La Corte d’Appello di Catanzaro reintegra una lavoratrice del Consorzio di Bonifica

I giudici hanno ritenuto illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice

Con sentenza depositata in data odierna, la Corte d’Appello di Catanzaro (Sezione Lavoro) ha accolto il reclamo proposto dalla una lavoratrice del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Pitaro, contro il licenziamento che le era stato intimato dall’Ente all’esito della procedura di licenziamento collettivo attivata con comunicazione iniziale del 13 settembre 2016 e conclusa con comunicazione finale del 9 novembre dello stesso anno. All’esito della procedura di licenziamento, la lavoratrice era risultata tra le quattro unità impiegatizie in esubero, come tali attinte da provvedimento espulsivo.

La Corte d’Appello di Catanzaro, in accoglimento della tesi difensiva dell’avvocato Giuseppe Pitaro, ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato alla signora Maria Laugelli, considerando illegittima la procedura attivata dal Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese ai fini dell’individuazione dei soggetti-dipendenti attinti dal licenziamento collettivo.

La Corte d’Appello di Catanzaro, in accoglimento della tesi difensiva dell’avvocato Giuseppe Pitaro, ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato alla signora Maria Laugelli, considerando illegittima la procedura attivata dal Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese ai fini dell’individuazione dei soggetti-dipendenti attinti dal licenziamento collettivo.

“Lavoratori non individuati sulla base della professionalità”

La Corte ha, infatti, ritenuto che “il Consorzio ha posto in essere un complessivo meccanismo in cui i quattro lavoratori da espellere, in quanto addetti ai settori amministrativi, non sono stati individuati sulla base del loro profilo professionale e della professionalità in concreto maturata, ma, da un lato, sulla base della contingente presenza degli stessi in una delle articolazioni amministrative di cui il Consorzio si componeva e di cui si era decisa la soppressione o la riduzione, dall’altro facendo leva sulle mansioni in concreto svolte dai lavoratori alla data del 13.9.2016 all’interno dei singoli settori individuati”. Il tutto, però, secondo la Corte d’Appello, è avvenuto “attraverso la elaborazione di punteggi riferiti ai tre criteri di legge del tutto illogici ed implausibili”.

“Assegnati punteggi fortemente differenziati”

I giudici hanno, infatti, accertato e dichiarato che “rimane però oscura la ragione per cui a dipendenti comunque addetti ai settori amministrativo-contabili e svolgenti mansioni amministrative venivano assegnati punteggi fortemente differenziati a titolo di esigenze tecnico produttive, il tutto senza verificare se dipendenti, quali la Laugelli, erano stati assegnati 10 punti fossero in possesso di una professionalità equivalente a quella di addetti ad altri settori amministrativi di cui non era stata decisa la soppressione o riduzione, ma che comunque, come la Laugelli, svolgevano mansioni impiegatizie”.

Nel caso che occupa, i giudici d’Appello hanno accertato che il Consorzio di Bonifica ha “illegittimamente attribuito alla ricorrente un basso punteggio, che aveva così portato al suo licenziamento, senza tener conto che nel corso della lunga esperienza lavorativa alle dipendenze dell’Ente la lavoratrice aveva lodevolmente e con profitto svolto altre mansioni impiegatizie in altri settori del Consorzio”.

“Contegno del datore di lavoro in contrasto con la giurisprudenza”

La Corte d’Appello ha, pertanto, concluso che “il contegno del datore di lavoro si è posto in contrasto con la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, con la conseguenza che la comparazione di tutti i lavoratori, pur effettuata in concreto, è stata solo apparente o comunque viziata fin dall’origine perché basata su un’assegnazione dei punteggi del tutto disancorata dalla professionalità dei lavoratori, ma agganciata a circostanze del tutto contingenti ed occasionali”.

“Punteggi privi di ogni giustificazione”

“Il tutto è avvenuto, si ripete, grazie ai punteggi per esigenze tecnico produttive privi di plausibile giustificazione, nonché delineati, in contrasto con i canoni di buona fede e correttezza, con la necessità di giungere alla esclusione di lavoratori che, come la ricorrente, per disavventura erano assegnati ad un certo settore e non ad un altro, tra l’altro ponendo ab initio nel nulla gli ulteriori criteri riferiti ai carichi familiari e alla anzianità di servizio, quest’ultimo comunque indicativo di esperienza e, dunque, di professionalità”.

“Tra l’altro – sostiene l’avvocato Pitaro – preme rilevare che il settore presso il quale la lavoratrice era adibita, e che il Consorzio pretestuosamente riteneva di sopprimere, era dalla stessa occupato solo a seguito della riammissione in servizio successiva ad altra pronuncia di illegittimità di altro licenziamento collettivo intimatole nel corso dell’anno 2013”.

Consorzio condannato al pagamento di 12 mensilità

Per tutti i motivi sopra esposti, la Corte d’Appello di Catanzaro (sezione Lavoro) ha, conseguentemente, dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice nel mese di novembre 2016, disponendo la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato, con condanna del Consorzio di Bonifica al pagamento di una indennità risarcitoria, pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, al versamento dei contributi previdenziali fino all’effettivo reintegro e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

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