Rinascita Scott, il giudice Paris ricusato ma solo per uno degli imputati

Salvo il troncone con rito abbreviato per il quale Gratteri ha chiesto 84 condanne. Tutto da rifare invece per Antonio Ierullo per il quale si procederà separatamente
Moderna fa causa a Pfizer

di Mimmo Famularo –  Il gup Claudio Paris è stato ricusato dalla Corte d’appello di Catanzaro ma il filone con rito abbreviato di “Rinascita Scott” è comunque salvo. La ricusazione chiesta e ottenuta dagli avvocati Salvatore Staiano e Sergio Rotundo riguarda infatti la sola posizione di Antonio Ierullo, 52 anni di Vallelonga. Nei suoi confronti è stata infatti dichiarata l’inefficacia del decreto che dispone il giudizio dinnanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro e si procederà quindi separatamente. Tutto da rifare insomma e atti restituiti al gup distrettuale per una nuova decisione. Per il resto avanti tutta verso la prima sentenza del maxi processo contro la ‘ndrangheta vibonese. Nicola Gratteri ha già chiesto la condanna per gli 84 imputati che hanno optato per il rito abbreviato.

Il verdetto della Cassazione

Il verdetto della Cassazione

La prima sezione penale della Corte di Cassazione (presidente Monica Boni, relatore Roberto Binenti) aveva infatti accolto il ricorso proposto dai legali di Antonio Ierullo, gli avvocati Salvatore Staiano e Sergio Rotundo, che lo scorso settembre avevano chiesto e non ottenuto l’astensione di Paris. Secondo quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato, nel corso delle indagini preliminari Paris aveva svolto le funzioni di gip disponendo la riapertura delle indagini sull’omicidio di Alfredo Cracolici, figura di vertice dell’omonimo clan di Maierato, ucciso nel febbraio del 2002 da un commando del quale – per la Dda – faceva parte lo stesso Antonio Ierullo. La Cassazione ha valutato fondato il ricorso disponendo l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. Illustrando le ragioni per le quali l’istanza presentata dai due legali è fondato, i giudici della Suprema corte hanno richiamato l’articolo 34 del codice di procedura penale secondo il quale l’emissione di quel decreto di riapertura delle indagini determina per il gip l’incompatibilità con le funzioni di gup. “I giudici distrettuali – scrive la Cassazione – avrebbero dovuto verificare la preliminare condizione di applicabilità della norma di principio, chiarendo se, in che termini e con quali effetti, sotto il profilo dell’estensione della condizione di incompatibilità, fosse individuabile il presupposto del medesimo procedimento, al quale veniva riferito dall’istante l’esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari da parte del giudice chiamato a celebrare l’udienza preliminare. La dichiarazione di ricusazione, pertanto, non poteva essere ritenuta manifestamente infondata e in quanto tale dichiarata, de plano, inammissibile”.

L’udienza-bis in Corte d’Appello

La questione è quindi ritornata al vaglio della Corte d’Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, ha tenuto conto delle osservazioni messe nero su bianco dalla Cassazione e quindi si è uniformata ai principi e ai rilievi che hanno portato all’accoglimento dell’istanza proposta dagli avvocati Staiano e Rotundo. L’udienza camerale si è svolta nei giorni scorsi e il collegio ha sentito dapprima il sostituto procuratore generale Raffaela Sforza e poi i difensori dell’imputato, l’avvocato Staiano e l’avvocato Costarella (quest’ultimo in sostituzione dell’avvocato Rotundo). Mentre la Procura generale ha espresso parere favorevole all’accoglimento della dichiarazione; la difesa ha insistito sull’accoglimento della ricusazione con conseguente dichiarazione di inefficacia del decreto dispositivo del giudizio. I giudici hanno concluso che “il dottore Paris, dopo aver svolto funzioni di gip in sede di autorizzazione alla riapertura delle indagini, ha giudicato lo stesso fatto con funzioni di gup”. Da qui l’accoglimento della dichiarazione di ricusazione. Le difese avevano sollevato un’altra questione relativa all’estensione degli effetti favorevoli dell’accoglimento della domanda anche ai coimputati nello stesso procedimento penale. La Corte però ha ritenuto non fondata la richiesta richiamando l’articolo 587 del codice di procedura penale. Ergo: ricusazione si, ma limitatamente alla posizione di Antonio Ierullo.

© Riproduzione riservata

TI POTREBBE INTERESSARE
Nel corso dell'incontro sarà presentato il dossier elaborato dai circoli locali di Legambiente basato sulla campagna di monitoraggio effettuata su alcune aste fluviali
Messa in sicurezza l’area, è stato chiuso al traffico il tratto interessato dal rogo per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento
Il governatore: "La nostra terra ha vitigni eccellenti e tante piccole cantine"
Ordinato sacerdote nel 1936 fu membro per sedici anni della Compagnia di Gesù, insegnando filosofia e teologia
Sul posto il personale medico del 118 ed i carabinieri per i rilievi del caso, assieme a squadre dell'Anas
Le osservazioni in vista della conferenza di impatto ambientale
L'aspirante primo cittadino parla anche delle "condizioni disagevoli per l’erogazione delle prestazioni" e del "sovraccarico di lavoro"
Il più grande festival della regione, dall’anima itinerante e dal respiro internazionale, sarà inaugurato lunedì 15 aprile
Intanto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è in contatto con i prefetti delle città italiane
L'uomo non ha saputo specificare la provenienza del denaro che per gli investigatori sarebbe frutto di illeciti
RUBRICHE

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Catanzaro n.1 del Registro Stampa del 7/02/2019.

Direttore Responsabile Mimmo Famularo
Caporedattore Gabriella Passariello

Calabria7 S.r.l. | P.Iva 03674010792

2024 © All rights reserved