di Bruno Mirante – Il Tar della Calabria ha sospeso con decreto cautelare l’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì che aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’aggravamento della situazione epidemiologica. L’ordinanza prevedeva la sospensione della presenza fino al prossimo 21 marzo. Accolto il ricorso di un gruppo di genitori rappresentati dai legali Pitaro e Liparoti. Secondo il Tar non ricorrono i presupposti del nuovo DPCM che consentiva l’adozione di misure restrittive sulle scuole anche nelle regioni in zona gialla e arancione.
“Considerato che, come osservato in ricorso, la normativa statale (art. 43 DPCM cit.) – si legge nel decreto vergato dal presidente Giancarlo Pennetti – contempla esclusivamente per le aree in zona rossa la sospensione delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in presenza prevedendone esclusivamente la prosecuzione con modalità a distanza laddove la Calabria, nel quadro classificatorio stabilito a seguito dell’art. 1 del D.L.n.15/21 è collocata in zona gialla dal 29/1 u.s. per la quale resta confermata la didattica in presenza delle attività scolastiche, oltre che -giova ricordarlo- gli esercizi commerciali (bar, ristoranti) e le attività produttive”. E ancora: “La giustificazione del potere esercitato dal Presidente della Regione avrebbe semmai dovuto trovare fondamento in un quadro epidemiologico orientato nettamente verso un peggioramento dei parametri di cui tenere conto e del cui conseguente accertamento l’istruttoria procedimentale avrebbe dovuto farsi carico e di cui la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto dare contezza”.
“Considerato che, come osservato in ricorso, la normativa statale (art. 43 DPCM cit.) – si legge nel decreto vergato dal presidente Giancarlo Pennetti – contempla esclusivamente per le aree in zona rossa la sospensione delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in presenza prevedendone esclusivamente la prosecuzione con modalità a distanza laddove la Calabria, nel quadro classificatorio stabilito a seguito dell’art. 1 del D.L.n.15/21 è collocata in zona gialla dal 29/1 u.s. per la quale resta confermata la didattica in presenza delle attività scolastiche, oltre che -giova ricordarlo- gli esercizi commerciali (bar, ristoranti) e le attività produttive”. E ancora: “La giustificazione del potere esercitato dal Presidente della Regione avrebbe semmai dovuto trovare fondamento in un quadro epidemiologico orientato nettamente verso un peggioramento dei parametri di cui tenere conto e del cui conseguente accertamento l’istruttoria procedimentale avrebbe dovuto farsi carico e di cui la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto dare contezza”.
Il decreto cautelare entra nel merito del il verbale dell’Unità di Crisi del 5 marzo scorso: “Diversamente da quanto riportato nel provvedimento impugnato, al netto delle discussioni inerenti l’attuazione del piano vaccinale, non sembra riportare un vero confronto collegiale sulle questioni inerenti la chiusura delle scuole, trattate dal Presidente in apertura di seduta per indicarle quale “luogo di grande assembramento
e di potenziale contagio” e -nelle conclusioni finali- per chiedere la predisposizione
di una ordinanza di chiusura delle stesse”. In sostanza il Tar ha rilevato che il trend di aumento dei contagi in Calabria è al momento considerevolmente inferiore rispetto a quello nazionale “riferito alla medesima settimana sopraindicata e pertanto non costituisce dato sopravvenuto rispetto alle valutazioni di cui al DPCM mentre il fatto che in alcuni specifici territori (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria) la proporzione di nuovi casi sia il doppio della media regionale (comunque sempre lontana dalla media nazionale), a tutto voler concedere potrebbe giustificare al più interventi mirati su comuni di quelle aree e non la chiusura dell’intero sistema”.
Il Tar ha dunque accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e ha sospeso le ordinanze impugnate “con riferimento al punto 1 di ambedue i dispositivi delle stesse”. La trattazione collegiale in camera di consiglio è stata fissata per il 14 aprile 2021.
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