Pittelli libero in Rinascita Scott, i giudici: “Millanterie le sue”. Resta però ai domiciliari in Malapigna

Per il Riesame di Catanzaro l'aver reperito informazioni secretate non superano il vaglio del mero sospetto: "difetta la gravità indiziaria"

di Gabriella Passariello-  “Una sorta di millanteria per far considerare agli assistiti cruciale il suo ruolo di avvocato in virtù delle sue conoscenze ed entrature. Una condotta questa non qualificabile come concorso esterno in associazione mafiosa”. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, presidente Mariarosaria Miglierino, a latere Andrea Odierno e Rita Bosco, chiamato a pronunciarsi dopo che la Corte di Cassazione ha deciso di annullare con rinvio l’ordinanza con cui il Tdl lo scorso mese di luglio aveva disposto gli arresti domiciliari all’ex parlamentare di Forza Italia, confermando il provvedimento emesso il 14 aprile dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia, ha revocato la misura cautelare in atto nei confronti del noto penalista Giancarlo Pittelli. E sebbene all’imputato, in accoglimento dell’istanza del pool di difensori, Salvatore Staiano, Gian Domenico Caiazza e Guido Contestabile, fossero già venuti meno i domiciliari, adesso non è più sottoposto neanche all’obbligo di dimora (LEGGI). Il Riesame ha tenuto conto degli importati elementi nuovi sorvolati dal precedente collegio, evidenziati dai difensori e che secondo la Cassazione se valutati correttamente avrebbero potuto mettere in discussione gli arresti domiciliari per l’imputato, accusato nel processo contro le ‘ndrine del Vibonese per concorso esterno in associazione mafiosa, rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio e abuso di ufficio. E’ così è stato: Pittelli ritorna ad essere un uomo libero in Rinascita Scott, anche se resta agli arresti domiciliari nell’ambito di un’altra inchiesta, quella della Dda di Reggio, nome in codice Malapigna.

Gli elementi nuovi che hanno consentito la revoca della misura cautelare

Gli elementi nuovi che hanno consentito la revoca della misura cautelare

La misura cautelare per il professionista si basava fondamentalmente sul concorso esterno in associazione mafiosa e secondo le ipotesi accusatorie Pittelli avrebbe rivelato alla cosca Mancuso notizie coperte da segreto, avrebbe agevolato la ‘ndrangheta spifferando un interrogatorio del collaboratore di giustizia Andrea Mantella, come riportato dai giornali “ai più stretti familiari”. Un’espressione che seppur generica, secondo la Cassazione, tenuto conto della storia criminale del pentito, non può che essere ricondotta al fratello di Mantella (il parente stretto a cui la notizia doveva essere riferita). “Ai fini della permanenza di un quadro cautelare immutato”, il Tdl, secondo il Supremo collegio, non si era confrontato con l’allegazione difensiva, “puntualmente riportata nell’atto di appello”, secondo cui il collaboratore avrebbe accusato il germano, notizia non uscita sulla stampa, nonostante i media si fossero occupati della vicenda, nel mese di ottobre 2016, e quindi Pittelli non avrebbe potuto rivelare notizie coperte dal segreto per agevolare la ‘ndrangheta.

“L’immagine è quella di un avvocato che non ha disvelato segreti”

Il nuovo Riesame ha considerato gli aspetti richiesti dalla Cassazione giungendo alla conclusione che: “Traspare l’immagine di un avvocato, che non ha disvelato segreti, ma che ha raccolto informazioni sulla vicenda anche da fonti notorie come i giornali on line e vuole dar luce alla propria importanza per supportare gli assistiti, finanche millantando la possibilità di reperire notizie ancora segrete sui fatti”.  Ma c’è di più. “Nel caso in esame difetta la gravità indiziaria dell’asserita prestazione di ricerca delle informazioni e dei verbali non discoverati di Mantella. Un vulnus non superato dalle allegazioni della Procura che pur dimostrative di una condotta opaca di Pittelli e difficilmente catalogabile come professionale e dalla sussistenza di legami con Michele Marinaro ex agente della Dia dal quale, secondo le ipotesi accusatorie, avrebbe reperito informazioni secretate, in realtà si fermano al mero sospetto”. Per i giudici del collegio “non si può affermare che le informazioni sulla collaborazione di Mantella fossero nella disponibilità di Pittelli o che lo stesso si fosse effettivamente attivato tramite proprie conoscenza per reperirle”.

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