Maturità 2022, con quante insufficienze l’ammissione è a rischio? Lo spiegano gli esperti

Ecco il parere dei giudici sul tema attraverso le sentenze del Tar
maturità 2022

Maturità 2022, esame di Stato in arrivo. Ma con quante quante insufficienze si rischia di non essere ammessi? A spiegarlo sono gli esperti de Laleggepertutti.it, che riportano il parere dei giudici sul tema attraverso le sentenze del Tar.

“I giudici – spiegano – si dividono tra giudizi più rigorosi e meno. L’analisi va effettuata in termini comparativi, tenendo conto non solo di un giudizio matematico ma anche dell’intera condotta tenuta dall’alunno e delle relative motivazioni.

“I giudici – spiegano – si dividono tra giudizi più rigorosi e meno. L’analisi va effettuata in termini comparativi, tenendo conto non solo di un giudizio matematico ma anche dell’intera condotta tenuta dall’alunno e delle relative motivazioni.

Ad esempio una recente sentenza del Tar Bologna ritiene che l’ammissione all’esame di Stato esclude che lo studente possa presentare più d’una insufficienza e il giudizio espresso nell’eventuale verbale di non ammissione non è vincolato dalla mera media aritmetica dei voti ma deve tenere conto dell’intero percorso formativo dello studente.

Più elastica è stata invece la decisione del Tar Puglia secondo cui non bastano solo due insufficienze per non essere ammessi all’esame di maturità se lo studente ha comunque raggiunto risultati pienamente positivi in tutte le altre materie. Secondo i giudici amministrativi infatti bisogna partire dal fatto che la valutazione di fine anno dello studente non può limitarsi a un dato quantitativo ma deve tenere conto di un giudizio globale. Del resto la legge non dice quante sono le insufficienze per non essere ammessi all’esame di maturità.

Nel caso di specie un alunno aveva riportato “4” in due materie. Secondo il consiglio di classe non aveva recuperato il debito formativo del primo quadrimestre, né consegnato gli esercizi assegnati per casa durante l’anno scolastico. Lo stesso poi aveva frequentato le lezioni in modo discontinuo, dimostrando capacità generali e competenze elaborative non accettabili; la partecipazione al dialogo educativo era stata “passiva” o al più superficiale. Ragion per cui non era stato ammesso all’esame di fine anno.

Dinanzi all’esclusione, il giovane ha presentato ricorso al Tar e i giudici amministrativi ne hanno accolto le motivazioni. Secondo infatti il Tar Puglia, le valutazioni della scuola erano troppo severe, troppo rigide, poco prospettiche. Bisognava, al contrario, tener conto dei risultati significativamente positivi raggiunti dallo studente nelle altre materie. Dunque un così rigoroso giudizio «complessivo» avrebbe dovuto essere preceduto da verifiche più adeguate e profonde. E ciò anche circa l’adeguatezza degli strumenti e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti nelle materie nelle quali lo studente aveva riportato le insufficienze: se o poco parametrati ai bisogni specifici dello studente, se o poco conformi alle previsioni del Pei. Tutto ciò anche tenuto conto delle difficoltà generali e delle ricadute sulla proficua frequentazione scolastica piombate sugli studenti a causa della pandemia da Covid”.

E ancora: “Secondo il Tar Firenze, il dato oggettivo delle diffuse insufficienze riguardanti in gran parte materie qualificanti l’indirizzo di studio scelto dall’alunno, il peggioramento del rendimento scolastico rispetto agli anni precedenti e la circostanza che lo studente non abbia saldato tutte le insufficienze nell’esame di settembre del precedente anno giustificano di per sé un giudizio prognostico di compromissione della possibilità di un recupero estivo e la conseguente valutazione di non ammissione alla classe successiva.

In ogni caso, l’esclusione dall’esame di Stato deve essere adeguatamente motivata e non può basarsi solo sul numero di insufficienze riportate. Secondo il Tar Venezia, «il giudizio di non ammissione agli esami di Stato non può mai limitarsi ad utilizzare prevalentemente locuzioni generiche secondo uno stereotipo precedentemente approvato dall’Istituto scolastico, senza fornire elementi adeguati sulla condizione dell’interessato, e ciò in quanto il provvedimento di non ammissione non può limitarsi ad enumerare le insufficienze, né può semplicemente parafrasare le locuzioni utilizzate dal legislatore, ma deve recare una motivazione puntualmente riferita al candidato, la quale ne consideri specificatamente la situazione, riferendo gli stessi parametri generali alle carenze riscontrate nel candidato medesimo: in altre parole, il giudizio di non ammissione deve sempre essere convenientemente personalizzato»”, sottolineano infine gli esperti. (Adnkronos)

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