‘Ndrangheta, il ‘re dei narcos’ Pannunzi lascia il carcere duro. Il suo legale: “Provvedimento epocale”

Secondo quanto si legge nelle motivazioni, l'uomo "non ha mai avuto alcun ruolo all'interno delle cosche"
pannunzi

Si tratta di un “provvedimento di portata pressoché epocale”, in quanto “chiarisce e delinea in maniera inconfutabile i limiti invalicabili che lo Stato, nelle sue più ampie rappresentazioni, non può e non deve in alcun modo oltrepassare”. L’avvocato Cosimo Albanese, legale del narcotrafficante Roberto Pannunzi, si esprime così in merito al provvedimento del 26 maggio scorso, attraverso il quale “sono stati infatti definitivamente accolti da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma i reclami difensivi finalizzati all’annullamento dei decreti ministeriali di applicazione del cosiddetto ’41bis’ a carico di Pannunzi, sottoposto ininterrottamente al c.d. ‘carcere duro’ sin dal 9 luglio 2013, ritenuto il più grande ‘broker del narcotraffico internazionale'”.

Pannunzi dovrà scontare tre diverse condanne

Pannunzi dovrà scontare tre diverse condanne

Pannunzi sta scontando una pena residua di circa 19 anni nel carcere di Parma a causa di tre diverse condanne per associazione finalizzata al narcotraffico ed una condanna per evasione avvenuta nel 2010, con scadenza il 25 giugno 2032.

“Provvedimenti non motivati adeguatamente”

A giudizio del legale, il provvedimento “dà ampiamente ragione ai due reclami prodotti dalla difesa contro i decreti di proroga del regime di carcere duro a suo carico emanati dal Ministro dell’interno nel 2019 e nel 2021 – reclami difensivi già sostenuti anche dall’autorevole pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione che nell’annullare i provvedimenti ministeriali aveva rinviato la decisione di merito al Tribunale di Sorveglianza capitolino in ragione dei principi e delle direttive impartite dallo stesso Giudice di legittimità -, evidenziando in maniera assolutamente incontrovertibile la consuetudine dell’autorità governativa di sottoporre i detenuti ritenuti di elevata pericolosità sociale al regime del 41bis in maniera quasi automatica e senza però adeguatamente motivare i provvedimenti di rigore adottati, così come previsto dalla legislazione in materia, né accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per tale estrema decisione”.

La soddisfazione del legale

Albanese esprime, dunque, la propria “soddisfazione per lo straordinario risultato conseguito, che certamente segnerà una pietra miliare nel campo del diritto penale in grado di offrire in maniera tangibile una linea guida cui in futuro si avrà modo di attenersi nelle decisioni riguardanti la condizione carceraria dei detenuti. Non sarà più possibile, difatti, eseguire dei copia-incolla da parte del ministero dell’interno in occasione, soprattutto, della proroga dei provvedimenti di carcere duro applicati ai detenuti, dovendosi attenere strettamente, invece, in quanto ai principi, ai dettami della Suprema Corte e al contenuto della odierna decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, entrambi concordi nel dare ragione alle tesi sostenute dalla difesa”.

Pannunzi soggetto “di notevole spessore criminale”

Secondo i decreti ministeriali annullati, infatti, Roberto Pannunzi sarebbe stato “soggetto di notevole spessore criminale, in quanto organizzatore, anche con la collaborazione del figlio Alessandro, di un vasto traffico internazionale di stupefacente, gestito soprattutto per conto delle cosche di ‘ndrangheta del mandamento ionico della provincia di Reggio Calabria, grazie ai suoi stabili e solidi legami nei paesi sudamericani”. Inoltre, “avendo messo al servizio delle cosche calabresi la sua professionalità come broker del narcotraffico internazionale, pur non essendosi mai formalmente affiliato alle cosche, è da ritenersi contiguo ad esse …”.

