Il successore di Mimmo Lucano alla guida del Comune di Riace non era ineleggibile. A far rimanere in sella il sindaco Antonio Trifoli è la Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale, aveva dichiarato la sua ineleggibilità. Tutto nasce dal fatto che Trifoli al momento della sua elezione, nel 2019, si era messo in aspettativa elettorale come dipendente comunale ma il suo contratto era a tempo determinato, e tale beneficio per legge, secondo i giudici di primo e secondo grado, non sarebbe concesso a chi come lui è un lpu. Secondo la Suprema Corte, in sostanza, tale norma applicata in questo senso risulterebbe invece discriminatoria e non più attuale.
La Suprema Corte ha accolto due dei tre motivi riportati nel ricorso di Trifoli, rappresentato dagli avvocati Paolo Falzea Paolo, Francesco Gigliotti, Andrea Lollo e Massimiliano De Benetti. Tali motivi, in sostanza, contestano quanto ritenuto dalla Corte di appello in ordine alla conformità, alla Costituzione e al diritto dell’Unione europea, della disciplina legislativa nazionale che nega l’aspettativa ai dipendenti a tempo determinato del comune.
La Suprema Corte ha accolto due dei tre motivi riportati nel ricorso di Trifoli, rappresentato dagli avvocati Paolo Falzea Paolo, Francesco Gigliotti, Andrea Lollo e Massimiliano De Benetti. Tali motivi, in sostanza, contestano quanto ritenuto dalla Corte di appello in ordine alla conformità, alla Costituzione e al diritto dell’Unione europea, della disciplina legislativa nazionale che nega l’aspettativa ai dipendenti a tempo determinato del comune.
Ora Corte di appello di Reggio Calabria, cui la causa è rinviata, dovrà conformarsi al seguente principio di diritto, ricavato dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia: “In materia
elettorale, con riguardo a lavoratori a tempo determinato che svolgano un lavoro identico o simile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, risulta essere in contrasto con la clausola 4.1 all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP di cui alla dir. 1999/70/CE del Consiglio, e va pertanto disapplicato, l’art. 60, comma 8, TUEL, escludendo questo in modo assoluto il collocamento in aspettativa dei dipendenti assunti a tempo determinato per la durata dell’esercizio del mandato elettorale, diversamente da quanto dispone l’art. 60, comma 3, TUEL, che riconosce espressamente il detto collocamento per i lavoratori a tempo indeterminato”.