Rinascita Scott, accolta la ricusazione di due giudici e per il boss Accorinti si riparte da zero

Il colpo di scena fa tremare il maxi processo contro la 'ndrangheta vibonese in piena estate. Possibili ripercussioni su tutti gli imputati 

Colpo di scena al processo “Rinascita-Scott” contro i clan del Vibonese, che si sta celebrando nell’aula bunker della Fondazione Terina, nell’area industriale di Lamezia Terme. La prima sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro ha infatti accolto la dichiarazione di ricusazione proposta dagli avvocati Francesco Sabatino e Daniela Garisto difensori della presunto boss Giuseppe Antonio Accorinti, tra i principali imputati nel procedimento penale. I giudici, decidendo in sede di rinvio della Cassazione, hanno di fatto dichiarato inefficace un anno e mezzo di istruttoria dibattimentale nei confronti di Accorinti.

La difesa aveva evidenziato come i giudici Cavasino e Romano, rispettivamente Presidente e componente del collegio giudicante, avessero già espresso il loro convincimento quanto alla responsabilità dell’imputato in relazione al reato di associazione mafiosa oggetto del processo. In particolare, i due magistrati, quali componenti del Collegio del Tribunale di Vibo Valentia che aveva emesso sentenza nell’ambito del processo denominato convenzionalmente “operazione Nemea”, riguardante la cosca Soriano – nel quale era confluita, previo stralcio proprio dal procedimento n. 2239/014 RGNR, l’imputazione per il reato associativo a loro carico – avevano di fatto valutato anche la posizione di Accorinti “ricostruendo l’assetto strutturale e le modalità di funzionamento dell ‘associazione mafiosa operante sul territorio di Zungri con a capo I ‘Accorinti specificando altresì la faida esistente tra le due fazioni criminali… “; in tal modo “avevano anticipato la valutazione sul merito della colpevolezza dello stesso”. Nell’istanza di ricusazione i difensori riportavano quindi passi della sentenza dell’operazione “Nemea” in cui compariva il riferimento al proprio assistito.  Ma, con ordinanza del 9 giugno  2021, la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la richiesta di ricusazione proposta dai difensori  avanzata nei confronti della Cavasino e della Romano. Con sentenza n. 19136/2022 emessa il 12 gennaio 2022, però, la Corte di Cassazione aveva annullato tale ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello. Nello specifico gli “ermellini” rilevavano che “…a differenza di quanto affermato nel provvedimento stesso, l’istanza di ricusazione non recava motivi manifestamente infondati … ma esponeva …. talune osservazioni che hanno portato la Corte di Appello a rassegnare valutazioni di merito piene, negative dell’ipotesi avanzata dal ricusante circa l’avvenuta formulazione ad opera del collegio del quale le magistrale ricusate fecero parte in relazione al citato precedente processo, di espressione che potessero implicare logicamente l’affermazione della responsabilità di Accorinti in ordine all’imputazione posta a suo carico nel processo ora in corso”. Per i giudici catanzaresi quindi l’istanza “risulta fondata” e ritenuta dirimente ai fini della stessa “è accertare se la posizione di Accorinti sia stata oggetto di valutazione di merito nell’ambito del processo “Nemea”, così come ritiene la difesa. Con una recente sentenza (resa peraltro in procedimento instaurato a seguito di impugnazione di altra ordinanza di inammissibilità di questa Corte relativamente sempre a istanza di ricusazione nei confronti della dott.ssa Brigida Cavasino e della dott.ssa Gilda Romano quali componenti del collegio giudicante del processo “Rinascita-Scott”) la Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che “anche una valutazione incidentale del merito della posizione del terzo può giustificare la ricusazione del giudice” (Cass. Pen. sez. I n. 25004/22)”.

La difesa aveva evidenziato come i giudici Cavasino e Romano, rispettivamente Presidente e componente del collegio giudicante, avessero già espresso il loro convincimento quanto alla responsabilità dell’imputato in relazione al reato di associazione mafiosa oggetto del processo. In particolare, i due magistrati, quali componenti del Collegio del Tribunale di Vibo Valentia che aveva emesso sentenza nell’ambito del processo denominato convenzionalmente “operazione Nemea”, riguardante la cosca Soriano – nel quale era confluita, previo stralcio proprio dal procedimento n. 2239/014 RGNR, l’imputazione per il reato associativo a loro carico – avevano di fatto valutato anche la posizione di Accorinti “ricostruendo l’assetto strutturale e le modalità di funzionamento dell ‘associazione mafiosa operante sul territorio di Zungri con a capo I ‘Accorinti specificando altresì la faida esistente tra le due fazioni criminali… “; in tal modo “avevano anticipato la valutazione sul merito della colpevolezza dello stesso”. Nell’istanza di ricusazione i difensori riportavano quindi passi della sentenza dell’operazione “Nemea” in cui compariva il riferimento al proprio assistito.  Ma, con ordinanza del 9 giugno  2021, la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la richiesta di ricusazione proposta dai difensori  avanzata nei confronti della Cavasino e della Romano. Con sentenza n. 19136/2022 emessa il 12 gennaio 2022, però, la Corte di Cassazione aveva annullato tale ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello. Nello specifico gli “ermellini” rilevavano che “…a differenza di quanto affermato nel provvedimento stesso, l’istanza di ricusazione non recava motivi manifestamente infondati … ma esponeva …. talune osservazioni che hanno portato la Corte di Appello a rassegnare valutazioni di merito piene, negative dell’ipotesi avanzata dal ricusante circa l’avvenuta formulazione ad opera del collegio del quale le magistrale ricusate fecero parte in relazione al citato precedente processo, di espressione che potessero implicare logicamente l’affermazione della responsabilità di Accorinti in ordine all’imputazione posta a suo carico nel processo ora in corso”. Per i giudici catanzaresi quindi l’istanza “risulta fondata” e ritenuta dirimente ai fini della stessa “è accertare se la posizione di Accorinti sia stata oggetto di valutazione di merito nell’ambito del processo “Nemea”, così come ritiene la difesa. Con una recente sentenza (resa peraltro in procedimento instaurato a seguito di impugnazione di altra ordinanza di inammissibilità di questa Corte relativamente sempre a istanza di ricusazione nei confronti della dott.ssa Brigida Cavasino e della dott.ssa Gilda Romano quali componenti del collegio giudicante del processo “Rinascita-Scott”) la Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che “anche una valutazione incidentale del merito della posizione del terzo può giustificare la ricusazione del giudice” (Cass. Pen. sez. I n. 25004/22)”.

