Il giudice Giovanni Ghini, presidente del collegio nel processo ‘Grimilde’ – in corso a Reggio Emilia e che vede imputati, tra gli altri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri – non può più fare parte del collegio. La Corte d’Appello di Bologna, infatti, ha accolto l’istanza di ricusazione del giudice, ravvisando nei suoi confronti “un’anticipazione del giudizio” fatta “in un diverso procedimento”, tale da “pregiudicare l’imparzialità del giudice”.
In alcuni procedimenti antecedenti a ‘Grimilde’, il giudice oggetto dell’istanza di ricusazione – “in quanto nega specificamente il fatto storico dell’esistenza di quella ‘ndrangheta poiché strutturalmente non radicabile in autonomia sul territorio di Reggio Emilia – anticipa, sia pure incidentalmente, il giudizio sulla possibile appartenenza a detta associazione dei soggetti imputati per il reato di cui all’articolo 41 bis c.p. nel processo ‘Grimilde’ non potendo neppure prospettarsi la responsabilità di un soggetto per la sua adesione ad una struttura associativa ritenuta ab origine inesistente. L’anticipazione del giudizio nel diverso procedimento pregiudica l’imparzialità del giudice, chiamato a decidere sulle posizioni di imputati accusati del medesimo reato associativo, con la precisazione che anche solo l’apparenza di imparzialità è oggetto della salvaguardia predisposta dagli istituti dell’astensione e della ricusazione”.
In alcuni procedimenti antecedenti a ‘Grimilde’, il giudice oggetto dell’istanza di ricusazione – “in quanto nega specificamente il fatto storico dell’esistenza di quella ‘ndrangheta poiché strutturalmente non radicabile in autonomia sul territorio di Reggio Emilia – anticipa, sia pure incidentalmente, il giudizio sulla possibile appartenenza a detta associazione dei soggetti imputati per il reato di cui all’articolo 41 bis c.p. nel processo ‘Grimilde’ non potendo neppure prospettarsi la responsabilità di un soggetto per la sua adesione ad una struttura associativa ritenuta ab origine inesistente. L’anticipazione del giudizio nel diverso procedimento pregiudica l’imparzialità del giudice, chiamato a decidere sulle posizioni di imputati accusati del medesimo reato associativo, con la precisazione che anche solo l’apparenza di imparzialità è oggetto della salvaguardia predisposta dagli istituti dell’astensione e della ricusazione”.
Secondo la Corte d’Appello di Bologna “nel caso concreto il mancato esercizio del dovere di astensione per gravi ragioni di convenienza legittima la ricusazione del giudice che nell’ambito di diverso procedimento, conclusosi con la citata sentenza assolutoria, ha espresso una valutazione sull’insussistenza della fattispecie concreta in termini tali da anticipare un giudizio sulla posizione degli imputati chiamati a rispondere della medesima imputazione”.