In materia di affido condiviso dei minori, se le decisioni di maggior interesse devono essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, risulta pur vero che il genitore collocatario ha un ruolo di fondamentale importanza nel far comprendere ai figli l’importanza della figura e del ruolo del genitore non collocatario evitando qualsiasi forma di discredito verso tale figura.
In conformità a tale orientamento, il Tribunale Civile di Catanzaro – decidendo a seguito di apposito ricorso proposto dalla madre di due figli (assistita dagli avvocati Vittoria Aversa e Gregorio Buccolieri) che per circa un anno e mezzo è stata privata ingiustamente di qualsivoglia rapporto, affetti e relazione con uno dei due -, ha condannato il coniuge della stessa in qualità di genitore temporaneamente collocatario, ad una sanzione pecuniaria da devolvere in favore della Cassa delle Ammende, ammonendolo, cosa ancor più grave, per non aver ottemperato a quanto stabilito in sede di separazione.
In conformità a tale orientamento, il Tribunale Civile di Catanzaro – decidendo a seguito di apposito ricorso proposto dalla madre di due figli (assistita dagli avvocati Vittoria Aversa e Gregorio Buccolieri) che per circa un anno e mezzo è stata privata ingiustamente di qualsivoglia rapporto, affetti e relazione con uno dei due -, ha condannato il coniuge della stessa in qualità di genitore temporaneamente collocatario, ad una sanzione pecuniaria da devolvere in favore della Cassa delle Ammende, ammonendolo, cosa ancor più grave, per non aver ottemperato a quanto stabilito in sede di separazione.
I giudici, hanno in sostanza hanno stigmatizzato il comportamento del padre – definendolo addirittura irriguardoso – che, decidendo motu proprio di non dare attuazione agli accordi di separazione, trincerandosi dietro una presunta mancata volontà del figlio (motivazione, a dire del Tribunale, priva di alcun rilievo, se non accertata da apposita equipe medica), ha creato in realtà una situazione dannosa per quest’ultimo, non consentendo allo stesso di coabitare e persino di vedere con assiduità la propria madre nonché la sorellina, con la conseguenza che il bambino ha finito con l’allontanarsi dalla figura materna.
Nell’epoca del genitore 1 e/o genitore due, tempi duri, dunque, per quello che – a prescindere dal numero – discrediti la figura dell’altro, a causa magari antichi rancori, ricorrendo a una giustizia sommaria ed arbitraria che, ovviamente, viene sanzionata dai tribunali italiani in ragione dei danni profondi ed irreversibili che si arrecano alla prole.