Il Consiglio dei ministri impugna la legge della Regione Calabria sulla gestione dell’acqua

La legge varata il 24 aprile 2021 stabilisce le modalità attraverso le quali sfruttare il patrimonio idrico calabrese per la produzione di energia elettrica

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato dodici leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare la legge della Regione Calabria n. 5 del 23/04/2021, recante “Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, in quanto talune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale, violando l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Il testo integrale della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2021

Il testo integrale della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2021

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 5
Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in
attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(BURC n. 31 del 23 aprile 2021)
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica):
a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
d’acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e
dei principi fondamentali dell’ordinamento statale, nonché dei principi
fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non
discriminazione;
b) la determinazione del canone di cui all’articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs.
79/1999.
2. La presente legge, nel perseguire l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico
calabrese nell’ottica di uno sviluppo della comunità regionale rispettoso dell’ambiente e
secondo i principi dell’economia sostenibile, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera n)
dello Statuto della Regione, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, assicurando in particolare
lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti
rinnovabili, la tutela dei corpi idrici calabresi e degli ecosistemi connessi, l’uso plurimo
sostenibile delle risorse idriche, il miglioramento e risanamento ambientale dei bacini
idrografici di pertinenza delle concessioni e costituisce misura sia per la mitigazione dei
cambiamenti climatici sia per l’adattamento ai conseguenti effetti.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo
idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di
concessione superiore a 3.000 kilowatt.
2. Le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico hanno ad oggetto la
facoltà o l’obbligo di derivare, regolare, invasare e utilizzare acque pubbliche,
congiuntamente all’utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione, al fine di produrre energia
da fonti rinnovabili in coerenza, tra l’altro, con gli obiettivi di riduzione della produzione di
energia da combustibili fossili.
Art. 3
(Acquisizione delle opere)
1. Ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999, alla scadenza della concessione, al termine
dell’utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle grandi derivazioni d’acqua a
scopo idroelettrico, le opere ricadenti sul territorio regionale, definite all’articolo 25, comma
1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) passano, senza compenso, dallo
Stato alla Regione Calabria, in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi gli impianti, le
attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare
funzionamento, controllo ed esercizio.
2. Tutte le opere specificate al comma 1, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi
necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio,
sono acquisite al patrimonio della Regione Calabria e non possono essere sottratte alla loro
destinazione senza la preventiva valutazione e accertamento, da parte della Giunta
regionale, del sopraggiungere di un diverso interesse pubblico prevalente incompatibile
con l’uso idroelettrico della risorsa idrica.
3. La Regione Calabria, sulla base della relazione di cui all’articolo 4, comma 1, entro diciotto
mesi dall’acquisizione della medesima, provvede ad effettuare i necessari adempimenti
tecnico-amministrativi per l’aggiornamento dei registri catastali e immobiliari ai fini
dell’intestazione di tutti i beni acquisiti ai sensi del comma 1.
4. In caso di esecuzione da parte del concessionario uscente, a proprie spese e nel periodo di
validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti
dall’atto di concessione o comunque autorizzati dall’autorità concedente, al momento della
riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui alla presente legge, il
concessionario subentrante corrisponde al concessionario uscente, per la parte di bene non
ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato.
Art. 4
(Procedura di consegna delle opere e dei beni)
1. Quattro anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione ad uso
idroelettrico, il concessionario trasmette alla Regione una relazione tecnico-descrittiva su
supporto informatico, contenente:
a) l’inventario delle opere definite all’articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 e
soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell’articolo 12, comma 1,
del d.lgs. 79/1999 e dell’articolo 3, comma 1, della presente legge;
b) l’inventario dei beni, diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma 1, del r.d.
1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all’articolo 25, comma 2, del r.d.
