Dieci giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore pagato al 100% e aumento da sei a nove mesi per il congedo facoltativo indennizzabile con il 30% della retribuzione entro i 12 anni di vita di ogni figlio: sono alcune delle novità che entreranno in vigore da oggi sul congedo parentale, maternità e paternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022.
Lo ricorda l’Inps. In caso di parto plurimo la durata del congedo che si applica anche al padre adottivo e affidatario, è aumentata a 20 giorni lavorativi. Può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.
Lo ricorda l’Inps. In caso di parto plurimo la durata del congedo che si applica anche al padre adottivo e affidatario, è aumentata a 20 giorni lavorativi. Può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.
Alle lavoratrici autonome inoltre è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl. (ANSA)