Parco eolico nella culla della civiltà italica in Calabria, Italia Nostra si oppone

Tra i motivi di opposizione la circostanza che il Ministro delle Infrastrutture non ha approvato i piani di gestione dello spazio marittimo

Il Capitano di Vascello della Capitaneria di Porto di Crotone, Comandante Vittorio Aloi, di recente ha reso noto di essere stato “incaricato di attivarsi per un vaglio preliminare e successivi adempimenti pubblicitari”, considerato che la società Ocean Winds Italy srl ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una concessione demaniale marittima, finalizzata alla realizzazione di un parco eolico “off-shore” nel Mare Ionio, sulla costa Ovest della Calabria, di una superficie complessiva di chilometri quadrati 250,78 (di cui 113,55 chilometri quadrati entro il limite delle acque territoriali e 137,23 chilometri quadrati oltre il limite delle acque territoriali), “ad una distanza di circa 45 chilometri dal Comune di San Andrea Apostolo e di circa 23,3 chilometri dal Comune di Isola Capo Rizzuto”; e tutto ciò, per la durata di trenta anni, parco eolico per il quale è prevista l’installazione di 39 aerogeneratori, muniti di fondazioni galleggianti relativo percorso di cavidotti sottomarini per il collegamento del medesimo parco al punto di approdo nel Comune di Crotone, in località Gabella VI . Ciò avendo reso noto, il citato Capitano di Vascello ha invitato tutti coloro che ritenessero di avervi interesse a presentare, per iscritto, “osservazioni/opposizioni”. La sezione Catanzaro dell’associazione Italia Nostra, in persona del presidente pro tempore Elena Bova, a mezzo dell’avvocato Salvatore Gullì ha presentato opposizione avverso rilascio di concesione demaniale marittima a favore di Ocean Winds Italy che prevede la costruzione di un parco eolico in Calabria. L’associazione ha informato il comandante capitano di vascello della Capitaneria di Porto di Crotone Vittorio Aloi, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il presidente della giunta regionale della Calabria Roberto Occhiuto. Italia Nostra sezione di Catanzaro chiede che il procedimento di concessione venga rigettato.

