La Seconda sezione penale del Tribunale di Catanzaro non ritiene sussistenti i presupposti per la pericolosità sociale dell’imputato, coinvolto nell’operazione Stammer sul narcotraffico internazionale
Nessuna misura di prevenzione per Antonio Ruggiero, 40 anni, di Vibo Valentia, coinvolto nella maxi inchiesta sul narcotraffico, nome in codice Stammer. La seconda sezione penale del Tribunale di Catanzaro, misure di prevenzione, ha bocciato la richiesta della Dda di Catanzaro di applicare all’imputato, accusato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di illecita detenzione di droga, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. I giudici, presidente Giuseppe Valea, a latere Michele Coppai e Gaia Sorrentino, hanno accolto la richiesta dell’avvocato difensore Vincenzo Cicino, sul presupposto che non esistono elementi per ritenere Antonio Ruggiero socialmente pericoloso. La mancata dimostrazione dell’appartenenza di Ruggiero all’associazione, secondo il Tribunale, preclude anche la possibilità di verificare il requisito della pericolosità sociale, posto che la gravità indiziaria della partecipazione associativa di Ruggiero all’associazione mafiosa è venuta meno già in sede cautelare ( annullata proprio relativamente al reato associativo). “ Al fine di pervenire all’applicazione della misura di prevenzione personale a persone ritenute indiziate di appartenere a contesti associativi, dediti al traffico di sostanze stupefacenti- secondo il Tribunale- occorre la prova dell’esistenza dell’associazione, verifica che si ravvisa tanto più importante qualora, come nella fattispecie in esame, in sede di riesame cautelare l’associazione è stata messa in dubbio nei riguardi di Ruggiero”.
Nessuna misura di prevenzione per Antonio Ruggiero, 40 anni, di Vibo Valentia, coinvolto nella maxi inchiesta sul narcotraffico, nome in codice Stammer. La seconda sezione penale del Tribunale di Catanzaro, misure di prevenzione, ha bocciato la richiesta della Dda di Catanzaro di applicare all’imputato, accusato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di illecita detenzione di droga, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. I giudici, presidente Giuseppe Valea, a latere Michele Coppai e Gaia Sorrentino, hanno accolto la richiesta dell’avvocato difensore Vincenzo Cicino, sul presupposto che non esistono elementi per ritenere Antonio Ruggiero socialmente pericoloso. La mancata dimostrazione dell’appartenenza di Ruggiero all’associazione, secondo il Tribunale, preclude anche la possibilità di verificare il requisito della pericolosità sociale, posto che la gravità indiziaria della partecipazione associativa di Ruggiero all’associazione mafiosa è venuta meno già in sede cautelare ( annullata proprio relativamente al reato associativo). “ Al fine di pervenire all’applicazione della misura di prevenzione personale a persone ritenute indiziate di appartenere a contesti associativi, dediti al traffico di sostanze stupefacenti- secondo il Tribunale- occorre la prova dell’esistenza dell’associazione, verifica che si ravvisa tanto più importante qualora, come nella fattispecie in esame, in sede di riesame cautelare l’associazione è stata messa in dubbio nei riguardi di Ruggiero”.
Redazione Calabria 7