Uccisa con 28 coltellate nel Catanzarese, i giudici: “L’ex amante reo confesso crudele e lucido. Ignote le ragioni dell’omicidio”

La Corte di assise di Catanzaro spiega, nel motivare la sentenza, le ragioni dell'esclusione dei futili motivi e della premeditazione

“Gli elementi da cui derivare la sussistenza della capacità di intendere e di volere sono desunti da plurimi e convergenti elementi che al di là delle patologie in passato riscontrate dall’imputato consentono chiaramente di affermare al di là di ogni ragionevole dubbio come all’epoca dei fatti avesse coscienza dei propri atti. Si deve ritenere che l’imputato al momento del fatto non fosse certamente affetto da condizioni psichiatriche tali da minarne la capacità di intendere e volere. Oltre ai rari episodi passati, peraltro non gravi e risalenti al 2003 e al 2017, l’imputato non ha mai dato segni di squilibrio o motivi di preoccupazione in ambito lavorativo, sociale e familiare”.

La Corte di assise preseduta da Francesca Garofalo a latere Piero Agosteo, motiva il verdetto sentenziato il 26 ottobre 2023 nei confronti di Sergio Giana, (difeso dagli avvocati Salvatore Staiano, Vincenzo Maiolo Staiano con la collaborazione di Marta Staiano) residente a Badolato, l’assassino reo confesso della sua ex amante, Loredana Scalone, 51enne, originaria di Girifalco e residente a Stalettì, uccisa il 23 novembre 2020 alla Scogliera di Pietragrande, nel Catanzarese, condannato a 25 anni di reclusione (LEGGI). Nessun ergastolo, come richiesto dal pm in aula (e dal difensore delle parti civili, l’avvocato Arturo Bova), per un delitto efferato, compiuto, senza premeditazione per i giudici, ma con una crudeltà inaudita: Giana ha inflitto alla donna ventotto coltellate, dopo aver consumato con lei un rapporto sessuale.

“Giana era lucido al momento dei fatti”

“Anche a voler ritenere che l’imputato fosse ancora affetto da disturbo della personalità, (comunque lieve e trattabile farmacologicamente fino alla remissione o compensazione caratterizzato da episodi acuti ma che non costituisce uno status del soggetto costante), occorrerebbe avere elementi per affermare che al momento dei fatti, immediatamente prima e dopo, l’imputato si trovasse in condizioni tali da comprometterne la capacità” a prescindere dalla sospensione della terapia farmacologica, “alla luce del fatto che persino un malato mentale grave, circostanza comunque del tutto esclusa in questo caso, potrebbe trovarsi in un momento di lucidità”. La Corte ha valutato la storia clinica e personale dell’imputato per arrivare a sostenere che Giana sapeva quello che faceva. “Appare sufficiente evidenziare come lo stesso imputato nell’immediatezza abbia raccontato seppure nel tentativo di escludere o limitare le proprie responsabilità  i fatti che lo avevano condotto all’omicidio”, ma soprattutto Giana dopo aver commesso l’omicidio ha continuato a mantenere piena lucidità e capacità organizzativa: ha gettato il cadere tra gli scogli, in mare l’arma del delitto, lavandosi le mani nell’acqua del mare, per poi recarsi nell’abitazione della madre per fare una doccia e per lavare i vestiti, gettati in un successivo momento nel mare insieme al cellulare e tornando per due volte sul luogo del delitto per ripulire con la candeggina le tracce di sangue presenti a terra, per ricoprire il corpo della Scalone con sabbia-calce. “Il quadro psicologico di Giana era quindi caratterizzato da un comportamento ben strutturato nei tempi e nei modi dell’esecuzione. Non vi sono i minimi elementi per ritenere che Giana abbia agito in preda ad una qualche situazione di anormalità psichica”. Non si è trattato però di un omicidio premeditato, aggravante che per essere ritenuta sussistente avrebbe dovuto prevedere un apprezzabile lasso di tempo, ma di un delitto pianificato e organizzato.  

Ignote le ragioni dell’omicidio

La Corte ha escluso l’esistenza dei motivi abietti e futili, perché non si conoscono le ragioni del delitto, l’ipotesi della legittima difesa non ha trovato alcun riscontro, ma sussiste la crudeltà: Giana non si è limitato ad infliggere i colpi necessari a causare la morte della Scalone ma ha infierito sulla vittima. “Si è accertato attraverso l’analisi scientifica del cadavere e dei segni su di esso riscontrati- spiegano i giudici- che nella prima fase dell’aggressione la vittima si trovava frontalmente all’aggressore e veniva colpita violentemente al torace con multipli colpi di arma bianca, nonché alla mani in quanto la stessa cercava di difendersi, in una seconda fase si ritiene che la vittima sia caduta a terra con le spalle rivolte verso l’aggressore attinta da multipli colpi inferti al dorso, afferrata dai capelli e sbattuto il capo contro le rocce limitrofe, “azioni non riconducibili alle manovre di occultamento del cadavere, come le pressioni sul collo per tentare di strangolare  la vittima, già violentemente percossa e colpita”.  La Corte ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti, dando rilevanza alla confessione di Giana, in un momento in cui ancora non si aveva contezza dell’omicidio, un’assunzione di responsabilità spontanea e che ha consentito il veloce ritrovamento del cadavere. 

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