di Gabriella Passariello- “Il dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto a scegliere la sede più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. E in questo caso non c’è stata alcuna approvazione”. Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro Francesco Aragona, accogliendo il ricorso dell’avvocato Vincenzo Varano, ha dichiarato la nullità del trasferimento di ufficio operato dall’Asp nei confronti di un suo impiegato D. P., di professione infermiere, dalla sede di Isca sullo Jonio a quella di Girifalco, riassegnandolo nel posto precedentemente occupato. Ha inoltre condannato l’Azienda sanitaria provinciale a risarcire l’infermiere a titolo di danno non patrimoniale, per un importo di 2mila euro. Secondo la ricostruzione dei fatti, con determina dirigenziale del 28 gennaio 2016, l’Asp aveva riconosciuto a favore del dipendente i benefici della legge 104 per prestare assistenza alla madre invalida al 100%, disponendo il suo trasferimento alla Postazione emergenza territoriale del 118 (Pet) di Isca sullo Jonio, sede più vicina al domicilio del familiare disabile.
Il giudice: “Violata la legge 104”
Il giudice: “Violata la legge 104”
A decorrere dal mese di aprile 2019 il dipendente è stato però trasferito nella sede lavorativa di Girifalco, in seguito all’invito del dirigente dell’Unità operativa complessa del 118 rivolto ai dipendenti di compilare una domanda per la formazione di una graduatoria di mobilità interna. Domanda in cui si sarebbe ignorato il diritto di precedenza di coloro che risultavano essere beneficiari della legge 104, disponendo il trasferimento del dipendente senza il suo assenso. Un trasferimento illegittimo, a parere del giudice, nonostante l’Asp si sia difesa in giudizio sostenendo che lo spostamento sarebbe stato deliberato dall’Azienda con il nulla osta del lavoratore, “manifestato attraverso la presentazione dell’istanza alla graduatoria per la mobilità interna, assentendo di fatto al trasferimento”. Per il giudice, la distanza tra le sedi di Isca e quella di Girifalco (di oltre quaranta chilometri) con una percorrenza quotidiana superiore complessivamente ad ottanta chilometri al giorno, considerando il tragitto di andata e ritorno, riduce sensibilmente la possibilità per il lavoratore di assistere il genitore disabile, “comprimendo in modo apprezzabile i momenti dedicati all’assistenza della madre”, motivazioni, queste, sufficienti per affermare la violazione della legge 104 e disporre la riassegnazione del dipendente nella sede di Isca.