Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso delle strutture private calabresi, presentato contro la Regione Calabria, per l’annullamento del Dca 172/2018 relativo al livello massimo di finanziamento per l’annualità 2018 da corrispondere alle strutture private accreditate per l’acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale.
Il Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi, a seguito dell’annullamento giurisdizionale del precedente Dca n. 72/2018, aveva fissato nella stessa misura di 60.918.681,67 euro (al netto da ticket) il livello massimo di finanziamento da corrispondere anche alle agli Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (APA) e i Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC).
Il Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi, a seguito dell’annullamento giurisdizionale del precedente Dca n. 72/2018, aveva fissato nella stessa misura di 60.918.681,67 euro (al netto da ticket) il livello massimo di finanziamento da corrispondere anche alle agli Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (APA) e i Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC).
Il Tar Calabria, in prima istanza, aveva rigettato il ricorso delle strutture private sulla base dei chiarimenti forniti dal Commissario ad acta, il quale ha elaborato le proiezioni del 2018 a partire dai dati parziali forniti dalle singole aziende sanitarie circa le prestazioni di specialistica ambulatoriale a disposizione al tempo, e tenendo conto delle misure “concretamente poste in essere per ottenere l’aumento del volume di prestazioni nella misura programmata del 20% rispetto all’anno precedente”. I giudici amministrativi, insomma, avevano ritenuto superate le criticità riferibili alla mancanza di elementi concreti alle misure adottate. A seguito della relazione dell’organo commissariale, le strutture private ricorrenti hanno chiesto singolarmente a ciascuna azienda sanitaria copia degli atti e della documentazione comprovante le intervenute misure di implementazione della produttività della rete pubblica. Da qui la decisione di ricorrere al Consiglio di Stato denunciando l’erroneità e ingiustizia della sentenza emessa dal Tar. Secondo i togati “il primo giudice avrebbe errato nel ritenere risolutiva la nota commissariale del 23 novembre 2011 ed effettivamente dimostrativa di un trend positivo rispetto al volume delle prestazioni rese dalla rete pubblica nel 2017, tale da compensare la riduzione del budget ai fini del tendenziale conseguimento dei Lea”. I dati acquisiti dalle aziende sanitarie – scrivono i giudici – dimostrano il contrario. Il ricorso è dunque risultato fondato e l’appello è stato accolto, determinando, di conseguenza, l’annullamento del Dca 172/2018.
(bru. mir.)