Si rifiutò di visitare una paziente, assolto primario dell’ospedale di Rossano

Accolte le tesi difensive dell’avvocato Francesco Nicoletti. Per il Tribunale di Castrovillari “il fatto non sussiste”

In totale accoglimento delle richieste dell’avvocato Francesco Nicoletti, il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale ha assolto un primario dell’Ospedale di Rossano, con la formula “perché il fatto non sussiste”, dalle gravissime accuse di omissione di atti d’ufficio e falso ideologico.

Le accuse

Le accuse

Quale pubblico ufficiale, in qualità di primario nel nosocomio rossanese, il medico era accusato di omissione indebita di un atto del suo ufficio, che per ragioni di sanità andava compiuto senza ritardo, avendo rifiutato di visitare e prestare le necessarie cure ad una paziente, ricoverata presso il reparto, intimandole di andar via e offendendola ripetutamente, avendo riconosciuto in lei la paziente che – in relazione a un pregresso stato patologico risalente ad anni addietro – aveva intentato un procedimento civile di risarcimento danni nei confronti del nosocomio. Era inoltre accusato di falso ideologico per avere – sempre quale pubblico ufficiale in qualità di primario – materialmente attestato falsamente, nella cartella clinica relativa al ricovero della paziente, di averle consegnato copia degli esami eseguiti al momento delle dimissioni, di aver trovato la paziente in buono stato di salute e di aver preso accordi telefonici con una dottoressa dell’ospedale universitario di Bari, nonché di aver predisposto il trasferimento della paziente in quella struttura sanitaria.

Il procedimento

In sede di udienza preliminare la parte offesa si costituiva parte civile al fine di chiedere non solo la condanna dell’imputato ma, altresì, un importante risarcimento del danno. All’esito della camera di consiglio il gup emetteva il decreto che disponeva il giudizio nei confronti del primario con celebrazione del processo dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale venivano escussi sia la paziente, parte offesa costituitasi parte civile, sia suo padre, che aveva modo di ripercorrere la vicenda riferendo che, nella stanza in cui si trovava ricoverata, il primario aveva offeso la figlia e le aveva detto di andarsene. Effettivamente la paziente aveva lasciato l’ospedale dell’area urbana di Rossano e si era recata, nella stessa giornata, presso il nosocomio dell’area urbana di Corigliano dove, a seguito di visita, le veniva riferito che vi era la necessità di un intervento chirurgico. Il padre della paziente escludeva in dibattimento la prospettazione da parte del primario del trasferimento della figlia presso altra struttura specializzata. La paziente, inoltre, riferiva ai giudici del Tribunale di Castrovillari che secondo il primario non vi era necessità di ricovero mentre, in un momento successivo, le avrebbe detto di recarsi a Milano. In qualità di testi venivano escussi anche il medico che aveva visitato la paziente presso l’ospedale di Corigliano nonché la suora che aveva accompagnato i medici durante il giro di visite. Il collegio giudicante aveva inoltre acquisito i tabulati telefonici relativi alla richiesta di trasferimento, la scheda di intervento della Centrale Operativa del 118 di Cosenza e una annotazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rossano. Dai tabulati telefonici, in entrata ed in uscita, relativi ad una utenza intestata all’Università degli Studi di Bari, risultavano tre chiamate partite da una utenza dell’ospedale di Rossano.

La sentenza

All’esito dell’istruttoria dibattimentale il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale, in totale accoglimento delle tesi difensive dell’avvocato Francesco Nicoletti, ha assolto il primario da tutte le imputazioni con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste”.

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