1775/1933, distinguendo tra beni immobili e mobili;
c) una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle
competenze richieste, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle
caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle
lettere a) e b), che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la
relazione contiene, tra l’altro, informazioni in merito allo stato di interrimento degli
invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché
l’eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell’invaso
e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla
scadenza della concessione;
d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b),
costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed
elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il
concessionario; il tutto firmato da tecnici abilitati. Per tutte le opere, i beni e gli
impianti sono elencati gli elementi di identificazione catastale e sono allegati i manuali
di uso e manutenzione; lo stato di consistenza è corredato dai documenti progettuali
delle opere e dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce
idonea documentazione, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle
competenze richieste, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle
medesime opere e dei beni;
e) l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli
ultimi dieci anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all’articolo 26
del r.d. 1775/1933 e, per questi ultimi, una rendicontazione analitica dei costi
sostenuti. Per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa
autorizzazione preventiva rilasciata dall’autorità competente;
f) il progetto di gestione dell’invaso, ove prescritto, ai sensi dell’articolo 114 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);
g) per ognuno dei beni mobili e immobili inventariati ai sensi della lettera b), i dati e le
informazioni, per le finalità di cui all’articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs.
79/1999, reperibili dagli atti contabili del concessionario uscente, utili alla
determinazione del loro prezzo, in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo
il valore non ancora ammortizzato dei beni. In mancanza di dati e informazioni
reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente provvede a fornire una
ricostruzione del valore residuo di tali beni, mediante perizia giurata redatta da
professionista abilitato.
2. La relazione tecnico-descrittiva è trasmessa entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) nel caso di concessioni scadute alla stessa data;
b) nel caso di concessioni la cui scadenza è prevista entro quattro anni dalla stessa data.
3. In caso di revoca, di decadenza o di rinuncia, la relazione tecnico-descrittiva è trasmessa
entro un anno dal verificarsi delle predette circostanze.
4. In caso di mancata trasmissione della relazione tecnico-descrittiva nel termine di cui al
comma 1 assegnato al concessionario, nonché in caso di inadempimento all’eventuale
richiesta di integrazioni di dati mancanti, la Regione può reperire direttamente le
informazioni, anche con le modalità di cui al comma 5 ed i relativi costi sono posti a carico
del concessionario uscente.
5. Ai fini della verifica della completezza e congruità dei dati e delle informazioni riportate
nella relazione di cui al comma 1, trasmessa dal concessionario, il dipartimento regionale
competente in materia di grandi derivazioni idroelettriche, previo congruo preavviso, può
disporre sopralluoghi diretti su tutte le opere e i beni di cui all’articolo 3, comma 1, anche
a mezzo di professionisti incaricati nel rispetto delle previsioni normative in materia. Il
concessionario è tenuto ad assistere alle operazioni di verifica e a fornire il supporto
tecnico-amministrativo necessario per il corretto svolgimento delle stesse. Delle attività
del sopralluogo si dà atto mediante la redazione di un verbale sottoscritto da ambo le parti.
6. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 1, nel rispetto dei termini previsti
nel presente articolo, costituisce grave inadempienza del concessionario ed è motivo di
esclusione dalla partecipazione alla relativa procedura di gara.
7. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 e fino alla data di
trasmissione della relazione di cui al comma 1, il concessionario è tenuto a corrispondere
un importo aggiuntivo pari ad un centesimo del canone annuo di concessione, per come
determinato nella presente legge, per ogni giorno di ritardo.
8. Per le finalità di cui al presente articolo, il concessionario uscente è obbligato a consentire
al personale indicato dalla Regione l’accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali
all’esercizio della derivazione.
9. Verificata la completezza ed esaustività della relazione di cui al comma 1, la Regione
provvede ad acquisire le opere e i beni di cui all’articolo 3, comma 1, al proprio patrimonio,
nei termini e con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3. Il passaggio di proprietà è
formalizzato con atto pubblico-amministrativo, rogato dagli uffici competenti.
10. In caso di presenza di opere, connesse all’esercizio della concessione in scadenza,
sprovviste delle preventive autorizzazioni dell’organo concedente, la Regione ne dispone
l’acquisizione al proprio patrimonio, qualora le stesse siano suscettibili di sanatoria ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In caso contrario ne dispone la
rimozione e il ripristino dei luoghi a carico del concessionario.
11. In caso di presenza di beni e attrezzature mobili, connesse all’esercizio della concessione
in scadenza, sprovviste delle preventive autorizzazioni dell’organo concedente, la Regione
ne dispone l’acquisizione al proprio patrimonio senza alcun compenso.
12. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione, nonché la
continuità della produzione elettrica, le opere di cui all’articolo 3, comma 1, ancorché
acquisite al patrimonio della Regione, restano in possesso e in custodia del concessionario
cessato fino al subentro del nuovo concessionario individuato alla conclusione del
procedimento di gara per l’assegnazione della grande derivazione.
