di Mimmo Famularo – C’è un altro giudice di Rinascita Scott che rischia la ricusazione. E’ Claudio Paris, il gup al quale nell’udienza della scorsa settimana Nicola Gratteri ha chiesto la condanna di 84 imputati che hanno optato per il rito abbreviato nell’ambito di un altro troncone del processo contro la ‘ndrangheta vibonese. La prima sezione penale della Corte di Cassazione (presidente Monica Boni, relatore Roberto Binenti) ha infatti accolto il ricorso proposto dai legali di Antonio Ierullo, gli avvocati Salvatore Staiano e Sergio Rotundo, che lo scorso settembre avevano chiesto e non ottenuto l’astensione di Paris. Secondo quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato, nel corso delle indagini preliminari Paris aveva svolto le funzioni di gip disponendo la riapertura delle indagini sull’omicidio di Alfredo Cracolici, figura di vertice dell’omonimo clan di Maierato, ucciso nel febbraio del 2002 da un commando del quale – per la Dda – faceva parte lo stesso Antonio Ierullo. La Cassazione ha valutato fondato il ricorso disponendo l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. Il sostituto procuratore generale Lucia Odello aveva chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Le ragioni della Cassazione
Le ragioni della Cassazione
Illustrando le ragioni per le quali l’istanza presentata dai due legali è fondato, i giudici della Suprema corte hanno richiamato l’articolo 34 del codice di procedura penale secondo il quale l’emissione di quel decreto di riapertura delle indagini determina per il gip l’incompatibilità con le funzioni di gup. “I giudici distrettuali – scrive la Cassazione – avrebbero dovuto verificare la preliminare condizione di applicabilità della norma di principio, chiarendo se, in che termini e con quali effetti, sotto il profilo dell’estensione della condizione di incompatibilità, fosse individuabile il presupposto del medesimo procedimento, al quale veniva riferito dall’istante l’esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari da parte del giudice chiamato a celebrare l’udienza preliminare. La dichiarazione di ricusazione, pertanto, non poteva essere ritenuta manifestamente infondata e in quanto tale dichiarata, de plano, inammissibile”.
Nuovo giudizio in Corte d’Appello
La questione ritorna al vaglio della Corte d’Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, dovrà tenere conto dalle osservazioni messe nero su bianco dalla Cassazione e quindi uniformarsi ai principi e ai rilievi che hanno portato all’accoglimento dell’istanza proposta dagli avvocati Staiano e Rotundo.