Il parco eolico tra le province di Catanzaro e Crotone

Il parco eolico tra le province di Catanzaro e Crotone


Preliminarmente va detto che la relazione illustrativa concernente il progetto denominato Fortevento 2, presentata come accennato da Ocean Winds Italy srl, ha richiamato gli “strumenti di programmazione”
comunitari, nonché la normativa nazionale e quella regionale in tema di promozione ed uso dell’energia da fonti rinnovabili. La relazione si è in particolare soffermata sul cosiddetto “quadro territoriale paesistico
regionale”, approvato con deliberazione di consiglio regionale n. 134 del 1 agosto 2016 (pag. 14), e si è altresì soffermata sul cosiddetto “Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico” (pag. 16), concludendo che “l’area di approdo non interessa zone che sono classificate come a rischio e/o a pericolo di frana”(pag. 18), né la stessa area interessa territori coperti da boschi e foreste individuati dal Piano Forestale regionale (pag. 21). Con riguardo alle zone limitrofe all’area di approdo a rischio di inondazione, la relazione ha poi segnalato “zone di attenzione”, ritenendo “necessario eseguire studi approfonditi per la definizione della effettiva pericolosità delle aree di attenzione per pericolo d’inondazione e per le aree classificate con rischio di frana R3: questi studi sono previsti nelle fasi di progettazione avanzata” (così,
testualmente, a pagina 21, la relazione illustrativa). Quanto all’attività di pesca nel Mare Ionio Occidentale, la più volte citata relazione illustrativa ha, testualmente, riportato che il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio Europeo “prevede l’adozione di piani di gestione per talune attività di pesca”, “con lo scopo di conseguire un miglioramento della biomassa dei riproduttori tramite la riduzione del tasso di sfruttamento delle principali specie bersaglio della pesca” (nasello europeo, gambero rosa e gambero rosa gigante) ed ha dedotto che “il progetto non ricade all’interno delle aree tutelate” (pag. 26); né, secondo la stessa relazione, il parco eolico competerebbe “con istanze di permesso per la ricerca nel sottofondo marino o concessioni di coltivazioni vigenti” (pag. 27). La stessa relazione ha inoltre comunicato che la società richiedente effettuerà interlocuzioni con le autorità aeronautiche e che il parco eolico non interferisce con aree di interesse militare. Detta relazione risulta accompagnata da una relazione tecnica (meno succinta), mediante cui sono state svolte considerazioni in merito alla scelta del sito del progetto e mediante cui sono state resenote le componenti tecniche principali dello stesso progetto. Fra l’altro,appaiono de visu significative, la figura 2.10 di pagina 29 e la figura 2.11di pagina 31 della relazione illustrativa: esse testimoniano, plasticamente, che il parco, il cui punto di approdo è nel Comune di Crotone, è esattamente allocato ed è prospiciente il centro del golfo di Squillace, prospiciente cioè una delle zone d’Italia più antiche e più ricche di memoria storica, archeologica, zona unica al mondo per le bellezze paesaggistiche ed ambientali (si pensi alla costa di Soverato , agli scogli di Copanello, alla pineta di Roccelletta di Borgia, alla vista su Scolacium, alla vista sulla verde Sila piccola). Ciò riferito, affinché Codesta Capitaneria operi un corretto vaglio preliminare ed affinché le autorità pubbliche emettano pareri recisamente negativi, così da far sì che il culturalmente temerario progetto venga, con urgenza, rigettato e ritrasmesso alla società mittente, è necessario un sia pur succinto esame delle disposizioni di legge che consentono di desumere l’assoluta infondatezza giuridica e culturale della richiesta di concessione demaniale marittima di cui si tratta.

Il progetto del parco eolico della Ocean Winds viola il codice dell’Ambiente


Va innanzitutto rilevato che il progetto di parco eolico elaborato da Ocean Winds Italy srl viola non soltanto i principi essenziali di cui al codice dell’ambiente, aventi testualmente come obbiettivo primario “la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” (così, testualmente, l’art. 2 del decreto legislativo n. 152/2006). Detto codice dell’ambiente, nell’enunciare il principio dello sviluppo sostenibile, all’art. 3 quater, comma 2, ha peraltro statuito che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio “per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati, connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”; e ciò, con espresso inserimento normativo del “principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro” (art. 3 quater, comma 3 -in fine-). Da dire che ancora l’Italia, con la legge n. 157 del 23 ottobre 2009, ha ratificato anche la convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. Per quanto concerne, più specificamente, la politica per l’ambiente marino, come è noto, il decreto legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 ha attuato la direttiva europea 2008/56/CE (in esso è indicata, appunto quale sottoregione marina del Mare Mediterraneo, il nostro Mar Ionio -art. 3-) Le disposizioni di detto decreto legislativo sono invero fondamentali, per il fatto che, in esse, sono previste “azioni e fasi della strategia per l’ambiente marino” (art. 7), valutazioni iniziali del mare (art.8), procedure di “determinazione del buono stato ambientale del mare (art. 9), “traguardi ambientali” (art. 10), “programmi di monitoraggio” (art. 11) “programmi di misure” (art. 12).