13. Il bando di gara indica il prezzo dovuto dall’assegnatario, all’atto del subentro, per l’utilizzo
dei beni e delle opere di cui all’articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, in base ai criteri
stabiliti con regolamento della Giunta regionale di cui all’articolo 9, nel rispetto delle
previsioni di cui all’articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999.
14. I beni di cui all’articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933 possono essere acquisiti in
proprietà dalla Regione ad un prezzo da quantificarsi al netto degli ammortamenti,
calcolato al momento dell’immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del
reddito ricavabile.
15. Nel caso in cui il progetto proposto non preveda l’utilizzo dei beni e delle opere di cui al
comma 13, si procede alla rimozione e smaltimento dei beni mobili, secondo le norme
vigenti, a cura ed onere del proponente. I beni immobili dei quali il progetto proposto non
prevede l’utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.
16. Per le concessioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), nei quattro anni prima della scadenza
e fino alla conclusione della procedura per l’assegnazione, non possono essere presentate
domande volte a ottenere varianti o subentri.
Art. 5
(Uso della risorsa idrica)
1. La Regione, prima di procedere all’indizione della procedura di gara per l’assegnazione della
concessione, valuta l’eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico ad un
diverso uso delle acque derivate, in tutto oppure in parte incompatibile con il mantenimento
dell’uso a fine idroelettrico. La valutazione tiene conto, in particolare, delle esigenze di
approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile, che sono soddisfatte in modo
prioritario rispetto ad ogni altro utilizzo. Se per l’attivazione dell’utenza ad uso potabile è
necessario avvalersi dell’opera di presa o di derivazione preesistenti, il loro utilizzo è
consentito a titolo gratuito, fatte salve le cautele indicate dall’autorità concedente al fine
di garantirne il regolare esercizio.
2. La valutazione di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale ed è effettuata in
funzione:
a) del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui alla
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000,
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, nel rispetto
delle previsioni del Piano di tutela delle acque, del Piano di gestione delle acque e in
coerenza con la pianificazione dell’autorità del distretto idrografico competente per
territorio;
b) del raggiungimento degli obiettivi energetici stabiliti dalla normativa vigente e dagli
atti di pianificazione regionale;
c) delle conoscenze e delle eventuali risultanze tecniche in merito alle condizioni di
sicurezza delle opere o dei luoghi;
d) delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile e agricolo.
3. La valutazione di cui al comma 1 tiene altresì conto delle conoscenze in merito alle
condizioni di sicurezza delle opere e dei luoghi nonché delle ulteriori valutazioni in ordine
a differenti utilizzi che comportino maggiori benefici complessivi, rispetto all’uso
idroelettrico delle acque, di carattere ambientale e socio-economico.
Art. 6
(Avvio procedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione)
1. Il procedimento per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso
idroelettrico è avviato entro un anno dalla trasmissione completa della relazione di cui
all’articolo 4, comma 1 e, comunque, non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente
legge.
Art. 7
(Termini di durata della concessione)
1. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico possono avere una durata
compresa tra venti anni e quaranta anni, in rapporto alle caratteristiche degli impianti e
delle opere di derivazione e all’entità degli investimenti ritenuti necessari per la
realizzazione degli interventi di miglioramento energetico e di risanamento ambientale di
cui agli articoli 17 e 18.
2. Il termine massimo di durata di cui al comma 1 può essere incrementato fino ad un
massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata
e all’importo dell’investimento.
Art. 8
(Assegnazione delle concessioni)
1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico e nei casi
di decadenza o rinuncia, ove non sussista un prevalente interesse pubblico motivato ad un
diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, le
concessioni, incluse le concessioni di nuova assegnazione, sono affidate, nel rispetto dei
criteri e delle modalità di cui alla presente legge:
a) ad operatori economici, ivi incluse le comunità energetiche rinnovabili di cui alla legge
regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell’istituzione delle Comunità
energetiche da fonti rinnovabili), individuati attraverso l’espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto
attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, alle quali
possono partecipare anche le comunità energetiche rinnovabili, di cui alla l.r.
25/2020;
c) mediante forme di partenariato di cui agli articoli 179 e seguenti del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). L’affidamento a
società partecipate avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica).
