Nuova Narcos Europea, rigettata la sorveglianza speciale per un giovane vibonese

I giudici hanno accolto i rilievi dell’avvocato Capria rigettando, invece, la proposta avanzata dalla Questura reggina

Il Tribunale sezione misure di prevenzione di Reggio Calabria, presidente Drago, in accoglimento dei rilievi effettuati dall’avvocato Francesco Capria, rigettava la proposta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di quattro anni, avanzata  nei confronti di Baratta Giuseppe, di Nicotera. La proposta avanzata dal Questore di Reggio Calabria traeva origine dal coinvolgimento del Baratta nell’indagine “Nuova Narcos Europea”, nella quale era accusato di aver avuto contatti con soggetti appartenenti alle famiglie Molè e Pesce per piazzare notevoli quantitativi di cocaina nel territorio milanese e vibonese.

Ed ancora, la Questura di Reggio Calabria evidenziava che la pericolosità del Baratta emergesse anche dalle già riportate condanne definitive,  per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, per la detenzione di notevoli quantitativi di cocaina, nonché per la detenzione di due kalashinikov. Invero, il Tribunale di Reggio Calabria, pur prendendo atto dei numerosi e gravi precedenti penali del Baratta, rigettava la proposta  misura di prevenzione poiché, in base a quanto sostenuto dall’ avvocato Francesco Capria, la pericolosità sociale del Baratta non poteva ritenersi effettiva ed attuale. 

Ed ancora, la Questura di Reggio Calabria evidenziava che la pericolosità del Baratta emergesse anche dalle già riportate condanne definitive,  per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, per la detenzione di notevoli quantitativi di cocaina, nonché per la detenzione di due kalashinikov. Invero, il Tribunale di Reggio Calabria, pur prendendo atto dei numerosi e gravi precedenti penali del Baratta, rigettava la proposta  misura di prevenzione poiché, in base a quanto sostenuto dall’ avvocato Francesco Capria, la pericolosità sociale del Baratta non poteva ritenersi effettiva ed attuale. 

Tra l’altro, il difensore ha fatto rilevare che, in base ai principi della Suprema Corte, il mero coinvolgimento in procedimenti penali non può costituire, di per sé, l’elemento indiziante ai fini dell’ applicazione della misura di prevenzione.    Altro elemento valorizzato nella proposta di applicazione della misura riguardava la frequentazione di soggetti gravati  da precedenti di polizia e precedenti penali. Anche sul punto il difensore ha fatto rilevare che si  trattava di  episodi non indicativi di una pericolosità sociale del proposto. Infine, il Tribunale, prendendo atto della documentazione difensiva prodotta all’ udienza di discussione, ha, tra l’altro, sostenuto che mancasse la persistenza di un pericolo di reiterazione di reati.

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