La pianificazione dello spazio marittimo

Parimenti fondamentale è il decreto legislativo n. 201 del 17 ottobre 2016, il quale ha attuato la direttiva europea 2014/89/UE, istituente un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Detta normativa di attuazione si riporta, innanzitutto, ad un lungo elenco di disposizioni (oltre che ai citati codici dell’ambiente e dei beni culturali); fra le altre, esso si riporta alla legge n. 979/1982 per la difesa del mare, alla legge n. 175 del 1999 di ratifica della convenzione per la protezione del mar mediterraneo dall’inquinamento, alla normativa di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012 in materia di pesca e acquacoltura ed al decreto ministeriale del 12 luglio 1989 relativo alla tutela delle aree marine di interesse storico, artistico e archeologico. Riferita la finalità di istituire un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo “tenendo conto delle interazioni terra-mare” (art. 1), il decreto legislativo n. 201/2016, all’art. 4, ha tracciato gli obbiettivi della pianificazione, ribadendo l’obbiettivo di sviluppo sostenibile, di conservazione, di tutela e di miglioramento dell’ambiente, “tenendo conto degli aspetti economici sociali e ambientali “, “delle interazioni terra-mare anche mediante il ricorso agli elementi contenuti negli altri processi di pianificazione”. E’ decisivo sottolineare che il decreto legislativo di cui si parla, all’art. 5, ha sancito che la pianificazione dello spazio marittimo sia attuata “attraverso l’elaborazione di piani di gestione” che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine (piani di gestione che possono includere, fra le altre attività, turismo, pesca, patrimonio culturale sottomarino). I piani di gestione, elaborati da un comitato tecnico e trasmessi ad un tavolo interministeriale, “sono approvati anche in tempi diversi e comunque entro il 31 dicembre 2020 con decreto del Ministro delle infrastrutture, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni”(art. 5). Detta scadenza è stata successivamente prorogata. E’ certo comunque che il Ministro delle Infrastrutture non ha mai approvato detti piani di gestione, evenienza giuridica che -essa sola- impedisce il rilascio di una concessione di portata così rilevante e pregiudizievole per il paesaggio, per il turismo e per il patrimonio archeologico-culturale di una delle zone più ricche di storia dell’intera Europa.

Lacune nella richiesta di Ocean Winds

Ulteriori lacune della richiesta di Ocean Winds srl sono da desumere alla luce dell’essenziale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2017, mediante il quale sono state approvate le cosiddette linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo. In dette linee guida è ribadito che i piani di gestione debbano tenere conto della tutela del territorio del paesaggio e del patrimonio culturale, debbano promuovere un approccio trasparente integrato e condiviso nella pianificazione marittima, debbano tenere conto delle interazioni terra-mare, debbano assicurare la coerenza degli obbiettivi ambientali con la direttiva 2008/56/CE (cioè con la direttiva quadro per la strategia marina). Si tratta, manifestamente, di linee guida decisive ai fini del rigetto della domanda di concessione demaniale marittima: esse, fra l’altro, in estrema sintesi, al punto 3 obiettivi strategici, prevedono che i piani di gestione elaborino un coordinamento fra le amministrazioni (lett.c), un accrescimento della coerenza tra la pianificazione dello spazio marino e terrestre (lett. e), la protezione dell’ambiente (lett.h), la promozione di forme di fruizione turistica sostenibile (lett.i), un aumento della fiducia per investimenti in infrastrutture e in altre attività economiche (lett.b), la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso e più complessivamente del patrimonio archeologico storico architettonico e paesaggistico delle fasce costiere anche ai fini di una offerta turistica di qualità (lett. l), la promozione della qualità progettuale degli interventi di ampliamento e/o di adeguamento delle aree portuali, con particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione delle strutture insediative storiche e dei valori scenici e panoramici del rapporto di inrter-visibilità terra-mare (lett. j), la promozione della gestione integrata dei bacini idrografici e delle aree costiere quale presupposto essenziale per il contrasto dei fenomeni di erosione degli arenili (lett.k), la salvaguardia delle attività marinare a carattere tradizionale e di valore storico-identitario (lett. m). Ma vi è di più. Dette linee guida, ispirate da una etica razionalità, realisticamente, non sottacciono che le amministrazioni, nel pubblico interesse, sono tenute ad effettuare un continuo esercizio di valutazioni di sostenibilità socio-culturale ed economico ambientale ed altresì ad individuare responsabilmente le aree terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare.