2. In via ordinaria la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al
comma 1, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può avviare le
procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera b), in ragione delle specificità
territoriali, tecniche ed economiche delle concessioni da affidare, al fine di consentire il più
efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socio-economici e finanziari.
3. La Giunta regionale può costituire o partecipare a società di cui al comma 1, lettera b), alle
quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.
Art. 9
(Criteri di assegnazione delle concessioni)
1. Ai fini della selezione delle istanze per l’assegnazione delle concessioni, si applica il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione dei seguenti
elementi delle proposte progettuali presentate:
a) qualità dell’offerta tecnica, valutata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di
cui all’articolo 10;
b) entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone concessorio posto a
base di gara, valutata sulla base degli elementi indicati nel regolamento di cui
all’articolo 10 e nel bando.
Art. 10
(Modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione)
1. Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, l’assegnazione delle concessioni di
grandi derivazioni ad uso idroelettrico avviene mediante procedure di evidenza pubblica.
2. Le procedure di cui al comma 1 non possono avere ad oggetto l’assegnazione di più di una
concessione di grande derivazione.
3. Il bando di gara è pubblicato, a cura dell’amministrazione competente, nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Gli estremi della pubblicazione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplina, con proprio regolamento, le modalità e i termini per lo svolgimento delle
procedure di cui al comma 1, nonché i contenuti del bando di gara, nel rispetto della
presente legge, del d.lgs. 50/2016 e dei principi fondamentali in materia di tutela della
concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non
discriminazione.
Art. 11
(Requisiti di ammissione)
1. Possono partecipare alle procedure di gara per l’attribuzione a titolo oneroso della
concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all’articolo
45 del d.lgs. 50/2016, per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste
dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
Il concessionario uscente è escluso dalla partecipazione al procedimento, qualora, alla
scadenza o cessazione della concessione, risultino a suo carico inadempienze nell’esercizio
della stessa, come l’essere stato destinatario di provvedimenti di revoca o decadenza dalla
concessione, ovvero l’avere in corso, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo
10, contenziosi con la Regione riferiti a concessioni di competenza regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, avere capacità organizzative, finanziarie e
tecniche adeguate all’oggetto della concessione, come definite dall’articolo 12.
Art. 12
(Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici)
1. La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a
scopo idroelettrico è consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l’attestazione
di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici
aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt;
b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti
di credito o società di servizi iscritti nell’elenco generale degli intermediari finanziari
che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo
almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi
comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all’articolo 25, comma 2, del r.
d. 1775/1933, nel caso in cui il progetto ne preveda l’utilizzo.
2. Fermi restando i requisiti minimi di cui al comma 1, il regolamento di cui all’articolo 10,
comma 4, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 83 del d.lgs. 50/2016, stabilisce i
requisiti organizzativi, tecnici, finanziari e di idoneità professionale specifici richiesti per la
partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a
scopo idroelettrico. I suddetti requisiti, proporzionati all’oggetto e alle caratteristiche della
concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di
miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di incremento della
potenza di generazione e della producibilità, sono volti ad assicurare il migliore utilizzo
degli impianti produttivi in condizioni di sicurezza delle opere e dei territori interessati dalla
derivazione.
Art. 13
(Obblighi e limitazioni degli atti di concessione)
1. Tutte le concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, in essere e rilasciate ai sensi
della presente legge, si intendono sottoposte alle seguenti limitazioni e obblighi da parte
dei concessionari:
a) obblighi di cessione delle acque invasate, su provvedimento della Giunta regionale,
in presenza di situazioni di crisi idrica o di rilevante interesse pubblico, da destinare
all’uso potabile e agricolo in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente
e dai titoli di uso delle derivazioni insistenti sulla medesima asta idrografica, ai sensi
dell’articolo 168, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
b) obblighi di cessione di acque, su provvedimento della Giunta regionale, in presenza
di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi;
c) sopraggiunte limitazioni imposte dall’Autorità idraulica a garanzia della pubblica e
privata incolumità, connesse alla presenza di eventuali invasi;
d) determinazioni dell’Osservatorio delle risorse idriche Distretto dell’Appennino
Meridionale a seguito di crisi idrica;
e) rispetto delle prescrizioni definite nel marchio di qualità ecologica di cui all’articolo 3
della l.r. 25/2020, inerenti il rapporto con la risorsa acqua, con la biodiversità e con
le altre matrici ambientali.