La sentenza Nemea

Secondo la Corte d’Appello, dunque,  la lettura della sentenza “Nemea” rende “evidente come il Tribunale di Vibo abbia ritenuto provata l’esistenza della cosca Soriano anche ampiamente valorizzando la contrapposizione a quella della cosca capeggiata dall’Accorinti. E così il Tribunale ha, di fatto, dato ingresso non solo alle dichiarazioni dei collaboratori e degli stessi testi di Pg  sui Soriano quanto anche a quelle su Accorinti, necessarie per dapprima presentarlo come a capo di una cosca ed a seguire spiegarne gli scontri con il Leone Soriano. Per tale via, ad esempio, nel processo “Nemea” risultano essere state così valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori Emanuele Mancuso e Moscato Raffaele quanto all’omicidio di Roberto Soriano (fratello di Leone), che entrambi i collaboratori riconducono appunto all’Accorinti”. E sempre per il medesimo fine, “il Tribunale di Vibo Valentia riporta ancora sia le dichiarazioni del Emanuele Mancuso che quelle di Bartolomeo Arena quanto ai reciproci propositi omicidiari del Leone Soriano e di Accorinti. Rimandando per il resto alla lettura delle pagine 261 e segg. (ed anche di quelle precedenti da pag. 246 in cui il Tribunale ha riportato le dichiarazioni del teste Palmieri, che anche lui aveva introdotto il dato del proposito omicidiario dell’Accorinti nei confronti del Soriano Leone), in cui il Tribunale affronta il tema dei “dissapori fra i due gruppi – Soriano e Accorinti”, pare dunque doversi concludere che il giudice del processo “Nemea” ha, di fatto, coinvolto nelle sue valutazioni anche Accorinti, presentandolo come “capo mafia” la cui presenza sul suo territorio il Leone Soriano non poteva tollerare”. Sempre la Corte spiega che il Collegio che ha deciso il processo “Nemea” ha pertanto “proceduto ad una valutazione incidentale di merito anche quanto alla posizione associativa dell’Accorinti e tanto vale a fondare l’incompatibilità della dott.ssa Brigida Cavasino e della dott.ssa Gilda Romano a giudicare Accorinti quale imputato nel processo “Rinascita-Scott” tra l’altro del reato di associazione mafiosa”.

Le conclusioni

Pertanto, la dichiarazione di ricusazione promossa dai difensori dell’imputato, depositata il 15 marzo 2021 nel procedimento penale, pendente innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, nei confronti dei giudici Cavasino e Romano “deve essere accolta e deve essere dichiarata l’inefficacia degli atti a contenuto probatorio compiuti dal collegio composto dagli stessi due magistrati a partire dalla data del 5 marzo 2021 (data del deposito della sentenza nel processo “Nemea”), non ravvisando profili di inefficacia negli ulteriori atti compiuti in particolare in materia cautelare”. Accogliendo, dunque, l’istanza di ricusazione nei confronti dei due magistrati avanzata dagli avvocati Sabatino e Garisto, la Corte d’Appello ha dichiarato “l’inefficacia degli atti a contenuto probatorio compiuti dal collegio composto dalle dott.ssa Brigida Cavasino e della dott.ssa Gilda Romano a partire dalla data del 5 marzo 2021”.

Le possibili conseguenze

La decisione della Corte potrebbe avere rilevanti conseguenze su tutto il procedimento penale. Per il momento l’atto riguarda solo Accorinti (per il quale si ripartirà da zero) la cui posizione potrebbe essere stralciata ma ci sono alcune sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione secondo le quali un provvedimento di tale genere potrebbe estendersi a tutti gli imputati. È anche vero, tuttavia, che si tratta di una valutazione che deve essere approfondita caso per caso. (f.p.)

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