Tar: legittime le nomine della Camera di Commercio di Catanzaro, efficaci gli organismi

Lo ha stabilito la prima sezione del Tar che ha accolto le tesi difensive degli avvocati Danilo Sorrenti e Michele di Donna dell'ente camerale presieduto da Daniele Rossi

Legittime le nomine effettuate della Camera di commercio di Catanzaro ed efficaci gli organismi eletti. Lo ha stabilito la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale che ha accolto le tesi difensive degli avvocati Danilo Sorrenti e Michele di Donna dell’ente camerale presieduto da Daniele Rossi.

“In accoglimento dei primi e secondi motivi aggiunti, annulla il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 117/2018 e la presupposta nota n. 144173 del 18.4.2018 del Ministero dello Sviluppo economico, dichiarando efficace la nomina degli organi di cui al Decreto. n. 87/2017 e tutti i successivi atti posti in essere dal lì nominato Consiglio”, si legge nella sentenza del Tar.

“In accoglimento dei primi e secondi motivi aggiunti, annulla il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 117/2018 e la presupposta nota n. 144173 del 18.4.2018 del Ministero dello Sviluppo economico, dichiarando efficace la nomina degli organi di cui al Decreto. n. 87/2017 e tutti i successivi atti posti in essere dal lì nominato Consiglio”, si legge nella sentenza del Tar.

Una vicenda complessa che inizia nel 2015 quando con le deliberazioni dei Consigli delle Camere di Commercio di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone veniva avviato il procedimento di accorpamento volontario dei due enti. In seguito era intervenuto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico, con il quale veniva istituita la nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e, nel contempo, nominato il Commissario ad acta per la definizione della composizione del nuovo Consiglio camerale che il 31 marzo 2016, avviava le procedure regolamentari per la sua costituzione e, in attesa dell’istituzione della nuova Camera accorpante, si disponeva la decadenza del Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro e la nomina del dott. Giorgio Sganga quale Commissario straordinario. Quest’ultimo dava impulso alla procedura di ricostituzione del Consiglio camerale, approvando la norma statutaria concernente la sua composizione aggiornata cui seguiva il decreto del Presidente della Giunta regionale di. determinazione del numero dei rappresentanti del Consiglio camerale. Acquisite le designazioni riservate alle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, nonché alle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e ai Presidenti degli Ordini professionali, con D.P.G.R. n. 87 del 7 luglio 2017 veniva disposta la nomina dei componenti e la convocazione della prima seduta del Consiglio della Camera di Catanzaro per il giorno 18 settembre 2017. Il provvedimento è stato poi modificato dal successivo decreto presidenziale, con esclusivo riguardo alla data di prima convocazione, così posticipata al 28 novembre 2017. Data in cui si insediava il nuovo Consiglio camerale, il quale procedeva all’elezione del Presidente  nonché dei membri della Giunta camerale.

Dopo la conclusione della procedura di rinnovo dell’organo consiliare, con due distinti decreti il Presidente della Giunta regionale ha disposto, rispettivamente, la sospensione degli effetti e l’annullamento d’ufficio del decreto in questione, nonché del successivo decreto presidenziale di differimento, recependo le indicazioni contenute nelle note della Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico, con il quale, ai sensi dell’art. 4, d.m. 8.8.2017, si è disposto che: “… il procedimento di ricostituzione del consiglio della camera di commercio di Catanzaro non può pertanto ritenersi concluso alla data del 19 settembre u.s. con la sola adozione del D.P.G.R. n. 87/2017”. Il richiamato articolo 4 aveva disposto “Per le camere di commercio interessate dall’accorpamento di cui all’allegato B) le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi consigli sono interrotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque non sono avviate dopo tale data e i relativi organi delle medesime camere continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell’insediamento del consiglio della nuova camera di commercio”. Con sentenza del 13 dicembre 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 219/2016, nella parte in cui ha disposto che il decreto ministeriale ivi previsto: “… deve essere adottato ‘sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano’, anziché previa intesa con detta Conferenza”.

I provvedimenti presidenziali sono stati impugnati con il ricorso introduttivo per violazione dell’art. 12, legge n. 580/1993; eccesso di potere per erronea applicazione dell’art. 4, comma 1 del d.M. 8.8.2017, travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifeste. Il 18 aprile 2018, la competente Direzione generale del Ministero dello Sviluppo economico, avuto specifico riguardo all’avvenuta elezione del Presidente della Camera di commercio di Catanzaro, ha comunicato che: “… il procedimento di ricostituzione del consiglio della camera di commercio di Catanzaro non poteva ritenersi concluso alla data del 19 settembre con la sola adozione del D.P.G.R. n. 87/2017, con la conseguenza che ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto 16 febbraio 2018 il medesimo procedimento doveva essere interrotto e il consiglio non avrebbe potuto insediarsi il successivo 28 novembre …”.  Con il decreto n. 117 del 23 ottobre 2018, impugnato con secondo atto di motivi aggiunti, il Presidente della Giunta della Regione Calabria, ha “disposto la nomina Giuseppe Franzé quale Commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro, conferendogli tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale”. I ricorrenti hanno censurato il provvedimento per eccesso di potere per macroscopico travisamento dei presupposti, difetto assoluto d’istruttoria, erroneità e illogicità della motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste.

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