Art. 14
(Contenuti del bando)
1. Il bando per l’assegnazione della concessione previsto dall’articolo 10 stabilisce la durata
della medesima, i requisiti di ammissione, nonché i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. In particolare:
a) individua la concessione nuova o preesistente oggetto della procedura di
assegnazione;
b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando;
c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative
caratteristiche principali;
d) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all’esercizio, alla
manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;
e) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni
che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;
f) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali;
g) specifica i miglioramenti minimi in termini energetici;
h) specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del
bacino idrografico di pertinenza;
i) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale;
j) specifica i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli
operatori economici, nonché gli ulteriori criteri di ammissione dei partecipanti;
k) determina le voci rilevanti e i relativi valori del canone di concessione a base di gara
dell’offerta economica;
l) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo
dell’offerta;
m) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di ammissione alla
gara e la documentazione tecnica progettuale da produrre unitamente all’istanza,
ovvero, ove previsto, alla lettera di invito, nonché le modalità e i termini per la
presentazione dell’offerta economica;
n) specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione.
Art. 15
(Criteri di valutazione delle offerte)
1. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 10, disciplina i criteri oggettivi di
valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle finalità
di cui all’articolo 1, comma 2, e sulla base dei seguenti criteri minimi:
a) l’offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo
conto degli obiettivi minimi di cui all’articolo 17;
b) interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di
pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli
impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all’articolo 18;
c) modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
d) l’offerta economica per l’acquisizione della concessione e l’utilizzo delle opere;
e) misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all’articolo 19;
f) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della
capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell’uso della
risorsa idrica;
g) cronoprogramma di realizzazione degli investimenti complessivi che il concorrente si
impegna a sostenere per la durata della concessione.
2. La valutazione dell’offerta economica, relativa all’incremento offerto sul canone di
concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso
canone.
3. Nel bando vengono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili e la
ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.
Art. 16
(Valutazione delle proposte progettuali)
1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell’ambito di un
procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si
svolge con le modalità della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e si sostituisce alle procedure di valutazione di impatto
ambientale, alla valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria
interessati, all’autorizzazione paesaggistica, nonché ad ogni altro atto di assenso,
concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla
normativa statale, regionale o locale vigente. Alla valutazione delle proposte progettuali
partecipano, ove necessario, i ministri competenti indicati alla lettera m), comma 1 ter, del
d.lgs. 79/1999.
2. Le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento unico di cui al comma 1 sono
disciplinati con il regolamento regionale di cui all’articolo 10.
Art. 17
(Miglioramenti energetici)
1. Il bando di gara, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli
obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e
modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell’esercizio
degli stessi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) incremento della producibilità e dell’efficienza d’impianto, a parità di risorsa idrica
utilizzata, attraverso interventi di ristrutturazione del complesso degli impianti di
generazione, trasformazione e connessione elettrica;
b) incremento della potenza nominale dell’impianto mediante interventi di
ripotenziamento, anche conseguenti ad una più efficiente modulazione e
combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione,
adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile;
c) incremento della regolazione d’impianto e della capacità di modulazione nel tempo
della produzione mediante la realizzazione di sistemi di pompaggio, nonché di bacini
di accumulo in quota con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, gestione
degli eventi di piena e regolazione del sistema elettrico.
Art. 18
(Miglioramento e risanamento ambientale)
1. Nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia
di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il bando di gara indica gli obiettivi minimi da
conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale
del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e
alla mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) il mantenimento della continuità fluviale;
b) le modalità di rilascio delle portate negli alvei sottesi, in relazione agli effetti sulle
biocenosi fluviali di valle, quali deflusso minimo vitale, hydropeaking;
c) la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle
zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione ed erosione
dei corsi d’acqua a monte e a valle;
d) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.
2. La Regione destina la somma, pari al dieci per cento degli introiti derivanti
dall’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni, al finanziamento degli interventi
di miglioramento e ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalle singole derivazioni.
3. Gli interventi ammessi a finanziamento, da eseguirsi a cura dei comuni nel cui territorio
ricadono i bacini idrografici interessati da grandi derivazioni, sono coerenti con gli strumenti
di pianificazione a scala di distretto idrografico e sono finalizzati alla tutela del sistema
fisico – ambientale e al ripristino idraulico-ambientale del corpo idrico interessato dalla
derivazione nonché alla mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeologico che
interessano le aree di pertinenza delle opere.
4. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa istruttoria del dipartimento
competente in materia di derivazioni idroelettriche, sentita l’autorità di distretto
competente, predispone annualmente un programma di intervento da destinare ai comuni
di cui al comma 3.
Art. 19
(Interventi di compensazione ambientale e territoriale)
1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all’articolo 12, comma 1 ter,
lettera l), del d.lgs. 79/1999, non possono essere di carattere meramente patrimoniale o
economico e garantiscono in ogni caso l’equilibrio economico-finanziario del progetto di
concessione.
2. Le misure di cui al comma 1, sono stabilite nel bando di assegnazione della specifica
concessione in relazione alle caratteristiche dell’invaso o corso d’acqua dato in concessione,
con particolare attenzione:
a) al ripristino ambientale, da attuare tramite interventi a favore dell’ecosistema del
bacino idrografico interessato e a tutela dell’ambiente e dei siti naturali, quali
riqualificazione naturalistica dell’area, interventi di ingegneria naturalistica, creazione
di nuove aree umide, rinaturalizzazione di aree spondali, creazione di anse;
b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio, da attuare mediante
interventi quali la creazione di piste ciclabili, la creazione o il miglioramento di sentieri
e aree ricreative pubbliche, le opere di prevenzione delle calamità naturali, e di
mitigazione del rischio idrogeologico nell’area di pertinenza;
c) al risparmio e all’efficienza energetica, diversi dai criteri minimi di cui all’articolo 15,
comma 1, lettera a), da attuare mediante interventi quali ampliamento della rete del
teleriscaldamento e energia a prezzo ridotto;
d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica
interessata, da attuare mediante interventi quali progetti di rimboschimento,
programmi di tutela, ripopolamento e monitoraggio di biotipi e di specie animali,
creazione o ripristino di fasce tampone;
e) alle misure previste dai piani strategici delle comunità energetiche rinnovabili,
approvati dalla Giunta regionale.
3. Le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del
bacino idrografico di pertinenza e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto a
quelli di cui al comma 2, costituiscono criteri di valutazione dei progetti presentati.
Art. 20
(Clausole sociali)
1. I bandi di partecipazione alle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni di
grande derivazione ad uso idroelettrico, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea,
prevedono apposite clausole sociali finalizzate alla promozione della stabilità occupazionale
del personale impiegato.
Art. 21
(Assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato)
1. L’assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 bis, lettera b) del d.lgs. 79/1999, avviene con le modalità e i
termini stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 10. Si applicano le disposizioni che
precedono, in quanto compatibili.
2. L’affidamento della gestione alle società di cui al presente articolo è comunque
subordinato:
a) all’acquisto da parte del socio privato, individuato mediate procedura ad evidenza
pubblica, di una quota di capitale sociale non inferiore al trenta per cento;
b) all’assunzione, da parte del soggetto vincitore della gara, dell’obbligo incondizionato,
previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata
della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di
personale, necessarie affinché essa risulti in possesso dei requisiti previsti per il
concessionario.
3. L’affidamento a società partecipata di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle
disposizioni del d.lgs. 175/2016.
Art. 22
(Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato)
1. Ai fini dell’assegnazione della concessione attraverso forme di partenariato, si applicano,
ai sensi dell’articolo 12, comma 1 bis, lettera c) del d.lgs. 79/1999, gli articoli 179 e
seguenti del d.lgs. 50/2016, in quanto compatibili.
Art. 23
(Concessioni interregionali)
1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico
che interessano il territorio di due o più regioni, con particolare riferimento alle modalità di
gestione della derivazione, ai vincoli amministrativi e alla ripartizione del canone di
concessione, sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli
d’intesa approvati dalle rispettive Giunte regionali.
2. In caso di grandi derivazioni ad uso idroelettrico che interessano il territorio di più regioni,
le funzioni amministrative per l’assegnazione della concessione sono di competenza della
regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d’acqua in concessione.
Art. 24
(Fornitura gratuita dell’energia elettrica)
1. I concessionari e gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell’esercizio delle
concessioni forniscono alla Regione, annualmente e gratuitamente, energia elettrica, nella
misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di
concessione, per almeno il cinquanta per cento destinata a servizi pubblici e categorie di
utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.
