Isca sullo Ionio, Pierfrancesco Mirarchi non è incompatibile

L'imprenditore è stato rinviato a giudizio con l’accusa di calunnia ai danni di un suo concorrente

Pierfrancesco Mirarchi non è incompatibile con la carica di consigliere comunale e può tornare regolarmente a svolgere le sue funzioni in seno al civico consesso di Isca sullo Ionio. Lo ha stabilito, con sentenza, la Corte d’Appello di Catanzaro – Prima sezione Civile (presidente Antonella Eugenia Rizzo, consigliere Antonio Rizzuti, relatore Giuseppe Bonfiglio). Confermato quanto già disposto dal Tribunale di Catanzaro in data 21 febbraio 2018. All’esito delle elezioni dell’11.6.2017 per il rinnovo del consiglio comunale del Comune di Isca sullo Ionio era risultato eletto consigliere Pierfrancesco Mirarchi.

Il consiglio comunale, nella seduta del 28.6.2017, non aveva convalidato l’elezione del detto candidato, ritenendo esistente la causa di incompatibilità con la carica prevista dall’art. 63, comma 1, n. 4), del d.lgs. n. 267/00, sul presupposto della pendenza di una lite davanti al Tribunale di Catanzaro che vedeva quale parte attrice la Scutieri Costruzioni s.r.l. e quali parti che si erano tra loro chiamate in garanzia (impropria) Mirarchi e il Comune. Ne era seguito un contenzioso che aveva visto vittorioso Mirarchi, difeso dall’avv. Bruno Romualdo Codispoti, già in primo grado. Ora la Corte d’Appello ha così testualmente sentenziato: “Rigetta l’appello e conferma l’ordinanza impugnata; condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare all’appellato costituito le spese di questo grado che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali (15%), CPA e IVA, da distrarsi in favore dell’avvocato Bruno Romualdo Codispoti.

Il consiglio comunale, nella seduta del 28.6.2017, non aveva convalidato l’elezione del detto candidato, ritenendo esistente la causa di incompatibilità con la carica prevista dall’art. 63, comma 1, n. 4), del d.lgs. n. 267/00, sul presupposto della pendenza di una lite davanti al Tribunale di Catanzaro che vedeva quale parte attrice la Scutieri Costruzioni s.r.l. e quali parti che si erano tra loro chiamate in garanzia (impropria) Mirarchi e il Comune. Ne era seguito un contenzioso che aveva visto vittorioso Mirarchi, difeso dall’avv. Bruno Romualdo Codispoti, già in primo grado. Ora la Corte d’Appello ha così testualmente sentenziato: “Rigetta l’appello e conferma l’ordinanza impugnata; condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare all’appellato costituito le spese di questo grado che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali (15%), CPA e IVA, da distrarsi in favore dell’avvocato Bruno Romualdo Codispoti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello”.

Redazione Calabria 7

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