Rinascita-Scott, la Cassazione rigetta la richiesta di nullità del giudizio per 30 imputati (NOMI)

Rigettata la deduzione di nullità del decreto che dispone il giudizio, emesso dal giudice dell'udienza preliminare ricusato da uno degli imputati

La Cassazione respinge. E così per ben 30 imputati al processo “Rinascita-Scott” sfuma la possibilità di vedersi accogliere l’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio, il che avrebbe fatto regredire il maxiprocedimento penale alla fase dell’udienza preliminare. I giudici romani hanno di fatto concordato con la decisione assunta il 18 maggio dello scorso anno dal Tribunale collegiale di Vibo che aveva respinto tale istanza.

La genesi del ricorso

La genesi del ricorso

I ricorrenti evidenziavano – per il tramite dei rispettivi legali di fiducia – che il provvedimento era stato emesso dal giudice dell’udienza preliminare ricusato – per aver assunto statuizioni pregiudicanti in funzione di gip in un procedimento a suo carico riunito – da altro coimputato, Antonio Ierullo, in riferimento al capo A9) (rectius: B9), concernente l’omicidio di Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano, al medesimo ascritto in concorso con Domenico Bonavota; e la cui ricusazione è stata accolta con ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro il 17 maggio 2021. Il Tribunale di Vibo aveva preso atto che il decreto della Corte d’Appello indicato dispiegasse effetti caducatori del decreto che disponeva il giudizio limitatamente alla posizione del ricusante, non sindacabili dal giudice del dibattimento ma suscettibili di essere impugnate con il ricorso di legittimità.

Le motivazioni dei ricorrenti

I 30 avevano dedotto l’abnormità dell’ordinanza impugnata, in quanto “ritenuta espressiva dell’esercizio di un potere eccentrico rispetto alla funzione tipica dell’atto giurisdizionale, operando una ricostruzione sistematica dei principi espressi da un’apposita sentenza delle Sezioni unite emessa nel luglio 2020”. Inoltre è stato rilevato come “l’ordinanza impugnata – che, nel limitare gli effetti dell’accolta ricusazione al solo ricusante Ierullo e nell’affermare l’esclusiva competenza del giudice della ricusazione alla individuazione dell’atto inefficace, ha rigettato l’eccezione di nullità proposta dai coimputati – si iscriva nell’alveo dell’abnormità come delineata dal diritto vivente in quanto integrante un provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, avendo il Tribunale omesso di prendere atto di una nullità assoluta e di rilievo officioso”. È stato infine evidenziato come l’ordinanza abbia “impedito l’ordinaria regressione del processo all’udienza preliminare, in tal modo determinando un iter processuale destinato a successiva caducazione”.

La decisione del giudice

La Cassazione rileva dapprima che “i ricorrenti costruiscono un profilo di abnormità, sotto forma di potenziale regressione del procedimento, che si risolve in una inammissibile richiesta anticipata di soluzione della questione controversa e che non introduce, neppure teoricamente, quel profilo di irriducibile estraneità all’esercizio dei poteri del giudice che la categoria invocata involge. L’ordinanza di cui i ricorrenti si dolgono è, difatti, ordinariamente impugnabile, unitamente alla sentenza, e già questo profilo di disciplina preclude la prospettazione di abnormità, dato che tale condizione giova a superare i limiti posti dal principio di tassatività oggettiva delle impugnazioni ed attiene, quindi, ai provvedimenti che, proprio in ragione della loro eccentricità, risultano inoppugnabili. Deve essere, pertanto, qui affermato che non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento, rigetti la deduzione di nullità del decreto che dispone il giudizio, emesso dal giudice dell’udienza preliminare ricusato da uno degli imputati, in quanto non emessa in difetto di potere, né comportante una stasi del procedimento; conseguentemente, è inammissibile l’immediato ricorso per cassazione proposto avverso la stessa, eventualmente impugnabile in via differita insieme alla sentenza”.

1. REDI AGOSTINO nato a LIMBADI 11 18/12/1962
2. RIZZO GIOVANNI nato a LIMBADI il 07/08/1972
3. RIZZO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 29/02/1984
4. SPASARI VINCENZO nato a VIBO VALENTIA il 26/03/1961
5. TOMEO FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 21/02/1972
6. TOMEO ANTONIO GIUSEPPE nato a NICOTERA il 09/03/1965
7. VALENZISE SALVATORE nato a TORINO il 02/08/1966
8. BARBIERI MICHELANGELO nato a SIRACUSA il 08/10/1993
9. CAMILLO’ DOMENICO nato a VIBO VALENTIA il 17/11/1994
10. CAMILLO’ GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 30/11/1974
11. LAZAJ ROBERT nato il 29/08/1972
12. NAVARRA GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 13/11/1991
13. ALTAMURA IRENE nato a SORIANO CALABRO il 05/04/1987
14. ARCELLA ONOFRIO nato a VIBO VALENTIA il 07/12/1987
15. BARBIERI FRANCESCO nato a TROPEA il 10/03/1988
16. BARBIERI GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 23/07/1983
17. BARBIERI ONOFRIO nato a VIBO VALENTIA il 10/01/1980
18. CRACOLICI FRANCESCO nato a PIZZO il 10/11/1971
19. DE LUCA GIUSEPPINA nato a VIBO VALENTIA il 24/03/1968
20. FIARE’ FILIPPO nato a SAN GREGORIO D’IPPONA il 15/03/1977
21. FIARE’ ROSARIO nato a SAN GREGORIO D’IPPONA il 11/11/1948
22. FORTUNA FRANCESCO SALVATORE nato a TROPEA il 27/08/1980
23. FORTUNA GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 18/10/1963
24. FORTUNA GIUSEPPE nato a TROPEA il 24/09/1977
25. CRACOLICI FRANCESCO nato a VIBO il 10/01/1976
26. MAZZOTTA SALVATORE FRANCESCO nato il 21/03/1990
27. PAPALIA ROSARIA nato a VIBO VALENTIA il 03/04/1983
28. SIMONETTI DOMENICO nato a TROPEA il 22/03/1995
29. NAVARRA AURELIO nato a VIBO VALENTIA il 26/05/1993
30. MANCUSO LUIGI nato a LIMBADI 11 16/03/1954

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