Naufragio migranti a Cutro, Anm: “Non si può imporre il dovere di non fuggire”

L'associazione nazionale di magistrati "auspica che in qualsiasi circostanza venga sempre rispettato l’inderogabile obbligo di salvataggio"
Naufragio migranti a Cutro

“Nessuna norma potrebbe mai imporre ad alcuno il dovere di non fuggire da Paesi dove la guerra o la miseria impediscono l’accesso a condizioni di vita dignitose. L’Anm auspica, pertanto, che in qualsiasi circostanza venga sempre rispettato l’inderogabile obbligo di salvataggio, che è scolpito nella nostra Costituzione ancor prima che nelle convenzioni internazionali”, lo sottolinea un documento sul naufragio di Cutro, approvato dal Comitato direttivo centrale dell’Anm (Associazione nazionale magistrati) e passato per un solo voto di scarto tra favorevoli e contrari.

“L’obbligo è inderogabile e tutti ne debbono beneficiare, a prescindere dalla concreta possibilità dei singoli di restare in seguito sul territorio italiano legittimamente”, scrivono i magistrati che ricordano, nel testo, le norme previste dall’ordinamento giuridico italiano: “Ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, e garantisce il diritto di asilo allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”. Un quadro normativo che “è stato in seguito arricchito dalle norme che disciplinano il conferimento dello status di rifugiato, istituito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, e di quelle che garantiscono al cittadino straniero la  protezione sussidiaria, prevista per la prima volta dalla direttiva europea numero 83 del 2004”. “L’Italia ha inoltre aderito alle Convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR, che prevalgono su tutte le fonti ordinarie, e dunque tutti, a cominciare dagli organi statali, hanno il dovere di adempiere agli obblighi di salvataggio in mare”, sottolinea l’Anm.

“L’obbligo è inderogabile e tutti ne debbono beneficiare, a prescindere dalla concreta possibilità dei singoli di restare in seguito sul territorio italiano legittimamente”, scrivono i magistrati che ricordano, nel testo, le norme previste dall’ordinamento giuridico italiano: “Ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, e garantisce il diritto di asilo allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”. Un quadro normativo che “è stato in seguito arricchito dalle norme che disciplinano il conferimento dello status di rifugiato, istituito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, e di quelle che garantiscono al cittadino straniero la  protezione sussidiaria, prevista per la prima volta dalla direttiva europea numero 83 del 2004”. “L’Italia ha inoltre aderito alle Convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR, che prevalgono su tutte le fonti ordinarie, e dunque tutti, a cominciare dagli organi statali, hanno il dovere di adempiere agli obblighi di salvataggio in mare”, sottolinea l’Anm.

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