2. Con deliberazione di Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, è definita per l’anno
successivo la percentuale di energia di cui al comma 1 o la sua monetizzazione sulla base
del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all’impianto, nonché i relativi
assegnatari. In tal caso il concessionario versa la somma dovuta entro due mesi dalla
richiesta.
Art. 25
(Canone di concessione)
1. A decorrere dall’anno 2021, in applicazione dell’articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs.
79/1999, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono
alla Regione un canone per l’utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto
della grande derivazione idroelettrica che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 37,
comma 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria), è articolato in una
componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo,
sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l’articolo 12, comma 1 septies, del
d.lgs. 79/1999, in un importo pari a quarantadue euro per ogni chilowatt di potenza
nominale media annua di concessione. Il compenso unitario varia proporzionalmente alle
variazioni non inferiori al cinque per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale
per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.
3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale
dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, al netto
dell’eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, e il corrispondente
prezzo zonale orario dell’energia elettrica. Il valore della percentuale sopra indicata
costituente la componente variabile è fissata nella misura del 2,5 per cento.
4. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell’energia fornisce i dati
necessari per la determinazione della componente variabile del canone.
5. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente, entro il
30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
6. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta annualmente a
consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il canone.
7. Nel caso in cui l’impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse
dai servizi ausiliari, il concessionario installa e mantiene in efficienza le apparecchiature di
misura necessarie per la rilevazione dell’energia prodotta netta nel rispetto di quanto
previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura
elettrica dell’ARERA. La Regione può svolgere periodici controlli sulle suddette
apparecchiature di misura.
8. Fino all’assegnazione della concessione, il concessionario uscente versa alla Regione ogni
anno un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per
l’esercizio degli impianti nelle more dell’assegnazione in misura pari a trenta euro per ogni
kW di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo è corrisposto
semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
9. Le variazioni del canone fissate dal presente articolo sono stabilite con deliberazione della
Giunta regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.
10. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per la determinazione della monetizzazione
di cui all’articolo 22, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle
reti per l’acquisizione dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli
impianti. Ove necessario, la Regione può stipulare accordi con il Gestore dei servizi
energetici per l’acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l’attuazione della presente
legge.
Art. 26
(Finanziamento Parchi naturali regionali e Riserve naturali regionali)
1. Il 30 per cento delle entrate annuali, derivante dalle entrate sulle concessioni di
competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al demanio idrico, sono da
considerarsi risorse vincolate nel bilancio regionale. Tali risorse sono destinate per ogni
esercizio finanziario alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali
regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento competente in materia di tutela
dell’ambiente predispone annualmente un programma di ripartizione delle risorse.
Art. 27
(Norma finanziaria)
1. Le maggiori entrate, derivanti dal versamento dei canoni concessori di cui all’articolo 24
della presente legge, quantificate per ciascuna annualità 2021-2023 in 6.129.197,78 euro,
al netto di quelle già previste nel bilancio regionale, sono allocate al Titolo 3, Tipologia 100
del bilancio di previsione 2021-2023.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 4 della presente legge, quantificati
nel limite massimo di 90.000,00 euro per ciascuna annualità del bilancio 2021-2023, si
provvede con le risorse allocate alla missione 09, programma 06 (U09.06) del bilancio di
previsione 2021-2023.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 18 della presente legge,
quantificati nel limite massimo di 862.919,78 euro per ciascuna annualità del bilancio
2021-2023, si provvede con le risorse allocate alla missione 09, programma 06 (U09.06)
del bilancio di previsione 2021-2023.
4. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 26 della presente legge,
quantificati nel limite massimo di 2.588.759,33 euro per ciascuna annualità del bilancio
2021-2023, si provvede con le risorse allocate alla missione 09, programma 05 (U09.05)
del bilancio di previsione 2021-2023.
5. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli
stanziamenti di competenza delle relative previsioni di entrata e spesa sulla base
dell’andamento effettivo delle entrate.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di
previsione 2021-2023.
Art. 28
(Clausola valutativa)
1. Con cadenza biennale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale invia al Consiglio regionale una relazione recante i dati tecnici ed economici e le
informazioni sull’andamento di ciascuna concessione di grande derivazione idroelettrica e
sull’utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione, previa relazione tecnica
predisposta dal competente Dipartimento regionale.
Art. 29
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale telematico della Regione Calabria.

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