Presunta bancarotta fraudolenta a Lamezia, non luogo a procedere e assoluzione per gli indagati

Erano accusati di aver distratto, insieme agli altri componenti del cda, la somma complessiva di 4 milioni 62 mila euro attraverso una serie di operazioni fraudolente
bancarotta fraudolenta

Sentenza di proscioglimento nei confronti dell’imprenditore A.C., presidente del consiglio di amministrazione della M.L.R. spa, ora in liquidazione, appartenente al Gruppo E.F. con sede Milano, che aveva optato per l’udienza preliminare. A difendere l’uomo l’avvocato Massimiliano Carnovale.

Non luogo a procedere

Non luogo a procedere

Con provvedimento del 13 settembre 2022, il giudice Francesco De Nino ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’imprenditore mentre ha assolto i due consiglieri, C.L. e C.C. – nelle loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione della MLR S.P.A., in liquidazione insieme ai componenti del collegio sindacale – C.A., V.A. e S.D.i quali avevano optato per il rito abbreviato.

Le ipotesi di reato

Diversi le ipotesi di reato che erano state avanzate, a vario titolo, nei confronti dei soggetti, tra le quali la bancarotta fraudolenta della M.L.R. S.P.A. – dichiarata fallita dal Tribunale di Lamezia Terme in data 23.05.2017 – per avere distratto insieme agli altri componenti del consiglio di amministrazione, secondo l’accusa, la somma complessiva di 4 milioni 62 mila euro attraverso una serie di operazioni fraudolente.

Il processo aveva interessato un intero gruppo societario, e secondo la tesi dell’accusa, gli stessi imputati avrebbero sottratto la somma complessiva di circa 4 milioni di euro facendo partecipare la fallita alla liquidazione IVA di un gruppo per le annualità 2013, 2014 e 2015 e facendo partecipare altresì la società fallita al consolidato fiscale per le annualità 2012, 2013 e 2014.

Inoltre, con delibera del cda e con il parere favorevole del collegio sindacale, quest’ultimo – sempre secondo l’accusa – avrebbe omesso la necessaria vigilanza sul corretto operato dell’organo gestorio, disponendo un finanziamento di un milione e mezzo di euro, poi elevato a due milioni di euro, da parte della fallita in favore della società controllante.

La difesa dell’imprenditore coinvolto ha dimostrato che, dall’operazione c’era il vantaggio compensativo ritratto dalla società fallita in ragione della ridetta cessione. Esplicitato, nel contempo, come il finanziamento alla capogruppo si inquadrasse nella corretta ipotesi di leveraged buy-out consistente nell’ipotesi di acquisto di una società effettuato ricorrendo in misura maggiore all’indebitamento.

Il gup ha pronunciato, dunque, la sentenza di non luogo a procedere per gli altri componenti del consiglio di
amministrazione e per i sindaci.

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