La Nettuno Srl, società che aveva chiesto l’affidamento dei pontili del porto di Catanzaro, è stata esclusa dall’aggiudicazione dei lotti. Lo hanno deciso in giudici del Tar, i quali hanno dunque dato ragione al Comune. La Nettuno aveva agito contro Palazzo de’ Nobili, chiedendo l’annullamento del provvedimento del 10 febbraio scorso, in merito all’esclusione dalla procedura per l’assegnazione temporanea in concessione di aree demaniali marittime per l’installazione di pontili galleggianti nel porto di Catanzaro.
Le motivazioni del Tar
Le motivazioni del Tar
Per i giudici del Tar “deve rilevarsi come, dall’analisi del provvedimento impugnato, si evinca la valorizzazione di una pluralità di circostanze che – singolarmente considerate e, ancor più, valutate nel loro complesso – rendono ragionevole il giudizio di sussistenza di un illecito professionale in capo all’operatore economico odierno ricorrente”. Inoltre, “appare ragionevole il rilievo dato dal Comune agli accertamenti svolti dall’autorità giudiziaria penale che ha disposto il sequestro preventivo dei pontili installati dalla ricorrente nel corso della precedente concessione, in ragione della ritenuta sussistenza di gravi indizi circa la falsità della documentazione tecnica esibita ai fini del collaudo tecnico-amministrativo dei pontili. Tale condotta non può che costituire un indice di grave illecito professionale ed è idonea a minare definitivamente l’affidabilità della ricorrente, soprattutto perché è riferita alla concessione dei medesimi specchi d’acqua e perché attiene all’oggetto principale della concessione, ossia i pontili galleggianti”.
Il “comportamento tenuto al termine della concessione”
“Ampiamente ragionevole appare, inoltre, la valorizzazione del comportamento tenuto al termine della concessione dalla ricorrente, la quale non ha proceduto al tempestivo smontaggio dei pontili una volta ottenuta l’autorizzazione dell’autorità penale. A nulla vale, infatti, l’affermazione della ricorrente secondo cui il ritardo nello smontaggio dei pontili non atterrebbe all’esecuzione del contratto in sé, bensì alle conseguenze della sua scadenza naturale. Il mancato o, comunque, il ritardato smontaggio dei pontili – concludono i giudici – costituisce, infatti, violazione degli obblighi assunti con la concessione”.