È stato fissato per il 21 settembre, innanzi al Tribunale del Riesame di Catanzaro l’appello cautelare in sede di rinvio dalla Cassazione, nei confronti dell’Avv. Francesco Stilo, difeso dagli avvocati Piero Chiodo e Paola Stilo. In particolare, la Suprema Corte di legittimità (Cass Sez I penale) in data 20.4.2023 ha accolto il ricorso dei legali e ha annullato l’ordinanza del Tdl di Catanzaro in sede di appello cautelare ex art 310 cpp, per grave carenza motivazionale del provvedimento stesso, così testualmente riportata a fogl. 3 della sentenza stessa (le cui motivazioni sono state depositate in cancelleria soltanto pochi giorni fa, il 26 giugno, con ingiustificato ritardo: “Nel caso di specie l’ordinanza impugnata non presenta una puntuale disamina dei profili cautelari dell’istante, sia perché viene erroneamente dato per scontato che lo stesso fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre in realtà al momento della decisione era già agli arresti domiciliari senza tale presidio tecnico in forza della ordinanza del 3.2.2022 del Tribunale di Vibo Valentia, sià perché nel provvedimento impugnato manca l’esposizione degli argomenti che hanno indotto il Tribunale a disattendere gli specifici motivi dell’appello presentati da Stilo, che aveva chiesto che venisse riconosciuto un affievolimento delle esigenze cautelari sulla base del soppravvenuto ridimensionamento degli indizi a suo carico inerenti la contestazione al capo a ter, per il delitto di cui agli artt.110-416 c.p. concorso esterno in associazione di stampo mafioso nel processo in corso”. In altri termini, nel caso di specie, detta sentenza della Suprema Corte di legittimità enunciava il principio di diritto ormai costante e consolidato, secondo cui il Giudice di merito è tenuto a monitorare costantemente il quadro cautelare ed indiziario degli imputati articolatosi nel corso del dibattimento ed a confrontarsi con eventuali elementi probatori nuovi e sopravvenuti nel corso dell’istruttoria dibattimentale al fine di decidere sull’istanza difensiva de libertate, processura quest’ultima alla quale non ha ottemperato né il Tribunale di Vibo valentia né tantomeno il Tribunale della libertà di Catanzaro in sede di appello cautelare ex art 310 cpp, che hanno fino a tutt’oggi lasciato inascoltate tutte le richieste ed istanze difensive dei legali che in innumerevoli e vibrati interventi difensivi hanno ribadito tutte quelle risultanze processuali di natura probatoria emerse nel corso della lunga istruttoria dibattimentale assolutamente decisive e liberatorie per lo Stilo, che avrebbero notevolmente affievolito sia il quadro indiziario, che quello cautelare.