di Maria Teresa Improta – Sono 31 i lavoratori che rischiano di rimanere senza stipendio. Il commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliere Pugliese – Ciaccio di Catanzaro ha oggi firmato la delibera attraverso la quale verranno sospesi tutti i dipendenti non vaccinati. Un provvedimento con il quale ha applicato l’articolo 4 della legge 76 del 28 maggio 2021 dove si impone che “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubblici e privati, e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati; solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
Sospensione dal lavoro
Sospensione dal lavoro
Nella delibera si rileva come nonostante l’elenco del personale dipendente sia stato trasmesso alla Regione nei termini previsti dalla legge non è pervenuta dall’Asp di Catanzaro alcuna comunicazione al riguardo. L’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio comunque, essendo in condizione di conoscere i nominativi dei dipendenti che non si sono sottoposti alla vaccinazione ne ha individuati 31. I lavoratori hanno ora cinque giorni di tempo per presentare la documentazione che comprovi l’avvenuta vaccinazione o in caso contrario fornire le motivazioni per le quali non si è ritenuto di ottemperare agli obblighi di legge. “In caso di mancato riscontro – avverrte l’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio – o di rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione, senza valide ed oggettive motivazioni, il dipendente sarà destinato a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2; o la sospensione dal servizio – senza retribuzione, altro compenso o emolumento, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale, comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – laddove l’assegnazione a mansioni diverse non risulti praticabile”.