L’art 4 della – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA’ spiega che: – Nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato: a. effettuare la navigazione, la sosta e l’ormeggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione: dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima; b. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti; c. esercitare qualsiasi tipo di pesca; d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee; e. sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia (…) 5. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l’agevole entrata e uscita dall’acqua dei bagnanti. L’art 4 della – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA’ spiega che: – Nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato: a. effettuare la navigazione, la sosta e l’ormeggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione: dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima; b. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti; c. esercitare qualsiasi tipo di pesca; d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee; e. sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia (…) 5. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l’agevole entrata e uscita dall’acqua dei bagnanti.L’art 10 – DISCIPLINA DELLA PESCA spiega che: In aggiunta al divieto generico di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), l’esercizio della pesca marittima deve essere condotto secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, la pesca subacquea anche sportiva può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa. È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.I bagnanti spiegano: “Stiamo segnalando ma ci ignorano sistematicamente. Chi dovrebbe intervenire perché non lo fa? In buona sostanza “comandano” i pescatori ed infrangono quotidianamente le ordinanze balneari mettendo a repentaglio l’incolumità dei bagnanti oltre al decoro del tratto di spiaggia libera in cui, pur volendo, ci sarebbe spazio limitatissimo per appostati con ombrellone o telo mare dato che lasciano le imbarcazioni sulla battigia anziché a 5 metri dalla stessa (come prevede l’ordinanza)”.