A tal riguardo, la Suprema Corte aveva affermato che “la decisione di proroga, pure a fronte delle allegazioni difensive tese a dimostrare l’assenza del coinvolgimento del reclamante in fatti di reato riguardanti le cosche di ‘ndrangheta (posteriori al 2002 e sino al momento dell’arresto, avvenuto nel 2013), non affronta in modo chiaro il tema dei potenziali destinatari delle ipotetiche ‘comunicazioni verso l’esterno’ dell’attuale ricorrente”.

“Pannunzi non ha mai avuto alcun ruolo all’interno delle cosche”

A giudizio della Cassazione, infatti, “il solo fatto di aver intrattenuto il Pannunzi rapporti con la ‘ndrangheta finalizzati al narcotraffico non sembra poter dimostrare una chiara capacità dello stesso di mantenere contatti operativi da detenuto con tali organizzazioni, soprattutto per il semplice fatto che egli non ha mai rivestito alcun ruolo all’interno delle cosche di ‘ndrangheta”.

Infine, la Suprema Corte aveva già sancito che “la decisione impugnata, dunque, non chiarisce in che termini – a distanza temporale considerevole dai fatti di reato – un soggetto non partecipe né dirigente di una consorteria mafiosa possa influenzare con ordini e direttive i comportamenti criminosi di soggetti affiliati a tale cosca, la cui perdurante operatività finisce – in tale quadro – con essere un elemento non influente. Né si chiarisce se il gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti sia ancora attivo e quale sia la sua composizione effettiva”.

“Per il 41bis sussistono i parametri previsti dalla legge”

“A fronte delle contestazioni dell’avvocato Albanese, dunque, con le quali veniva avvalorato il fatto che i decreti di proroga del 41bis fondavano il loro giudizio di pericolosità attuale di Roberto Pannunzi solo su dati presuntivi e congetture, non avendo lo stesso alcun precedente per associazione mafiosa ovvero condanne per reati aggravati dal metodo mafioso, giunge oggi a dare ennesima e definitiva ragione il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma, il quale, pronunciandosi sulla questione, ha innanzitutto posto in rilievo il fatto che sostanzialmente in merito alla posizione del detenuto Roberto Pannunzi non vi è modo di ravvisare la presenza dei parametri previsti dalla legge per poter validamente adottare il grave regime carcerario sinora adottato”.

“Nessuna traccia dell’operatività del clan di appartenenza”

Secondo il giudice di merito, infatti, “seppur indubbia la caratura criminale passata del Pannunzi, non v’è oggi traccia della operatività del suo clan di appartenenza, ossia dell’associazione dedita al narcotraffico di cui egli all’epoca faceva parte e dirigeva, avendo curato i decreti ministeriali di precisare solamente la vitalità delle cosche di ‘ndrangheta con le quali a suo tempo egli intratteneva rapporti di affari, pur non avendovi mai aderito, omettendo invece completamente di dimostrare (elemento assolutamente fondamentale per la legge in materia di applicazione del 41bis) la attuale operatività del sodalizio criminale di appartenenza dedito al narcotraffico al quale il detenuto apparteneva al momento del suo arresto”.

Questo “anche alla luce del fatto che non sussistono incriminazioni sopravvenute nel periodo di detenzione e la ‘pericolosità qualificata’ asseritamente acclarata in realtà si riduce alla sola biografia criminale di Roberto Pannunzi, circostanza che certamente da sola non può essere in grado di legittimare il regime di carcere duro sinora applicato nei suoi riguardi”.

Per il legale si tratta di una “svolta storica”

Albanese parla, quindi, di una “svolta storica” e di “un provvedimento di fondamentale importanza, in particolare per Roberto Pannunzi, il quale da oggi può scontare la propria pena in maniera ordinaria e volta alla sua rieducazione, come il dettame costituzionale peraltro impone, ma anche per tutti quei numerosi detenuti che oramai in ragione di una sorta di automaticità dell’applicazione dei provvedimenti ministeriali di estremo rigore applicati nei loro confronti, sempre più spesso privi di concreti accertamenti circa la sussistenza di quella pericolosità qualificata richiesta dalla legge, patiscono il penoso regime del carcere duro in maniera illegittima ed in una condizione disumana che certamente l’odierna decisione contribuirà ad affievolire”.

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