Mari Neri, dissequestrati i beni all’imprenditore Perri: i motivi della Cassazione

Francesco Perri è accusato di estorsione ai danni di 79 dipendenti delle società del Gruppo Perri

Sono state depositate ieri le motivazioni della sentenza resa dalla Corte di Cassazione lo scorso 14 febbraio 2023 con la quale la quarta sezione penale ha annullato il sequestro dei beni di Francesco Perri, difeso dall’avvocato Aldo Ferraro, disponendo il rinvio del procedimento al Tribunale del Riesame di Catanzaro perché proceda a nuovo giudizio. La vicenda trae origine dal coinvolgimento di Francesco Perri nel procedimento penale cosiddetto Mari Neri, avviato dalla Procura di Lamezia Terme nei suoi confronti con l’accusa di estorsione ai danni di 79 dipendenti delle società del Gruppo Perri, e che aveva portato al sequestro del suo patrimonio per un importo equivalente a quello che l’accusa riteneva essere l’ingiusto profitto conseguito per euro 665 mila circa.

Violato diritto di difesa dell’indagato

Violato diritto di difesa dell’indagato

Nel caso di specie si era infatti verificato che il Tribunale del Riesame avesse rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza di discussione formulata dall’interessato poche ore dopo avere ricevuto l’avviso di fissazione della relativa udienza, nonostante avesse dedotto la necessità di disporre di un congruo termine affinché il proprio consulente tecnico elaborasse altrettanta relazione per dimostrare l’estraneità del Perri e del suo patrimonio rispetto ai reati che gli venivano contestati. Il Tribunale aveva invece ritenuto che il Perri avesse avuto un congruo termine a disposizione per esaminare gli atti del procedimento (6.800 pagine) e che non avesse indicato di quanti giorni avesse avuto bisogno il suo consulente. Tale decisione di rigetto è stata quindi impugnata con ricorso per cassazione dell’avvocato Aldo Ferraro, che, a prescindere dalla mancata dimostrazione del nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro ed i reati contestati, ne ha denunciato l’illegittimità non essendo consentito al Tribunale di sindacare il merito delle eventuali necessità tecniche dedotte con l’istanza di rinvio, trattandosi di un diritto dell’indagato, in quanto tale non suscettibile di essere compresso o limitato.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha quindi accolto tali rilievi difensivi ancora prima di entrare nel merito della vicenda, annullando l’ordinanza dei giudici del riesame per la violazione del diritto di difesa di Francesco Perri, restituendo gli atti ai giudici del riesame perché compiano una nuova valutazione del merito della vicenda cautelare nel rispetto del diritto di difesa del proponente. Sentenza, questa, da subito rimbalzata sulle più note riviste giuridiche online per il principio di diritto che è stato affermato. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che se è vero che il provvedimento di rigetto della eventuale istanza di rinvio reso dal Tribunale del Riesame non è un provvedimento impugnabile in quanto tale, è altrettanto vero che “viene fatta salva l’ipotesi in cui si riscontri una motivazione solo apparente, come avvenuto nella vicenda in esame nella quale il Tribunale ha rigettato l’istanza sul duplice rilievo che il tempo a disposizione era sufficiente e che il ricorrente non aveva indicato il numero specifico dei giorni necessari per il deposito della relazione del consulente di parte così ricorrendo ad una motivazione apparente anche mediante il richiamo ad elementi non previsi”.

L’annullamento del sequestro

In altri termini, i Giudici del riesame non possono più sindacare il merito e la fondatezza di una eventuale istanza di rinvio se tempestivamente formulata dalla parte, ma devono accoglierla disponendo il rinvio del procedimento con sospensione dei termini per la decisione. L’annullamento del sequestro segue l’annullamento della richiesta di rinvio a giudizio che era stata formulata nei confronti di Francesco Perri nel procedimento principale. All’udienza preliminare del 15/03/2023, avvenuta la costituzione di parte civile di 25 dipendenti, l’avvocato Aldo Ferraro aveva infatti eccepito la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio per non essere stati notificati tali atti del procedimento a nessuna delle società interessate, eccezione accolta dal Giudice dell’udienza preliminare, che ne ha dichiarato la nullità con restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

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