riassunto il giudizio, domandando l’annullamento – previa sospensione cautelare – della determinazione dirigenziale n. 21/2019 e della delibera comunale n. 36/2019 innanzi enunciate, adducendo i vizi di violazione ed errata applicazione della direttiva regionale 2.8.2017, come integrata con nota dipartimentale del 24.8.2017; eccesso di potere sotto plurimi profili; violazione ed errata applicazione dell’art. 2 l. 475/1968 ed eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, sviamento della causa tipica. Nelle more del deposito dell’atto di riassuntivo, la giunta comunale ha adottato la delibera n. 55 del 29.5.2019 di presa d’atto dei pareri favorevoli dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti e di quello dell’A.S.P. di Catanzaro alla riperimetrazione delle zone, con conferma della deliberazione n. 36 del 27.3.2019. Anche tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente, per invalidità derivata dai precedenti.

In esito all’udienza del 25.6.2019, con ordinanza n. 265/2019 confermata in sede di appello, è stata accolta l’istanza cautelare formulata dal ricorrente, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati. In data 23.4.2020 la controversia è passata in decisione senza discussione orale, in applicazione dell’art. 84 d.l. 18/2020.

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