Rimborsopoli, la Corte dei Conti condanna De Gaetano al pagamento di oltre 50mila euro

La sezione giurisdizionale ha accolto l'istanza di definizione agevolata presentata dall'ex consigliere regionale: non ci fu dolo "ma sconsiderata superficialità e sostanziale disinteresse nell’uso delle risorse pubbliche"

di Bruno Mirante -“Questo collegio ha ritenuto di non poter ravvisare elementi sufficienti per una qualificazione dolosa della condotta, che appare palesemente ascrivibile più a sconsiderata superficialità e sostanziale disinteresse nell’uso delle risorse pubbliche e nella conoscenza della pertinente normativa statale e regionale, che ad una precisa coscienza e volontà di dissipare i fondi pubblici, nella piena consapevolezza dell’illiceità della condotta”. Lo scrive la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti nella sentenza relativa al procedimento sui fondi gestiti negli anni 2010 e 2011 dall’ex gruppo “Federazione della Sinistra” in Consiglio regionale formato da Antonino De Gaetano e Ferdinando Aiello. I due erano stati citati in giudizio nella qualità di capogruppo (De Gaetano) e di componente del gruppo consiliare (Aiello) per un’ipotesi di danno erariale pari, rispettivamente, a 181mila 945,73 e 2mila 700 euro.

L’atto richiama, tra l’altro la sentenza del 2019 che aveva stabilito che “a carico del consigliere De Gaetano non è ravvisabile una condotta connotata da dolo e nemmeno un occultamento doloso del danno, con il consequenziale spostamento in avanti del termine di prescrizione”, in quanto non vi è prova “che sia stata posta in essere alcuna attività per occultare fraudolentemente la documentazione giustificativa che, laddove presente, era regolarmente conservata presso la sede del gruppo”. Secondo il giudice di appello, la questione dell’occultamento doloso del danno, introdotta dal pm appellante, è rimasta “assorbita”, a seguito dell’accoglimento della censura sulla prescrizione.

L’atto richiama, tra l’altro la sentenza del 2019 che aveva stabilito che “a carico del consigliere De Gaetano non è ravvisabile una condotta connotata da dolo e nemmeno un occultamento doloso del danno, con il consequenziale spostamento in avanti del termine di prescrizione”, in quanto non vi è prova “che sia stata posta in essere alcuna attività per occultare fraudolentemente la documentazione giustificativa che, laddove presente, era regolarmente conservata presso la sede del gruppo”. Secondo il giudice di appello, la questione dell’occultamento doloso del danno, introdotta dal pm appellante, è rimasta “assorbita”, a seguito dell’accoglimento della censura sulla prescrizione.

L’ex consigliere regionale il 7 dicembre del 2020  ha proposto in via preliminare istanza di definizione del giudizio mediante il versamento di un importo pari ad una somma compresa fra il 10% ed il 30% del quantum richiesto in citazione, pari a complessivi 181.945,73 euro. Il Pubblico ministero ha espresso parere contrario, deducendo che l’istanza sarebbe inammissibile, in quanto si tratterebbe di un’ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante. De Gaetano costituendosi in giudizio, il 21 dicembre scorso ha insistito per l’ammissibilità dell’istanza, sull’assunto che il dissenso del pm sarebbe ingiustificato in quanto si tratterebbe di un’ipotesi di responsabilità colposa, ma con decreto del 12 -13 gennaio scorso, De Gaetano è stato ammesso alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di 54.583,72 euro. Nonostante il dissenso del Pm, dunque, l’istanza di definizione agevolata del procedimento è stata accolta, sulla scorta dei rilievi difensivi del De Gaetano.

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