Lite tra farmacie a Badolato, Comune condannato dal Tar

farmacisti catanzaro

Il Tar Calabria ha pronunciato una sentenza in merito alla concessione di esercizio di farmacia nel comune di Badolato, in provincia di Catanzaro, condannando il comune alla riperimetrazione dopo una disputa tra due farmacie del territorio, una delle quali, secondo l’accusa, favorita dalla determina comunale.

La titolare di una farmacia ubicata nella zona superiore del comune, Carla Ceccotti, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Gualtieri, aveva presentato ricorso contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, difesa dagli avvocati Maria Lorusso, Anna Muraca, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro, non costituito in giudizio; Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Raffaele Mirigliani e Piermassimo Chirulli e il Comune di Badolato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Nardo’, nei confronti di Pasquale Carella, rappresentato e difeso dagli avvocati Gustavo Gianni Bacigalupo, Laura Giordani e Stefano Lucidi, e con l’intervento di Cittadinanzattiva Tdm Calabria Onlus, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Nardi.

La titolare di una farmacia ubicata nella zona superiore del comune, Carla Ceccotti, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Gualtieri, aveva presentato ricorso contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, difesa dagli avvocati Maria Lorusso, Anna Muraca, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro, non costituito in giudizio; Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Raffaele Mirigliani e Piermassimo Chirulli e il Comune di Badolato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Nardo’, nei confronti di Pasquale Carella, rappresentato e difeso dagli avvocati Gustavo Gianni Bacigalupo, Laura Giordani e Stefano Lucidi, e con l’intervento di Cittadinanzattiva Tdm Calabria Onlus, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Nardi.

I FATTI

La dott.ssa Carla Ceccotti è titolare di una farmacia nel centro storico del Comune di Badolato (o Badolato Superiore). All’interno dello stesso Comune, ma nella Frazione Marina, si trova altra farmacia, di titolarità del dott. Pasquale Carella. In passato, poiché la zona di insistenza della farmacia della ricorrente comprendeva l’intero territorio comunale (ciò in base alla determina comunale n. 583 del 23.12.2011), la dott.ssa Ceccotti aveva più volte richiesto – senza successo – l’autorizzazione al trasferimento della farmacia alla Frazione Marina, stante il progressivo spopolamento del centro storico. Con determina n. 11 del 24.1.2018, il Comune di Badolato ha riperimetrato le zone di competenza delle farmacie limitando quella intestata dalla ricorrente al territorio comunale ma con eccezione della Frazione Marina, che è rimasta assegnata al dott. Carella. Tale provvedimento è stato annullato dal Tar con la sentenza n. 1069/2018, che l’ha ritenuto viziato per eccesso di potere, sub specie illogicità manifesta e irragionevolezza, atteso che l’amministrazione non aveva tenuto in considerazione la rilevante differenza di popolazione residente nelle due zone, pari a 341 abitanti in Badolato Superiore e a 2.633 abitanti nella Frazione Marina. La sentenza è stata appellata dal controinteressato dott. Carella, senza domanda di sospensione degli effetti, sicché essa è oggi pienamente esecutiva. Successivamente, la dott.ssa Ceccotti ha presentato nuova istanza di trasferimento della farmacia, rigettata con determinazione n. 21 del 25.2.2019 stante la pendenza di un nuovo procedimento di riperimetrazione delle zone, avviato in esecuzione della sentenza n. 1069/2018. Con delibera comunale n. 36 del 27.3.2019, il Comune ha provveduto alla riperimetrazione, confermando l’assegnazione alla dott.ssa Ceccotti di “tutto il N. 00907/2019 REG.RIC. territorio comunale ad eccezione della Fraz. Marina” e al dott. Carella della Frazione Marina, la cui estensione è stata però leggermente ridotta rispetto a quanto stabilito con l’annullata determina n. 11/2018, mediante abbassamento di circa 400 m del confine sud della zona assegnata alla ricorrente. Tali ultimi provvedimenti sono stati gravati in ottemperanza dalla ricorrente per violazione/elusione della sentenza n. 1069/2018. Con sentenza n. 951/2019, questo T.A.R., rilevando la permanenza di uno spazio di discrezionalità amministrativa nella suddivisione delle zone farmaceutiche, ha rigettato le domande in ottemperanza e ne ha disposto la conversione in domande di legittimità ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm. La dott.ssa Ceccotti ha pertanto riassunto il giudizio, domandando l’annullamento – previa sospensione cautelare – della determinazione dirigenziale n. 21/2019 e della delibera comunale n. 36/2019 innanzi enunciate, adducendo i vizi di violazione ed errata applicazione della direttiva regionale 2.8.2017, come integrata con nota dipartimentale del 24.8.2017; eccesso di potere sotto plurimi profili; violazione ed errata applicazione dell’art. 2 l. 475/1968 ed eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, sviamento della causa tipica. Nelle more del deposito dell’atto di riassuntivo, la giunta comunale ha adottato la delibera n. 55 del 29.5.2019 di presa d’atto dei pareri favorevoli dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti e di quello dell’A.S.P. di Catanzaro alla riperimetrazione delle zone, con conferma della deliberazione n. 36 del 27.3.2019. Anche tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente, per invalidità derivata dai precedenti. 2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Badolato, l’A.S.P. di Catanzaro e il controinteressato dott. Carella, deducendo l’infondatezza delle doglianze. Il Comune, inoltre, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto contenente censure nuove rispetto a quelle contemplate nel ricorso in ottemperanza nonché l’impugnazione della delibera n. 55 del 29.5.2019. 3. Si è costituita in giudizio altresì Federfarma, associazione rappresentativa dei N. 00907/2019 REG.RIC. farmacisti, già intervenuta ad opponendum nel giudizio di ottemperanza. Infine, è intervenuta in giudizio l’associazione Cittadinanzattiva, in rappresentanza dell’interesse della collettività alla corretta erogazione dei servizi sanitari. 4. In esito all’udienza del 25.6.2019, con ordinanza n. 265/2019 confermata in sede di appello, è stata accolta l’istanza cautelare formulata dal ricorrente, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati. 5. In data 23.4.2020 la controversia è passata in decisione senza discussione orale, in applicazione dell’art. 84 d.l. 18/2020.

L’amministrazione comunale è quindi tenuta ad operare un nuovo N. 00907/2019 REG.RIC. apprezzamento degli elementi istruttori, che – nella prospettiva della riperimetrazione del territorio – tenga nella dovuta considerazione la radicale e diversa allocazione della popolazione residente tra Badolato Superiore e Badolato Marina, individuando una possibile alternativa (eventualmente anche fra quelle enunciate nell’ordinanza cautelare n. 265/2019) che in termini di maggiore equità soddisfi anche la posizione della ricorrente in un’ottica concorrenziale. 12. Le spese della difesa di parte ricorrente vengono poste a carico dell’amministrazione comunale e sono liquidate d’ufficio in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti del Comune di Badolato impugnati. Condanna il Comune alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella misura di euro 2.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché alla refusione dell’importo del contributo unificato, il tutto da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 18/2020 e dal decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 25/2.

Redazione Calabria 7

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