La pianificazione marittima

Espressamente è previsto che “la pianificazione attuata mediante i piani di gestione” debba prefiggersi “l’armonizzazione” di detti piani con i piani e programmi esistenti e con le attività terrestri utili coinvolte nell’interazione terra-mare. In altri termini, le linee guida hanno assodato che una visione pianificatoria marittima legittima imponga l’attuazione di un imprescindibile criterio di continuità dal suolo al mare ed una assoluta coerenza fra strategie e piani marittimi. Da dette linee può desumersi con certezza che le aree terrestri sono rilevanti per le interazioni terra mare e che la pianificazione marittima deve considerare i “tratti costieri caratterizzati da elevati valori scenici e panoramici nel rapporto di intervisibilità terra-mare” (si legga, a riguardo, il fondamentale punto 13.1 delle linee guida). Quel che più conta, secondo le più volte citate linee guida, la pianificazione localizzativa degli impianti eolici off-shore deve essere “attenta ai valori paesaggistici costieri” (lettera n del punto 3. Obiettivi strategici). Per quanto evidenziato, la domanda di concessione marittima deve essere rigettata perché essa ha completamente disatteso i punti essenziali delle citate linee guida. In estrema sintesi, i motivi della opposizione da parte di Italia Nostra sono quindi dovuti alla circostanza che la domanda di concessione ha disatteso il rispetto dei valori paesaggistici costieri unici al mondo, ha altresì ignorato il valore archeologico e storico-culturale nazionale della zona ed ha ignorato la prioritaria esigenza di valorizzare il turismo balneare e storico-culturale, attesi la straordinarietà del paesaggio e degli insediamenti archeologici e culturali ivi presenti. Ulteriore, non meno rilevante, motivo di opposizione è dovuto alla circostanza che il Ministro delle Infrastrutture non ha approvato i piani di gestione dello spazio marittimo.

Parco eolico dove è nata la civiltà italica

In conclusione, l’avvocato Salvatore Gullì coglie l’occasione per sottolineare che Ocean Winds srl pretenderebbe di insediare un parco eolico prospiciente il luogo di nascita della civiltà italica, dove, cioè, per la prima volta in Europa si consumarono i pasti in comune con contribuzioni in natura di tutti i partecipanti, i Sissizi. Aristotele, nella Politica, scrive testualmente di “Italo, re degli Enotri: da lui in seguito presero il nome di Itali e Italia l’estrema propaggine delle coste europee delimitata a Nord dai golfi [di Squillace e di S.Eufemia]; di lui dicono che abbia fatto degli Enotri, da nomadi che erano degli agricoltori stabili, e che abbia imposto loro nuove leggi, istituendo tra l’altro per primo le sissizie”. Già il sommo poeta Virgilio, nell’Eneide, con riferimento alla terra di cui si tratta, scrive che “Dagli Enotri cólta, prima Enotria nomossi: or, com’è fama, preso d’Italo il nome, Italia è detta”. Le fonti storiche (Plinio il Vecchio, Solino, Strabone, Licofrone) concordano, peraltro, sul fatto che la città di Skilletion sia stata edificata da Ateniesi e che abbia quindi una significativa origine attica. Ancora Virgilio nell’Eneide, menziona il navifragum scylaceum , luogo testimoniato da Cassiodoro, illustre cittadino dell’antica Scolacium. Ciò riportato, la pubblica amministrazione deve concepire pianificazioni in grado di tentare di valorizzare effettivamente uno dei luoghi di nascita della civiltà europea e deve perciò rigettare iniziative imprenditoriali private che stridono con tale obbiettivo di civiltà, tanto da essere evidentemente pregiudizievoli per la memoria storicoculturale, per lo sviluppo economico -da fondarsi essenzialmente sul turismo- e per l’autostima dei cittadini di una zona, straordinaria per bellezza e per cultura, zona per troppi secoli ingiustamente bistrattata.

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